TNT, CIA None e Volvera, 1/1/2001

Decorrenza: 01/01/2001
Scadenza: 12/31/2004

None, 21/03/01

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

In data odierna si sono incontrati la TNT Automotive Logistics S.p.A. con sede legale in via Aldo Moro 15 NONE (TO), rappresentata da Allerino Giulio e Baldassa Davide e le OO.SS FILCAMS-CGIL, FISASCAT -CISL, UILTUCS- UIL rispettivamente rappresentate da Bertolotti Marco, Cordiano Bruno, Diecidue Sergio con la RSU composta da Abrotonite Elvio, Arbia Antonella, Cinardo Luigi, Ciuci Ettore, Conte Domenico, Crisafi Sergio, D'Attoma Francesco, D'Amico Antonino, Di Pace Guido, Falco Marco, Fregnan Eugenio, Gorga Pietro, Maestri Enrica, Murtas Luigi, Pasqualetto Calogero, Palmero Paolo, Pira Domenico, Pagano Leonardo, Pregnolato Marialuisa, Pisano Domenico, Scara Davide, Trevisiol Paolo, Valerio Leonardo.

Le parti, completato il confronto scaturito dalla piattaforma rivendicativa presentata dalle OO.SS, stipulano il presente verbale di accordo.


PREMESSA

Il settore della logistica, nel corso degli ultimi anni, ha visto un'accrescersi di competitività tra i vari operatori tale da costringere l'Azienda ad un sempre più continuo sforzo mirato alla soddisfazione del cliente, all’ottimizzazione dei costi ed al raggiungimento di obbiettivi sempre più ambiziosi sia per l’azienda che per i lavoratori.

La storicità del processo aziendale evidenzia che i volumi produttivi si presentano a volte con un andamento discontinuo e stagionale tale da rendersi necessario l'utilizzo ottimale delle risorse sia su base individuale che collettiva.

La politica di attenzione alla risorsa umana è considerata dalle parti come elemento fondamentale per il raggiungimento di obiettivi prefissati.

Le erogazioni economiche, conseguenti al Premio di Miglioramento, legate ai risultati per obiettivi, che prevedono incrementi di produttività, qualità e livello di servizio, sono in sintonia con il disposto del CCNL vigente -Titolo II -in quanto variabili e non predeterminabili; il quarto elemento che, potendo incrementare l'esito dei parametri tecnici, premia l'efficienza M.d.O. rientra a pieno titolo nella politica di attenzione alla risorsa.


CIO’ PREMESSO

Le parti convengono di integrare e rinnovare il Contratto Integrativo Aziendale del 25 giugno 1996 nelle seguenti modalità, per quanto non modificato nel presente testo, vale quanto convenuto negli accordi precedenti:

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo viene applicato nei magazzini di None e Volvera.

PROFESSIONALITA' -O.d.L.-

Per le mansioni di:

" Assemblaggio e costruzione imballi in legno e saturazione dello stesso con materiale ingombrante" e "Chiusura di ordini in scadenza" che prevedono nel primo caso interventi di piccola manutenzione su attrezzature di lavoro e nel secondo caso l'autocertificazione dell'attività svolta, viene riconosciuto l'inquadramento nella 4 categoria superiore.

La verifica tecnica nelle aree di Manutenzione, Qualità, Rimessa Vetture ha determinato l'accessibilità al 4° livello superiore di risorse attualmente inquadrate al 4° livello; l'inquadramento nel livello superiore avverrà previa verifica della professionalità individuale espressa.

Viene definito, per il 4° livello superiore, che a modifica dell’ accordo del 18-11-94 il trattamento economico dello stesso si posizioni esattamente a metà tra la retribuzione del quarto livello e quella del terzo.

Le Parti valuteranno forme di polifunzionalità anche promuovendo corsi di formazione atti a valorizzare le capacità professionali dei lavoratori finalizzate ad un loro adeguato riconoscimento.

A conclusione del piano di riorganizzazione aziendale definito nell'accordo del 13/12/2000 per il magazzino di Salussola (30/06/01), l'Azienda discuterà ; con la RSU, anche a livello di magazzino, la determinazione dei fabbisogni occupazionali.

Nell'ottica del migliore utilizzo delle risorse e nel far fronte alle esigenze indicate in premessa, verranno applicate le forme di flessibilità regolamentate dal CCNL e leggi vigenti con particolare riferimento alle quantità e causali previste.

