SGS, Accordo, 28/06/1974

Decorrenza: 07/10/1974
Scadenza: 06/30/1976

Tra la Società Generale Supercercati rappresentata dai Sigg.:
Emilio ZUCCHI, Carlo BIAGIOTTI e Gilberto FABBRI
E

la FILCAMS (C.G.I.L.) rappresentata dal Segretario Generale Domenico GOTTA, dal Segretario Generale Aggiunto Gilberto PASCUCCI, dai Segretari Nazionali Gianfranco BERNARDINI, Franco DELLA ROSA, Gastone MALAGUTI, Michele ZAZA.

La FISASCAT (C.I.S.L.) rappresentata dal Segretario Generale Leonardo ROMANO, dal Segretario Generale Aggiunto Tarcisio CARELLI, dal Segretario Nazionale Angelo BUTTARELLI.

La UIDATCA (U.I.L.) rappresentata dal Segretario Generale Giovanni GATTI, dai Segretari Nazionali Giuseppe BONELLO, Bruno PRATESI, Sandro SANSONE e Parmenio STROPPA.

In applicazione di quanto previsto dall’art. 127 del C.C.N.L. 21 novembre 1973 e in ordine alle richieste delle OO.SS. per la contrattazione integrativa aziendale formulate con la piattaforma del 21 aprile 1974, nonché ad eventuali piattaforme presentate in sede locale, si è convenuto quanto segue:

Art. 1 - PIANI DI SVILUPPO E DI RISTRUTTURAZIONE
Premesso che le Organizzazioni Sindacali sono interessate alla attuazione di una politica strutturale dei prezzi finalizzata al loro contenimento ed alla salvaguardia del potere di acquisto del salario dei lavoratori, impegnano l’azienda alla adozione dalle necessarie misure volte al conseguimento di questo obiettivo.

In questo contesto l’azienda si impegna a comunicare preventiva mente alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente ecco! do gli eventuali piani di sviluppo e di ristrutturazione; le Organizzazioni Sindacali hanno preso atto di quanto comunicato in argomento dall’azienda nel corso della trattativa, riassunto nel documento allegato.

Nel caso di ristrutturazione l’azienda manterrà i livelli di occupazione, salariali e di professionalità conseguiti dai lavoratori.

Ciò premesso, i problemi della condizione lavorativa eventual-mente emergenti dalla ristrutturazione a vari livelli saranno trattati tra le OO.SS. (Consiglio dei Delegati, Organizzazioni Sindacali, provinciali e nazionali) e la Direzione aziendale al fine di concordare quanto necessario per evitare gli effetti obiettivamente negativi nelle prestazioni dei lavoratori.


Art. 2 -TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITA’ FISICA DEI LAVORATORI
Ferme restando le norme del vigente contratto nazionale 21 novembre 1973, al fine di migliorare le condizioni ambientali e per realizzare gli elementi conoscitivi, le parti convengono :

— di affidare al Consiglio dei Delegati, che opera in accordo con il Patronato delle OO.SS. stipulanti, il compito di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge 20.5.1970, n. 300, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori : dette attività saranno svolte all’interno del luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro;


— di concordare con la direzione aziendale la scelta di Enti, Istituti e Centri di Medicina specializzati, cui ricorrere per la misurazione ed il rilievo dei parametri fisici ambientali e la loro successiva annotazione in appositi registri, nonché per particolari indagini, ed accertamenti sugli ambienti di lavoro;


— di ricorrere, in caso di mancato accordo sulla scelta dell’En te, dell’Istituto e del Centro di Medicina specializzato, a tecnici di parte.

L’azienda inoltre si impegna a fornire ed istituire i seguenti strumenti ritenuti idonei a concorrere ad un efficace opera di prevenzione e di tutela della salute del lavoratore:

