SMA, Accordo Deposito di Osimo, 29/08/2006

Decorrenza: 08/29/2006
Scadenza:

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 agosto 2006 in Osimo, si sono incontrati Sma S.p.A. con sede legale in Rozzano (MI), Strada 8 Palazzo N loc. Milanofiori, rappresentata dai sigg.ri, Alberto Vannucci, Riccardo Orlandi, Valentina Scribano, Claudio Venere e Massimo Costarelli
E

la R.S.U. del deposito di Osimo e le OO.SS di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL di Ancona, rappresentate, rispettivamente, dai sigg.ri Claudio Di Pietro, Selena Soleggiati e Marco Bolognini;
P R E M E S S O

  • CHE in data 15 luglio 2005 le parti hanno sottoscritto un verbale di accordo nel quale si sono impegnate ad incontrarsi nel mese di giugno 2006, per un’analisi ed una verifica dell’andamento del deposito e della sua organizzazione.
  • CHE, l’azienda, in considerazione dei livelli ritenuti non soddisfacenti di produttività del deposito, ha ritenuto necessario instaurare un confronto anticipato già nel mese di marzo 2006.
  • CHE, infatti, l’azienda ha posto l’assoluta e dirimente necessità di migliorare in modo sensibile la produttività del deposito di Osimo.
  • CHE l’azienda ha evidenziato la presenza all’interno del deposito di Osimo, alla data del marzo 2006, di 24 lavoratori non idonei alla movimentazione manuale dei carichi che avrebbe potuto determinarne il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L’azienda ha, altresì, convenuto sulla necessità di verificare, come proposto del Sindacato, la possibilità di ricollocare tali lavoratori in mansioni compatibili con il loro grado di inidoneità al lavoro, anche attraverso l’intervento del medico aziendale, al fine di evitarne il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
  • CHE, pertanto, sono stati sottoposti, alla data del presente verbale di accordo, a visita medico legale i 24 lavoratori considerati non idonei, e che, dalle prescrizioni del medico aziendale che ha espresso un giudizio di idoneità con limitazione alla movimentazione manuale dei carichi e alla mansione di “carrellista”, è risultata la possibilità di adibire gli stessi a mansioni compatibili con il loro grado di idoneità.
  • CHE l’azienda ritiene assolutamente indispensabile, al fine di garantire il giusto e sempre miglior livello di servizio alla rete di vendita, nonché al fine di migliorare l’organizzazione del lavoro e far crescere la produttività all’interno del deposito, modificare gli orari di lavoro mediante l’eliminazione dei turni di rientro e rendere più flessibile lo strumento del lavoro straordinario la cui regolamentazione, oggi, non è più in grado di soddisfare le esigenze aziendali.
  • CHE le Organizzazioni Sindacali, di converso, ritengono non modificabile l’articolazione dell’orario di lavoro modulata su 5 giorni con un rientro settimanale per il personale che attualmente rientra in tale regime contrattuale e di agire su altri aspetti organizzativi per migliorare gli attuali standards di produttività nel rispetto delle condizioni di vita e di lavoro e in linea con quanto previsto dalla contrattazione integrativa aziendale. Le OO.SS. hanno inoltre sottoposto all’azienda la necessità di modificare l’articolazione dell’orario di lavoro relativamente alla previsione dei turni di lavoro della giornata di sabato mattina, già oggetto di precedente accordo sindacale del 19 luglio 2002.
  • CHE le Organizzazioni Sindacali hanno, altresì, richiesto all’azienda di riorganizzare la programmazione della fruizione delle 2 settimane di ferie “estive”, ricomprendendole in un periodo più ristretto rispetto all’attuale.

Tutto ciò premesso e ritenuto, dopo ampia ed esauriente discussione le parti convengono quanto segue:
  1. L’istituzione di una commissione bilaterale c.d. “di qualità”, composta da tre rappresentanti di parte aziendale e tre rappresentanti di parte sindacale, avente funzione esclusivamente consultiva e di proposta per il livello di relazioni territoriali, senza, quindi, alcun potere decisionale, con il compito precipuo, tuttavia, di approfondire e valutare modalità organizzative che siano utili all’aumento della produttività del deposito.
  1. Per quanto riguarda il personale con idoneità limitata, si conviene quanto segue:
  2. essendo 12 dei 24 lavoratori già da tempo stati ricollocati ed occupati in attività comunque produttive all’interno del deposito di Osimo, l’azienda conferma la collocazione attualmente in essere di detti lavoratori;
  3. l’azienda, al fine di evitare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei restanti 12 lavoratori, in ottemperanza e nel rispetto dei livelli di inquadramento e degli adempimenti di legge, provvederà a ricollocare, con decorrenza immediata, 11 dei suddetti 12 lavoratori nell’attività di carrellisti, mentre il restante lavoratore sarà ricollocato nell’attività di preparazione con prescrizione;
  4. conseguentemente e contestualmente, per l’effetto di quanto previsto al sopracitato punto b), le parti convengono, per tutto il personale attualmente adibito alla mansione di “carrellista”, di istituire un criterio di rotazione trimestrale, proposto dall’azienda e condiviso dalle OO.SS., affinché nr. 11 lavoratori per trimestre, già oggi adibiti alla mansione di carrellisti, siano adibiti - secondo il suddetto criterio - all’attività di picking, sempre in ottemperanza e nel rispetto dei livelli di inquadramento e degli adempimenti di legge;
  5. per le attività di cui al punto sub a), qualora si renda necessaria la sostituzione del personale ivi impiegato o l’incremento di organico, anche temporaneo, le parti convengono, che le stesse attività siano assegnate tenuto conto dei livelli di inquadramento, in via prioritaria, al personale con idoneità limitata. Tale priorità sarà prevista anche per le altre attività residuali esistenti nel deposito.
  1. Per il personale il cui orario di lavoro prevede attualmente la prestazione di un turno di rientro al mattino o al pomeriggio articolato nelle giornate dal lunedì al giovedì, questo sarà prestato, a partire dal 1 ottobre 2006, esclusivamente nelle giornate di lunedì o martedì.
  1. A partire dal 1 ottobre 2006 le prestazioni di lavoro straordinario, che saranno richieste dall’azienda con un preavviso al giorno precedente, saranno effettuate, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dai precedenti accordi, in un giorno, preventivamente individuato per ciascun lavoratore, alternativo tra il mercoledì, il giovedì e il venerdì e non consecutivo rispetto al turno di rientro settimanale.
  1. A partire dall’anno 2007, la programmazione della fruizione delle 2 settimane di ferie “estive”, avverrà su 5 turni di 2 settimane ciascuno, a decorrere dalla metà del mese di giugno. In conseguenza di ciò, l’azienda potrà procedere, nel periodo da aprile a settembre, all’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle quantità numeriche previste dal vigente C.C.N.L..
  1. A partire dalla data del presente accordo, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, sarà attivato un monitoraggio sull’effettivo utilizzo delle prestazioni lavorative nella giornata del sabato mattina affidato alla commissione qualità di cui al punto 1); le parti si incontreranno nel mese di gennaio 2007, al fine di analizzare il monitoraggio in questione e di valutare l’eventuale possibilità di dar corso alla richiesta sindacale di modificare l’articolazione dell’orario di lavoro relativamente alla previsione dei turni di lavoro della giornata di sabato mattina, nonché per verificare e analizzare l’andamento dei livelli di produttività del deposito.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Sma S.p.A. La R.S.U. Le Organizzazioni Sindacali




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