Renault, Accordo, 16/06/1993

Decorrenza: 04/06/1993
Scadenza: 09/30/1995

Addì 16 giugno 1993
tra

La Renault Italia S.p.A., rappresentata dal Vice Presidente Dr. Thierry B.Dombreval e dal Direttore del Personale Dr. Antonio Benvenuti, assistito dalla Confcommercio Roma, rappresentata dal Sig. Fiorenzoni
e

la Filcams-CGIL, rappresentata dalla struttura nazionale nella persona del Sig. L. Piacenti, dalle strutture territoriali nelle persone dei Sig.ri L. Corazzesi, S. Bucarella, F. Cascetti, D. Bettini, Vicedomini

la Fisascat-CISL rappresentata dalla struttura nazionale nella persona del Sig. M. Marchetti

la Uiltucs-UIL rappresentata dalla struttura nazionale nella persona del Sig. M. Malerba, dalle strutture territoriali nelle persone dei Sigri A. Napoletano, D. Damiano

unitamente al Coordinamento nazionale dei delegati è stata raggiunta un'ipotesi di accordo integrativa alla precedente ipotesi di Contratto Unico Integrativo Aziendale Nazionale della Renault Italia S.p.A. del 6 aprile 1993


Mobilità
Le parti dichiarano che i concetti di "flessibilità e mobilità intersettoriale", così come espresso nell'ipotesi di Accordo del 6.04.93 con riferimento a quanto in esso detto ed a quant'altro in esso esplicitato, vanno intesi come inerenti i diversi settori della stessa unità produttiva, in un'ottica di coerenza tra le esigenze aziendali e la valorizzazione delle professionalità delle risorse umane.

Tale dichiarazione a verbale costituisce parte integrante dell'ipotesi di accordo del 06.04.93 ed in essa deve intendersi integralmente riportata.


Fondo Pensione Integrativa
L'Azienda, come previsto nella parte dell'ipotesi di accordo 06.04.93 dal titolo "Previdenza Integrativa 1993", si impegna ad accantonare i primi versamenti, sia per la quota Azienda che per quella dei dipendenti che aderiranno al fondo pensione integrativa - eccezionalmente posta a suo carico fino al 30.06.1994 - a partire dall'01.07.1993.

Le parti concordano che il sistema previdenziale integrativo decorrerà a far data dal 15.10.93; tale tempo risulta necessario per porre in essere quanto previsto dal regolamento istitutivo e dallo statuto della Cassa, in conformità con le disposizioni di legge.

In conseguenza di quanto sopra, le adesioni al fondo da parte dei dipendenti interessati dovranno pervenire in forma scritta alla Direzione aziendale entro e non oltre il 31.08.93.

Le parti concordano sulla possibilità, per il dipendente, di contribuire in misura maggiore rispetto a quanto previsto, nel rispetto delle previsioni di legge in merito, manifestando per iscritto alla Direzione aziendale tale volontà, fatta salva la facoltà di utilizzo del T.F.R. come previsto nell'art. 6 del Regolamento attuativo del fondo.

Le parti, alla luce della nuova disciplina dei fondi pensione integrativi ex D. Lgs. n. 124 del 27.04.93, intervenuto in pendenza della ratifica della presente ipotesi di accordo, concordano di costituire una Commissione Tecnica composta dai tre segretari nazionali integrata da ulteriori 3 delegati, e 3 dell'Azienda per effettuare le eventuali armonizzazioni con quanto disciplinato nell'ipotesi di accordo 06.04.93 e nel regolamento attuativo e nello statuto della Cassa che ne costituiscono parte integrante.

Tale dichiarazione a verbale costituisce parte integrante dell'ipotesi di accordo del 06.04.93 ed in essa deve intendersi integralmente riportata.


Permessi retribuiti per visite specialistiche
Ad integrazione di quanto disciplinato nell'ipotesi di Accordo del 6.04.93, relativamente al titolo di cui in oggetto, si chiarisce che le 4 ore annue del monte ore P.I.R. per la quota parte del dipendente se non utilizzate nel corso dell'anno di riferimento:

- non decadranno,
- saranno regolamentati secondo la vigente normativa in vigore.

Tale dichiarazione a verbale costituisce parte integrante dell'ipotesi di accordo del 06.04.93 ed in essa deve intendersi integralmente riportata.


Centro Nazionale Ricambi San Colombano
Le OO.SS. mettono in evidenza discriminazioni retributive esistenti nella realtà del Magazzino Ricambi di san Colombano al Lambro.

L'Azienda dichiara disponibilità ad una verifica delle situazioni retributive esistenti al Magazzino di san Colombano; ciò al fine di valutare possibili interventi selettivi che contribuiscano al miglioramento dei rapporti all'interno di tale realtà L'Azienda ribadisce il principio della differenziazione retributiva di merito stabilita dalla politica retributiva aziendale nonché i vincoli economici creati nel contesto di crisi.


Una tantum
Le parti concordano di riconoscere a tutto il personale, compreso quello con contratto Viaggiatori e Piazzisti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza alla data di stipula del presente Contratto Unico integrativo Aziendale Nazionale un importo totale "una tantum" di £. 750.000 lorde con pagamento nello stipendio di luglio 1993.

Al personale assunto successivamente al 1.1.1992, l'importo di cui sopra verrà erogato in proporzione al periodo lavorativo.
L'una tantum non è utile agli effetti del computo dei vari istituti contrattuali né del trattamento di fine rapporto.



Previdenza integrativa 1993
Si conviene inoltre che a titolo eccezionale rimarrà a carico dell'Azienda il pagamento dell'1% previsto come contributo del dipendente alla Cassa a far data dall'1/7/1993 e sino al 30/06/1994 (paria 12 mensilità). Il dipendente avrà soddisfatto il suo obbligo di contribuzione per tale periodo con il versamento dell'importo mensile di œ. 3.000.
Tale beneficio è subordinato alla espressa adesione - così come previsto dall'art. 2 "Politica sociale", da far pervenire entro il 31 agosto 1993.

Per i dipendenti che aderiscono alla Cassa la prima trattenuta mensile avrà luogo nello stipendio di luglio 1994.
Quanto sopra annulla e sostituisce quanto previsto in materia in data 6.04.93.


Decorrenza e durata
Il presente contratto Integrativo Aziendale è valido per tutte le unità produttive Renault Italia S.p.A. e rappresenta l'unica disciplina economico-normativa integrativa del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente all'interno della Società Renault Italia S.p.A.

Ha decorrenza dal 6 Aprile 1993 ed avrà scadenza il 30 settembre 1995.

Dichiarazione a verbale
Le parti concordano, in caso di intese a livello interministeriale o interconfederale che andassero a modificare la durata della contrattazione integrativa, di incontrarsi per verificare la compatibilità con la attuale vigenza.


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