Libretto sanitario personale, ove saranno annotati i risulta-ti delle visite periodiche, nonché i dati relativi agli infortuni e alle malattie da parte di tutti i medici che hanno occasione di prestare assistenza al lavoratore. Detti risultati verranno annotati, in quanto presentati, sulla scheda sanitaria personale a cura del servizio sanitario aziendale, con vincolo di segreto professionale.
Il libretto personale sanitario sarà conservato a cura del lavoratore.
Il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari aziendali. In esso saranno annotati, per ogni settore, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché delle assenze per infortunio e malattia. L’azienda fornirà periodicamente tali risultati su richiesta del Consiglio dei Delegati.
Gli oneri relativi agli interventi effettuati dagli Istituti specializzati, solo in quanto congiuntamente designati, nonché quelli relativi all’istituzione, tenuta ed aggiornamento delle registrazioni, sono a carico dell’azienda.
Le parti sono concordi nel ritenere, come prevede il presente accordo, che un potenziamento della medicina preventiva del lavoro potrà realizzarsi con l’attuazione della riforma sanitaria. In tale prospettiva si impegnano sin d’ora a collaborare con le Unità Sanitarie Locali mettendo a disposizione le rilevazioni effettuate nei luoghi di lavoro.

Art. 3 - APPALTI
Le parti si impegnano, allo scopo di trovare la soluzione più adeguata al problema posto dalle 00.SS., a verificare la rispondenza fra gli appalti in atto presso l’azienda, la legge 23.10.60 n. 1369 e l’art. 129 del CCNL 21.11.73.

L’azienda fornirà in merito le necessarie informazioni.

Art. 4 - SERVIZI SOCIALI IN RAPPORTO ALLE RIFORME
Asili nido

L’azienda accantonerà l’importo annuo di £. 8 milioni che pone a disposizione di concrete iniziative di Enti locali, quale con tributo finalizzato al miglioramento delle strutture e della gestione degli asili nido, avuto riguardo all’interesse dei dipendenti dell'azienda.

L’erogazione del predetto importo formerà oggetto di accordi con le OO.SS. stipulanti, con riferimento alle esigenze dei lavoratori del commercio ed in sintonia con le linee sociali del movimento sindacale.

Quanto sopra si aggiunge ai contributi che vengono mensilmente versati dall’azienda a norma della legge 6 dicembre 1971, n.1044 e a quelli versati in applicazione dei precedenti accordi aziendali.


Mense
Premesso che le OO.SS. tendono a garantire la possibilità di consumazione di un pasto, presso mense di quartiere o interaziendali, al personale dipendente, escludendo comunque la monetizzazione di tale servizio, l’azienda si impegna a favorire e sostenere la realizzazione di iniziative volte a tale obiettivo.

Art. 5 - DIRITTO ALLO STUDIO
Per permettere ai lavoratori di meglio avvalersi del diritto allo studio, i permessi retribuiti previsti dal secondo comma dell’art. 44 del CCNL 21.11.1973 vengono elevati a 160 ore nell’arco del biennio a decorrere dal 1° luglio 1974.

Art. 6 - MALATTIA E INFORTUNIO
L’azienda, quale trattamento di miglior favore, anticiperà ai lavoratori assenti per malattia o infortunio, per un periodo superiore a 15 giorni, le indennità di malattia o infortunio (limitatamente all’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta) di pertinenza dell’I.N.A.M., o dell’I.N.A.I.L. sotto forma di anticipo di cassa a tale titolo.

Il lavoratore ha l’obbligo di consegna del vaglia o assegno dell’Istituto assicuratore (INAM o INAIL) in data immediatamente successiva al ricevimento.

In caso di malattia viene assicurata la normale maturazione delle ferie.

Art. 7 - CLASSIFICAZIONE
Le parti hanno proceduto ad un approfondito esame della situa-zione organizzativa e operativa delle singole unità aziendali, ai fini della classificazione del personale anche per gli effetti di cui all’ultimo comma dell’art, 127 del vigente CCNL 21 novembre 1973, In conseguenza di ciò, fermo restando quanto previsto in materia di classificazione del personale dal Titolo II del citato contratto, hanno convenuto le seguenti condizioni migliorative:

- commesso alla vendita al pubblico (ivi compresi gli aiutanti-commessi dopo 18 mesi di permanenza al 5° livello) e altre qualifiche assegnate dal Contratto collettivo al 4° livello (prive di passaggio automatico da livelli inferiori):

4° livello per i primi 36 mesi di effettivo servizio in questo livello;
4° livello Super per ulteriori 36 mesi di effettivo servizio;

4° livello Extra successivamente;


— addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, addetto a mansioni qualificate promiscue dei depositi o centri di distribuzione e altre qualifiche assegnate dal CCNL 21.11.1973 vigente al 5° livello :

5° livello per i primi 18 mesi di effettivo servizio in questo livello;
4° livello per ulteriori 36 mesi;

4° livello Super successivamente;


- addetto alle operazioni di magazzino o riserva delle unità di vendita (come da allegato n. 1):

5° livello per i primi 18 mesi di effettivo servizio in questo livello;
4° livello successivamente;

— addetto a mansioni generiche di manovalanza nelle unità di vendita (come da allegato n. 2);addetto carico-scarico e movimentazione; qualifiche assegnate dal Contratto collettivo al 6° livello per effetto dell’allargamento delle mansioni richieste dall’organizzazione del lavoro nell’azienda :

5° livello fisso.