Le Parti ritengono di utilizzare anche forme di lavoro che colgano le necessità temporanee indicate in premessa, come il Contratto a Tempo Determinato, precisando che ad esso non può automaticamente applicarsi la conversione in Contratto a Tempo Indeterminato.

Annualmente, entro il mese di febbraio, verrà definito un programma di fruizione delle ferie che consenta ad ogni singolo lavoratore di beneficiare di un periodo di riposo, se richiesto, nel mese di agosto di ogni anno e la restante parte in una pianificazione compatibile con le esigenze tecnico-produttive dell’Azienda e del lavoratore, tale programmazione discussa con la RSU potrà essere definita anche a livello di magazzino. Quanto sopra ai fini di una programmazione che tenga conto delle esigenze di organico che si possono verificare a fronte delle sopraccitate assenze.

MENSA

I lavoratori a tempo parziale che operano su turni alterni con almeno 6 ore giornaliere potranno beneficiare del servizio di ristorazione aziendale con la

medesima convenzione prevista per i lavoratori con contratto a tempo pieno e con un intervallo di tempo retribuito per la fruizione del pasto proporzionato alle ore giornaliere contrattualmente previste.

Per i lavoratori normalisti che si trovano nella condizione contrattuale prevista dal comma precedente verrà loro concessa la possibilità di beneficiare del servizio di ristorazione aziendale con le modalità già in atto per gli addetti al turno centrale.

Viene definito di istituire una Commissione Mensa, composta dagli RLS, atta a garantire la quantità e la qualità dei pasti ai commensali. L'Azienda e la RSU si incontreranno per definire le modalità di funzionamento, rimanendo fermo il principio che l'interlocutore della Commissione sarà l'Azienda stessa e non il gestore del servizio.

PERIODO DI COMPORTO

Al verificarsi di periodi di malattia che possano far rientrare il dipendente nel disposto dell'art. 93 titolo XIV del CCNL vigente, l'Azienda darà comunicazione scritta all'interessato e contestualmente verbale alla RSU di magazzino con almeno 30 giorni di anticipo rispetto al periodo massimo di conservazione del posto.

DIRITTI SINDACALI

Fermo restando il monte ore calcolato come previsto dall'art 14 del Contratto Integrativo Aziendale del 25 giugno 1996 e ritenuto lo stesso onnicomprensivo per l'esercizio dell'attività sindacale per la RSU, le parti, al fine di migliorare l'assistenza fiscale per i lavoratori, convengono di dedicare per questa specifica attività un ulteriore periodo di tempo calcolato in una settimana per OO.SS per i magazzini di None e Volvera ammontante come totale massimo in 240 ore annue fruibili dalla RSU di magazzino previa richiesta da parte della Segreteria di appartenenza e regolamentato come previsto dall'art. 27 titolo VIII del CCNL vigente.

BANCHE

L'Azienda, recependo quanto richiesto dai lavoratori alle OO.SS in merito ai costi sostenibili per il mantenimento del C.C. bancario legato al bonifico, ha provveduto con Istituti di Credito a stipulare convenzioni rivolte a tutti i dipendenti che per ognuna nel suo insieme e con modalità diverse genera benefici economici.

Gli Istituti di Credito convenzionati sono:

        • Banca Nazionale del Lavoro
        • Banca Popolare di Novara
        • Cariplo
        • Cassa di Risparmio di Torino
        • Credito Italiano
L'Azienda, stipulate le convenzioni, non è responsabile delle scelte o delle modifiche che gli Istituti di credito nel tempo potranno apportare alle stesse e quindi il rapporto e gli eventuali accordi verranno posti in essere tra il singolo dipendente e l'Istituto di credito scelto.

I contenuti delle convenzioni sono dettagliati nell'allegato A) pagg. 1 e 2.

TFR

Per i lavoratori che in costanza del precedente rapporto di lavoro con la Società FIAT AUTO hanno beneficiato dell'anticipo del TFR previsto dall'art. 1 Legge 22/05/82 n. 297 non si terrà conto dell'anticipazione ottenuta nel caso in cui si verificassero le condizioni previste dalla Legge per una successiva richiesta alla Società T.A.L.. Analogo trattamento viene esteso ai n. 17 casi che alla cessione del rapporto di lavoro tra le Società FIAT AUTO e T.A.L. si trovarono nella condizione di aver effettuato la richiesta presso la Società cedente e aver ottenuto l'anticipazione dalla Società ricevente nel mese di Febbraio 1995.

