IPOTESI DI ACCORDO
Addì 25 giugno 1998, in Trento
tra
la ditta SUPERMERCATI POLI S.r.l. rappresentata dal Consigliere d’Amministrazione sig. Franco Poli assistito dal rag. Carmine Di Gerardo e dal dott. Giorgio Pisani
e
la Rappresentanza Sindacale assistita dalle ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMMERCIO CGIL – CISL - UIL rispettivamente rappresentate dai sigg. Piergiorgio Forti, Giovanni Agostini, Gianni Tomasi,
è stata presa in esame la piattaforma presentata dalle OO.SS. in data 23 giugno 1997, per il rinnovo del Contratto Aziendale per i dipendenti della SUPERMERCATI POLI S.r.l. e, dopo ampia discussione, si è raggiunto l’accordo, che integra il Testo Unico Armonizzazione Accordi Aziendali del 11.06.96, nei termini seguenti:
PREMESSA
Le parti concordamente danno atto che l’emolumento denominato premio di presenza, così come convenuto ed erogato, è il risultato della contrattazione integrativa aziendale di II° livello alla luce e nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del capitolo “Assetti contrattuali” del Protocollo 23.7.1993, ritenendo che l’istituto economico così come concordato e denominato premio di presenza ha le caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo previdenziale previsto dalla legge in vigore.
In relazione a quanto sopra le parti comunque si attiveranno affinché l’azienda e i lavoratori dipendenti possano usufruire di tutti i benefici sia in materia contributiva che fiscale che la legge attualmente dispone o disporrà in futuro.
1) INFORMAZIONI
Nell’ambito e nello spirito di una leale, costruttiva e corretta disciplina delle relazioni sindacali in atto, le parti, semestralmente, si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto sulle seguenti problematiche aziendali:
a) andamento occupazionale: a questo proposito l’azienda fornirà dati relativi al numero del personale in forza alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e possibili previsioni per l’anno successivo in relazione ad eventuali processi di riorganizzazione e di ristrutturazione.
I dati suddetti saranno forniti globalmente e suddivisi per livelli di appartenenza;b) strategie aziendali relative ai piani di sviluppo ed alle politiche commerciali;
c) programmi di intervento per la formazione professionale dei lavoratori dipendenti.
L’andamento complessivo dell’azienda con possibile riferimento alla dinamica commerciale di vari punti vendita ed alle relative previsioni per l’anno successivo.
Gli incontri semestrali avranno le seguenti cadenze:
il 1° incontro semestrale avverrà nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di riferimento;
il 2° incontro avverrà nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno di riferimento;
la richiesta di convocazione dovrà pervenire all’azienda con un anticipo di 15 giorni e l’incontro dovrà aver luogo nei 30 giorni successivi ma sempre nell’ambito del semestre di competenza.
2) TRASFERIMENTI
I trasferimenti di personale da un comprensorio ad un altro verranno comunicati al lavoratore interessato e per conoscenza alla R.S.U. con un anticipo di almeno 10 giorni a mezzo lettera contenente le motivazioni del trasferimento.
In deroga a quanto sopra convenuto, i trasferimenti dai punti vendita situati in Rovereto e Mori per Ala e viceversa, seguiranno la procedura prevista per i casi di trasferimento tra punti vendita situati in comprensori diversi.
3) PART-TIME
L’azienda, nell’intento di pervenire a migliori e più razionali soluzioni dei problemi inerenti il mercato del lavoro ed ai fini di una maggiore organizzazione del servizio, dichiara la propria disponibilità di valutare la possibilità di adottare, relativamente alle proprie unità di vendita, la stipulazione di contratti di lavoro part-time.
Potrà farsi ricorso a tale tipo di contratto sia in caso di trasformazione di contratti da tempo pieno a tempo parziale, previa richiesta del personale dipendente interessato, sia per i lavoratori di nuova assunzione.
Per la regolazione del c.d. contratto part-time, si fa rinvio alle norme previste dalla legge e dal contratto del settore commerciale.
Eventuali richieste di lavoro a part-time verranno di volta in volta valutate dall’azienda in relazione alle esigenze organizzative e di servizio della medesima tenendo conto comunque, per quanto possibile, delle necessità dei lavoratori o delle lavoratrici, esplicitate nella richiesta medesima.
In ogni caso l’azienda curerà di informare i lavoratori richiedenti in ordine all’esito della effettuata valutazione.