NORMA TRANSITORIA
Per tutto il personale in servizio al 30.6.1974 che, per effet-to del presente accordo, abbia diritto a uno o più passaggi automatici di livello oltre quello in cui si trova attualmente inquadrato, si procederà come segue :

— personale inquadrato al 4° livello Super : passa al 4° livello Extra dall’1.7.1974;
— personale inquadrato al 4° livello : passa al 4° livello Super dall’1.7.1974;
— personale inquadrato al 5° livello : passa al 4° livello alla scadenza contrattuale;
— personale inquadrato al 6° livello : passa al 5° livello dall’1.7.1974.

Per l’applicazione della presente norma si fa riferimento all’inquadramento in atto al 30.6.74 o, in ogni caso, a quello cui il personale aveva diritto per effetto della precedente contrattazione aziendale a questi effetti)

Art. 8 - ORARIO DI LAVORO
Le parti si danno reciprocamente atto :

— del carattere di servizio al pubblico che tutta la distribuzione commerciale ha e deve necessariamente mantenere;
— della richiesta dei lavoratori del commercio di distribuire l’orario settimanale di 40 ore su cinque giornate lavorative, di ridurre i nastri orari, di adottare doppi turni alternati a orario continuato.


Ciò premesso, le parti si danno atto che tali problemi f ormeranno oggetto di esame - oltre che in sede aziendale secondo quanto disposto dal 1° comma dell’art. 127 del vigente CCNL —in sede di Commissione Paritetica di cui all’art. 22 2° comma CCNL 21.11.1973, al fine di ricercare adeguate soluzioni locali generalizzate a tutto il settore del commercio al dettaglio.

NOTA A CHIARIMENTO DELL ART. 22 DEL CCNL 21.11.1973
Le parti si danno atto che la mezza giornata a turno settimanale, cioè quella non coincidente con la chiusura infrasettimanale dei negozi, di cui al comma 1° dell’art. 22 del CCNL 21.11.1973, deve consentire un meccanismo di turnazione che non escluda nessun giorno della settimana.

Tanto il riposo settimanale programmato per turno che quello coincidente con la chiusura infrasettimanale dei negozi saranno goduti in ogni caso, fatta eccezione per la loro coincidenza con l’assenza dal lavoro da qualsiasi causa motivata.(Le festività previste dall’art. 33 CCNL 21.11.1973 non costituiscono asseza a questi effetti).

Art. 9 - PART TIME
Agli effetti dell’utilizzo del lavoro a tempo parziale si precisa che :

a) l’orario settimanale di lavoro non potrà essere superiore alle 24 ore ed inferiore alle 12 ore;
b) l’orario di lavoro non potrà essere distribuito in periodi inferiori alle 4 ore;
c) per il suddetto personale, in proporzione all’effettiva prestazione e sulla base convenzionale di 173 ore mese per il calcolo della quota oraria, viene riconosciuta una apposita indennità pari al 10% del minimo tabellare del livello di appartenenza;
d) il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni di legge e da quelle del CCNL 21/11/1973, fermo restando che le relative clausole per le particolari caratteristiche del rapporto hanno applicazione proporzionale alla ridotta durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione;
e) nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale di un lavoratore già occupato a tempo pieno, l’azienda garantirà la liquidazione dell’indennità di anzianità avuto riguardo ai due periodi sulla base della retribuzione spettante al lavoratore a tempo pieno in vigore al momento della definitiva risoluzione del rapporto di lavoro;
f) il personale già dipendente, (che ne faccia espressa richiesta scritta, ha il diritto di priorità per il passaggio da tempo parziale a tempo pieno e da tempo pieno a tempo parziale in rapporto alle specifiche esigenze dell’azienda a questo riguardo e per mansioni analoghe;
g) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa non comporta di per sè novazione dello stesso.