CONGEDI

Le parti, recependo quanto contenuto nella Legge 8 marzo 2000 n. 53 e successivamente indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2000 n. 278, convengono inoltre che in caso di decesso di parenti di primo grado residenti fuori regione Piemonte il congedo per il dipendente venga elevato a i cinque giorni retribuiti.

Il congedo dovrà esaurirsi entro sette giorni dal verificarsi del decesso e il richiedente comunicherà preventivamente all’Azienda l'evento che dà titolo al congedo medesimo ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato, successivamente comproverà l'assenza con dichiarazione idonea.

PREMIO DI RISULTATO

DEFINIZIONE DEL PREMIO

Il Premio di Risultato è caratterizzato da tre componenti distinte:

        • Premio di Miglioramento
        • Efficienza M.d.O.
        • Parte fissa
PREMIO DI MIGLIORAMENTO

Il Premio di Miglioramento è costituito da tre parametri tecnici che tra loro concorrono alla determinazione dell'ammontare del premio variabile da erogare in misura collettiva, con le limitazioni previste dal Contratto Integrativo Aziendale del 25 giugno 1996, a fronte dei risultati consuntivati nell'anno di riferimento.

PARAMETRI TECNICI

I parametri che misurano le performances aziendali vengono confermati in PRODUTTIVITÀ, QUALITÀ, LIVELLO DI SERVIZIO confermando le formulazioni e le metodologie di calcolo previste nel Verbale di Accordo del 5 febbraio 1999.

Pertanto le formule di calcolo riproposte sono:

Totale resi anno

QUALITA ':

Totale linee ordine anno

Totale linee ordine anno

PRODUTTIVITA':

Totale ore lavorate anno

Totale linee ordine consegnate

LIVELLO DI SERVIZIO:

Totale linee ordine trasmesse

Le definizioni dei numeratori e denominatori rimangono invariate rispetto a quanto stabilito al punto 2 del Verbale di Accordo del 05/02/99.

PESI

L 'incidenza percentuale riservata per ogni singolo parametro viene così identificata:

        • QUALITA' 60%
        • PRODUTTIVITA' 30%
        • LIVELLO DI SERVIZIO 10%
IMPORTO VARIABILE

Per ogni anno solare di vigenza del presente accordo, inteso come anno di riferimento, la quota di erogazione messa a disposizione dei tre parametri tecnici e tra loro suddivisa in base al peso viene definita in Lire 1.550.000 lorde (unmilionecinquecentocinquantamila).

MIGLIORAMENTO

Nell'ottica del miglioramento continuo richiesto in premessa, le percentuali relative ad ogni singolo parametro verranno definite a livello annuale. Di tale incombenza sarà incaricata la Commissione Tecnica di norma nel mese di febbraio per l'anno in corso e sulla base dei dati consuntivi dell’anno precedente, considerando anche la possibilità di valutare gli incrementi per singolo magazzino a fronte di variazioni organizzative o diverse metodologie di lavoro che caratterizzino l'attività di un magazzino rispetto agli altri.

Al verificarsi di cause negative che possano aver determinato un andamento insoddisfacente e imprevedibile nell'anno N di riferimento, tale da aver fatto consuntivare un risultato inferiore all'anno N -1 e quindi in controtendenza, la Commissione Tecnica nel determinare gli incrementi per l'anno N+ 1 prenderà a riferimento i consuntivi dell’anno N-1 quale anno di normale funzionalità.

EFFICIENZA M.d.O.

Questo quarto parametro misura annualmente la presenza al lavoro rapportando, a livello individuale, la mancata prestazione al periodo di tempo contrattualmente lavorabile, secondo la seguente formulazione:

Ore di non lavoro

EFFICIENZA M.d.O.: 100- x 100

Ore lavorabili

Per Ore di NON Lavoro si intende il totale delle ore di assenza, ad esclusione di:

        • Congedo matrimoniale
        • Ferie
        • Giudice popolare
        • Incarichi elettorali
        • Infortunio
        • Maternità obbligatoria
        • Obblighi di leva
        • Permessi individuali retribuiti
Per Ore Lavorabili si intende la somma delle ore ordinarie prestate con le Ore di NON Lavoro.