Al lavoratore dipendente quando avrà maturato presso la stessa azienda un’anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di 25 anni, va corrisposto un premio di fedeltà “una tantum” pan a una mensilità degli elementi di cui all’art. 113 CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione dei servizi.
Non saranno computate nei 25 anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianità convenzionali o simili comunque concordate all’atto dell’assunzione.
il pagamento del premio sarà effettuato nella ricorrenza della data di assunzione. Nel prendere atto di quanto sopra, le parti si dichiarano soddisfatte in ordine alla richiesta di cui al punto 4 della piattaforma aziendale di data 25.06.97, ritenendo la disposizione suddetta globalmente esaustiva in ordine anche al riconoscimento della professionalità e diligenza raggiunte dal personale aventi le caratteristiche suddette.
In conseguenza di quanto convenuto, le parti liberamente dichiarano di considerare nulla e quindi inefficace la clausola di cui al punto 11 del Testo Unico Armonizzazione Accordi Aziendali di data 11.06.96, sotto la rubrica “Qualifiche”.
5) MIGLIORAMENTI ECONOMICI
Nell’ambito del Protocollo d’Intesa di cui alla premessa, le parti riconoscono che situazioni di abnorme assenteismo penalizzano sia le condizioni di lavoro del personale in attività che l’efficienza organizzativa aziendale e, pertanto, si impegnano, ciascuna nelle rispettive competenze ed attribuzioni, alla massima attenzione per rimuovere possibili cause oggettive e soggettive del problema.
Su tali presupposti e per incentivare la maggiore assiduità possibile al lavoro da parte di tutti i dipendenti, come fattore di competitività e di contenimento dei costi, che nel rispetto delle norme contrattuali e dei diritti-doveri dalle stesse conseguenti devono essere in ogni modo favoriti ed accresciuti, le parti concordano di istituire a partire dall’anno 1998 un premio denominato di presenza, indicatore di competitività e produttività dell’impresa.
Detto premio sarà erogato in acconti mensili pari a L. 29.000 dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998 e a L. 58.000 dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998.
A partire dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001 l’ammontare di detto premio sarà pari a L. 696.000 annuo e verrà erogato in acconti di L. 58.000 mensili lorde per 12 mesi.
Semestralmente, nell’anno di pertinenza del premio e comunque rispettivamente entro il mese di luglio e di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, verranno eseguite le operazioni contabili in relazione al numero delle giornate lavorative di assenza (malattia, maternità ed infortunio, intendendo per infortunio quello singolo di durata fino a 5 giorni) che verranno detratte, in ragione di ventiseiesimi di mese, dal totale del premio.
Il lavoratore non avrà diritto di percepire il premio di pertinenza semestrale qualora dovesse rimanere assente dal lavoro per 35 giornate lavorative nel semestre medesimo, intendendo per assenze quelle effettuate per malattia, maternità e singolo infortunio di durata fino a 5 giorni.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno cui il premio si riferisce, lo stesso verrà erogato in relazione al numero delle giornate di presenza effettuate operando i relativi conguagli all’atto della risoluzione del rapporto o, per i dipendenti assunti nel corso dell’anno, alla fine del periodo dell’anno solare cui sempre il premio si riferisca.
Sempre a partire dal 1° gennaio 1998 a tutti i dipendenti in forza a tale data sarà corrisposto un importo mensile lordo pari a L 25.000 a titolo di superminimo aziendale, per 14 mensilità.
Tale importo sarà incrementato di ulteriori L. 25.000 mensili lorde a partire dal 1° luglio 1998.
Al personale in forza alla data del 1° luglio 1997 verrà corrisposto un importo forfettario di L. 350.000 lorde da erogarsi con le competenze del mese di giugno 1998.
In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio 1997 - 31 dicembre 1997, tale importo sarà erogato in ratei mensili uguali per ogni mese intero di servizio, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Il premio di presenza è escluso ai flni del computo del t.f.r..
6) DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto ha validità a decorrere dal 01.01.1998 fino a tutto il 31.12.2001 e si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stata data disdetta, con lettera raccomandata e avviso di ricevimento, almeno 4 mesi prima della scadenza.
NOTA A VERBALE
Chiarificazione: Ai fini del computo dei 25 anni di servizio ininterrotto ed effettivo vengono considerati validi anche quelli trascorsi alle dipendenze delle ex Società ora facenti parte della SUPERMERCATI POLI SRL. |