I problemi eventualmente conseguenti alla gestione di questo istituto saranno discussi con il Consiglio dei Delegati.

Art. 10 - CONTRATTI A TERMINE
L’istituto del contratto a termine verrà utilizzato nell’ambito delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11 - SCALA MOBILE
Per i punti di scala mobile che scatteranno a decorrere dal-l’1.8.1974, i valori giornalieri del punto per i lavoratori sono i seguenti :
Livelli Sup. 18 anni Inf. 18 anni
e apprendisti
1° e 1° super 34.23 =
2°-3°-4°-5°-6°-7° 25.80 21.93

Per i punti di scala mobile che scatteranno dal 1/11/1975 i valori giornalieri del punto per i lavoratori sono i seguenti:
Livelli Sup. 18 anni Inf. 18 anni
e apprendisti
1° e 1° super 34.23 25.80

2°-3°-4°-5°-6°-7

A norma del presente accordo, i punti di scala mobile in atto alla data del 31-7-1974 non potranno, in ogni caso, essere soggetti a rivalutazione.

Per ogni altro aspetto non contemplato dal presente articolo seguiteranno ed avere piena applicazione i vigenti accordi nazionali di scala mobile per il settore del commercio. Le parti si danno atto che la validità del presente articolo decadrà automaticamente nell’ipotesi in cui vengano stipulati accordi nazionali modificativi del vigente accordo nazionale di scala mobile 29 aprile 1957 e successive modifiche. Nelle ipotesi di cui al precedente comma sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore, con riferimento esclusivo ai valori giornalieri del punto di scala mobile previsti dal presente accordo.

Art.12 PARTE ECONOMICA
A partire dal 1° luglio 1974, le tabelle retributive per le province in cui per la generalità delle qualifiche sono stati raggiunti i livelli previsti dall’art. 72 del CCNL 21 novembre 1973, restano così determinate:

Paga di Premio Aziendale
Livelli livello ---------------------------------------------------------------------------
10% Integra- Totale
zione
7° 106.000 10.600 12.000 22.600
5° 120.400 12.040 12.000 24.040
4° 128.500 12.850 12.000 24.850
4°super 134.800 13.480 12.000 25.480
4°extra 137.500 13.750 12.000 25.750
3° 151.900 15.190 12.000 27.190
2° 170.800 17.080 12.000 29.080
1° 218.500 21.850 12.000 33.850
1°super 225.000 22.500 12.000 34.500



NORMA TRANSITORIA
Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto verrà garantito, a decorrete dal 1° luglio 1974, un aumento retributivo complessivo lordo mensile sulla retribuzione di fatto di £. 18.000, così ripartite:


- lire 12.000 mensili a titolo di integrazione del premio aziendale del 10% corrispondente ai vari livelli retributivi, ivi compresi quelli del 4° super e del 4° extra; l’importo suddetto verrà erogato ai sensi e per gli effetti del 3° comma del l’art. 127 dei CCNL 21 novembre 1973;

— lire 6.000 mensili, come quota retributiva utilizzabile per i passaggi di livello (sino al 4° extra) previsti dall’art. 7 del presente accordo e dalla norma transitoria annessa allo stesso.

L’eventuale eccedenza verrà considerata assegno ad personam utilizzabile solo per la determinazione della retribuzione propria del livello superiore.

Art. 13 - CONSIGLIO DEI DELEGATI
Le parti convengono che :

A) nelle singole unità produttive verrà affidata al Consiglio dei Delegati, in quanto unitariamente costituito la rappresentanza sindacale dei lavoratori a livello aziendale;

B) nel Consiglio dei Delegati, composto da lavoratori in forza all’unità produttiva, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.


I nominativi dei componenti del Consiglio dei Delegati verranno comunicati per iscritto alla Direzione, congiuntamente dal le Organizzazioni Sindacali stipulanti.

I permessi retribuiti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n.300 nelle aziende di cui all’art. 23 lett. a) della stessa legge, vengono elevati: a) a 2 ore complessive annue per ciascun dipendente per l’anno 1974; b) a 3 ore complessive annue per ciascun dipendente a decorrere dal 1° gennaio 1975.