L'indice di Efficienza verrà determinato annualmente in sede di Commissione Tecnica e sarà calcolato raffrontando le ore totali della M.d.O. dei magazzini. Il miglioramento calcolato a livello individuale in termini di presenza al lavoro rispetto all'indice di riferimento consentirà, ad ogni singolo dipendente, di beneficiare delle seguenti erogazioni massime:

anno di riferimento 200l: lire lorde 200.000 ( duecentomila)

anno di riferimento 2002: lire lorde 250.000 (duecentocinquantamila)

anno di riferimento 2003: lire lorde 300.000 (trecentomila)

anno di riferimento 2004: lire lorde 350.000 (trecentocinquantamila)

La fascia di miglioramento, che a livello individuale avrà inizio dall'indice di riferimento per il quale non sono previste erogazioni, verrà definita in sede di Commissione Tecnica rapportando proporzionalmente le percentuali di miglioramento fino a prevedere le massime erogazioni con gli importi sopra indicati.

PARTE FISSA

Per meglio garantire i lavoratori, a seguito di imprevedibili periodi nell'anno di riferimento nei quali potrebbero insorgere criticità organizzative o gestionali tali da penalizzare pesantemente il Premio di Miglioramento o l'Efficienza M.d.O., le parti convengono di stabilire una quota fissa erogabile indistintamente a tutti i dipendenti nelle seguenti entità:

anno di riferimento 200l: lire lorde 450.000 ( quattrocentocinquantamila)

anno di riferimento 2002: lire lorde 500.000 (cinquecentomila)

anno di riferimento 2003: lire lorde 550.000 (cinquecentocinquantamila)

anno di riferimento 2004: lire lorde 600.000 (seicentomila)

BENEFICIARI

Parteciperanno al Premio di Risultato tutti i dipendenti iscritti a libro matricola al 31 dicembre di ogni anno di riferimento.

Ai lavoratori assunti nell'anno di riferimento l’erogazione del premio per le tre tipologie di assegnazione avverrà sulla base dei dodicesimi lavorati.

I lavoratori con contratto Part-time, stante le modalità precedenti, beneficeranno dell'erogazione prevista in misura proporzionale rispetto all’orario di lavoro definito contrattualmente.

Ai lavoratori che nel corso dell'anno di riferimento risolvono il rapporto di lavoro verrà corrisposta l'entità del Premio in base ai dodicesimi lavorati, prendendo come base di riferimento i risultati raggiunti nell'anno precedente per le erogazioni variabili.

CORRESPONSIONE

Il Premio di Risultato, composto dalle tre diverse tipologie di erogazione che tra loro concorrono a determinarne l'ammontare, verrà corrisposto in una unica soluzione con la retribuzione di marzo di ogni anno.

COMMISSIONE TECNICA

La Commissione Tecnica paritetica istituita con l'accordo del 25 giugno 1996 viene mantenuta.

Ad essa viene demandata la consuntivazione del Premio da corrispondere, le modalità di miglioramento annuale delle parti variabili, l'applicazione delle regole che governano il Premio di Risultato, calendarizzando riunioni specifiche, di norma trimestrali, per esaminare i risultati ottenuti anche alla luce di eventuali ipotesi di miglioramento riferiti sia al meccanismo del premio che al livello di qualità.

GESTIONE A VISTA

Le parti, al fine di fornire ai lavoratori una visibilità sull’ andamento gestionale delle performances dei magazzini, convengono di migliorare questo sistema di comunicazione con indicatori idonei allo scopo.

DURATA

Il presente Contratto Integrativo Aziendale che decorre dal 01.01.2001 ha validità fino a tutto il 31.12.2004 e il riconoscimento delle professionalità e l’inquadramento del 4° livello superiore avverrà dal 1° del mese successivo alla stipula del presente accordo.

REGIME CONTRIBUTIVO

Gli importi dei premi sono onnicomprensivi e pertanto non incidono su alcun titolo di retribuzione differita.

Le parti si danno atto che gli importi corrisposti sulla base del presente Accordo per il loro carattere di variabilità e di indeterminabilità rientrano nella fattispecie dell’art. 2 del D. Leg. 25/03/97 n. 67 convertito nella Legge 135/97 e come tali goderanno dei benefici di decontribuzione previsti.

NOTA A VERBALE

Le parti si danno atto di quanto previsto dall'Art. 4 comma 2° della legge n° 196 del 24 giugno 1997

PER L’AZIENDA OO.SS.

RSU



Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconTNT, Verbale riunione, 27/7/2001
Two documents IconTNT, CIA None e Volvera, 1/1/2001
Two documents IconTNT, Accordo None e Volvera, 22/6/2001
Two documents IconTNT, Accordo, 25/ 6/2001
Two documents IconTNT, Accordo, 3/7/2001
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