Cosulich Profumerie, Accordo, 12/06/1996

Decorrenza: 06/12/1996
Scadenza: 12/31/1998

    Addì 12 giugno 1996, presso la sede della Cesare Cosulich & Figli Snc, sita in Trieste, via Crispi n. 7, tra:

    la Cesare Cosulich & Figli Snc, rappresentata dal Signor Silvio Cosulich, assistito dal C.d.L. Marco Schisa
    e
    la FILCAMS-CGIL, rappresentata dalla Signora Adriana Merola, segretario Regionale, la FISASCAT-CISL, rappresentata dalla Signora Rinelda Segato, segretario Regionale, e la UILTuCS-UIL rappresentata dal Signor Gianluigi Renna, segretario Regionale
    premesso che:
    1. Legge 30 dicembre 1971 Numero 1204, all’articolo 7 prevede che:
      «...(omissis)... La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 3 anni, dietro presentazione di certificato medico.
      I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensiltà o alla gratifica natalizia. ...(omissis)...”.

    2. Il Decreto Legge 30 ottobre 1984 Numero 726 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.863) all’articolo 5 prevede che:
      «I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L’iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è incompatibile con l’iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale, può chiedere di mantenere l’iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria, nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.
      Il contratto di lavoro a tempo parziale, deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Copia del contratto deve essere inviata, entro 30 gg., al competente Ispettorato provinciale del lavoro. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:
      il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;
      le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale; le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale...(omissis)...”

    3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro 14 dicembre 1990, alla Parte 1, Titolo
      4, all’articolo 18 si prevede che:
      «Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
      - part time;
      - parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto all’art. 4, Prima Parte”;

    4. Parte 2 Titolo 15 Articolo 97:
      «La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione del certificato medico.
      Il diritto di cui al comma precedente e riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di godimento di cui all’art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
      I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell’art. 7 ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e al trattamento di fine rapporto”;
    5. In deroga a quanto previsto dall’art. 40 del CCNL.

    Le parti concordano quanto segue:

    1) Ogni lavoratrice madre o lavoratore padre, può richiedere prima del compimento del primo anno di età del figlio/a, la trasformazione del rapporto di lavoro a part time, con le modalità di legge e di contratto;
    2) La richiesta dovrà essere effettuata per iscritto, e il richiedente dovrà anche sottoscrivere, assieme al contratto di trasformazione del rapporto di lavoro, copia del presente accordo;
    3) La trasformazione del contratto avverrà il primo giorno del mese successivo al compimento del primo anno di età del figlio/a;
    4) Il primo giorno del mese successivo al compimento del secondo anno di età del figlio/a, il rapporto di lavoro si trasformerà automaticamente a tempo pieno, senza obbligo di comunicazione e/o sottoscrizione di ulteriori contratti;
    5) La prestazione lavorativa a part time sarà così distribuita:
      dal gennaio al novembre di ogni anno dal Martedì al Sabato di ogni settimana 7 ore lavorative giornaliere, esclusa la pausa per il pasto;
      per il solo mese di dicembre, in concomitanza con il periodo natalizio, l’orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali;
    6) Pertanto per i mesi da gennaio a novembre, la lavoratrice o il lavoratore concorderà con l’azienda l’orario di lavoro a part time. Resta ferma la facoltà da parte dell’azienda di poter modificare l’orario di lavoro solo nei casi di cambiamenti di orari di lavoro dovuti a deroghe di apertura comunali, nei periodi estivi e natalizi;
    7) Per il solo periodo di dicembre l’azienda potrà richiedere prestazioni straordinarie, secondo le vigenti disposizioni di legge e di contratto (Titolo VII, dell’art. 51 del CCNL 3.11.94);
    8) Nei mesi da gennaio a novembre, come previsto dal titolo VII, art. 51 del CCNL dd. 3.11.94, la Società potrà richiedere l’effettuazione di lavoro supplementare nella misura di 66 ore annue, che verranno retribuite con una maggiorazione del 15% (quindici per cento) sulla quota oraria delle retribuzioni di fatto, come previsto dal CCNL. Tale facoltà è anche prevista per eventuali deroghe alla chiusura settimanale;
      Tale prestazione supplementare potrà essere richiesta oltre nei casi previsti dall’art. 51 del CCNL, anche per esigenze straordinarie di carattere organizzativo e produttivo.
    9) Il trattamento economico e normativo durante il periodo di lavoro a part time sarà rapportato all’effettiva prestazione lavorativa;
    10) Restano salvi i diritti di cui all’art. 7 della Legge 30 dicembre 1971 Numero
      1204.
    11) Il presente accordo avrà validità dalla data odierna e sino al 31 dicembre 1998, e si intenderà automaticamente rinnovato per ulteriori due anni, salvo disdetta da comunicarsi alle parti con lettera AR, da inviarsi tre mesi prima della scadenza; le parti concordano un eventuale incontro da tenersi entro il maggio 1997, al fine di valutare la necessità di apportare eventuali modifiche al presente accordo.


    Letto, approvato e sottoscritto


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