I permessi retribuiti previsti dalla legge 20 maggio 1970 n.300 nelle aziende di cui all’art. 13 lett. B) e C) della stessa legge, vengono elevati :

a) a 16 ore complessive mensili per il 1974;

b) a 24 ore complessive mensili a decorrere dal gennaio 1975.

Sono conservate eventuali condizioni di miglior favore.
Ai Consigli dei Delegati, costituiti nell’ambito di unità con meno di 20 dipendenti, vengono in ogni caso garantite 40 ore complessive annue per il 1974 e 60 ore complessive annue dal 1° gennaio 1975.

Il totale complessivo delle ore di cui ai comma precedenti è comprensivo anche delle ore per l’esercizio delle attività di patronato e di tutela della salute.


DICHIARAZIONE A VERBALE
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o contrattuale a. livello confederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.


ASSEMBLEA
Fermo restando quanto previsto dall’art. 1l8 del vigente CCNL, di cui si conferma integralmente il contenuto, il numero delle ore annuali retribuito di assemblea viene elevato a 15 con decorrenza 1° luglio 1974.


NOTA A VERBALE
Nei casi di mancata costituzione del Consiglio dei Delegati, di cui al presente articolo, continueranno ad operare, nell’ambito di quanto previsto dalla legge n. 300 e dal CCNL 21.11.1973, le vstrutture sindacali esistenti.
Sono fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti e le condizioni di miglior favore contrattuali in atto.

Il presente accordo verrà completato dall’esame in sede nazionale del sistema di classificazione in atto a seguito della precedente contrattazione aziendale ai fini del relativo coordinamento.


28 giugno 1974.

Allegato 1


ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI MAGAZZINO O RISERVA DELLE UNITÀ’ DI VENDITA


Addetto all’insieme delle operazioni di magazzino o riserva nelle unità di vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo della funzioni di movimentazione fisica, carico e scarico, sistemazione o stoccaggio delle merci, anche con l’uso di mezzi meccanici e/o elettromeccanici, imballo e disimballo, spunta, consultazione e compilazione di modelli semplici appositamente predisposti.


NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto che nell’ipotesi in cui al personale descritto al comma precedente venga affidata una mansione prevista dal Contratto nazionale per l’addetto alle operazioni ausiliarie di vendita, esclusa la movimentazione delle merci, allo stesso viene riconosciuto lo scorrimento di livello retributivo dell’addetto alle operazioni ausiliarie di vendita, fermo restando lo svolgimento dell’insieme delle mansioni previste dalla figura.

Il personale in questione ha diritto di priorità, in rappor-to alle specifiche esigenze dell’azienda, al passaggio nella qualifica di addetto alle operazioni ausiliarie di vendita, conservando le mansioni previste dal CCNL vigente per tale qualifica.

Allegato 2


PERSONALE ADDETTO A MANSIONI GENERICHE DI MANOVALANZA NELL’AMBITO DELLE UNITA’ DI VENDITA


Personale addetto a mansioni generiche di manovalanza nell’unità di vendita .(carico e scarico, pressacarta, insacchettatura, sistemazione carrelli, movimento vuoti, pulizie, ecc.).

Milano, 12 luglio 1974
Spettabile Direzione
dei Servizi Sindacali della Confederazione Generale italiana del Commercio e del Turismo
Piazza G, G. Belli n. 2
ROMA


Si comunica a codesta spettabile Direzione che al personale avente qualifica non impiegatizia, in caso di risoluzione del rapporto, fatta salva la normativa in atto in materia di indennità di anzianità, verrà esteso lo stesso trattamento previsto in materia dalla lettera allegata dell’accordo 25/11/71 per la provincia di Milano.
Cordiali saluti.

SOCIETA’ GENERALE SUPERMERCATI

ART. 7 — BIS
Ferme restando le mansioni attualmente svolte le parti concordano di inquadrare al III° livello le seguenti figure:


a) — specialista di ortofrutta (ex II° di reparto ortofrutta)
b) — specialista carni; (macellai)
e) — personale addetto agli impianti, intendendosi per tale il controllo e la manutenzione anche preventiva di impianti e attrezzature tecniche, elettromeccaniche, termiche e/o idrauliche nonchè la conduzione degli impianti di riscaldamento e/o termoventilazione. L’eventuale controllo e/o verifica degli interventi straordinari sugli impianti eseguiti da terzi.
L’eventuale assistenza ai controlli e/o verifiche effettuate da enti appositi.
d) — meccanico motorista;
e) — ricevitore intendendosi per tale colui che assicura la esecuzione delle operazioni di ricevimento e la rispondenza delle merci in arrivo con la relativa documentazione.


Nota verbale
Nei supermercati alimentari, date le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro dell’azienda, per tnovimentazione fisica delle merci si intende il prelevamento delle stesse ed il loro trasferimento mediante contenitori su note fino al banco di vendita e viceversa; resta in ogni. caso intesa l’esclusione di ogni operazione di carico e scarico senza l’utilizzo dei mezzi meccanici.


ALL. 4


Personale addetto a mansioni qualificate promiscue presso i centri di distribuzione.


Addetto all’insieme delle operazioni di magazzino nei centri di distribuzione, intendendosi per tale l’esercizio promiscuo delle funzioni di movimentazione fisica delle merci in arrivo e in partenza da e per lo automezzo, ivi compresi i trasferimenti interni e la relativa collocazione negli appositi spazi, con mezzi meccanici ed elettromeccanici, delle funzioni di disimballo, prelievo e preparazione nonchè delle verifiche e dei controlli con relativa spuntate della consultazione e compilazione degli appositi modelli.


V° livello per i primi 18 mesi di effettivo servizio in questo livello
IV° livello per ulteriori 36 mesi
IV° livello Super successivamente.

ALL. 3

Personale addetto a mansioni generiche di manovalanza nei centri di distribuzione.

Personale addetto a mansioni generiche di manovalanza nell’ambito dei centri di distribuzione (carico e scarico, movimentazione fisica, pressacarta ed altre mansioni equivalenti).


V° LIVELLO FISSO
L’azienda si impegna, in caso di nuove assunzioni, a priorizzare il sud detto personale nell’assegnazione alle mansioni superiori eventualmente vacanti.

NORMA TRANSITORIA
— Tutto il personale che, in data successiva al 1° Luglio 1974 in virtù delle norme di cui agli accordi aziendali del 1971, aveva in scadenza il passaggio al parametro 135, verrà inquadrato a decorrere dal 10 Luglio 1974 al livello IV° Super (retribuzione base L. 134.800.=) e alla scadenza prevista dagli accordi aziendali verrà inquadrato al IV° livello Extra (retribuzione base L. 137. 500,=) con la contestuale erogazione di un assegno ad personam di L. 3.300.= utilizzabile solo per la determinazione della retribuzione propria del livello superiore.
— Tutto il personale che, in data successiva al 1° Luglio 1974 in virtù delle norme di cui agli accordi aziendali del 1971, aveva in scadenza il passaggio al parametro 132, verrà inquadrato alla scaden-za prevista dai citati accordi aziendali al IV° livello Extra (retribuzione base L. 137.500.=).
— Le parti si impegnano a verificare situazioni analoghe.

Nota a verbale
Ai lavoratori addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita occupati in quelle provincie per le quali gli accordi aziendali stipulati non prevedevano un iter di carriera con scorrimento fino alla categoria C1 Extra viene riconosciuto un beneficio economico equivalente alla differenza tra i valori retributivi del parametro 132 (retribuzione base L. 134,800.=) e il parametro 135 (retribuzione base L. 137.500=). Tale beneficio potrà essere assorbito solo in caso di paesaggio di livello.

Si intende che il beneficio di cui sopra sarà erogato secondo quanto previsto in materia di iter dagli accordi aziendali del 1971 per la provincia di Milano.

Dichiarazione a verbale
Le parti concordano di incontrarsi successivamente in sede nazionale per l’esame dei problemi di applicazione della classificazione previ sta dal presente accordo relativamente a:

a) Personale delle sedi centrali amministrative e legali;
b) Spaccatori disossatori carne;
c) Addetto salumi e formaggi;
d) A ogni eventuale altra qualifica non prevista dal C.C.N.L. 21/11/73 e dal presente accordo.

ART. 14
Sono fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti e le condizioni di miglior favore contrattuali in atto.

ART. 15
Il presente accordo ha decorrenza 10 luglio 1974 e scadenza 30 giugno 1976, salvo date diverse eventualmente previste, nel contesto, per i vari istituti.


Altri accordi della stessa azienda:
Two documents IconSGS, Accordo, 07/01/1972
Two documents IconSGS, Accordo, 30/04/1985
Two documents IconSGS, Accordo, 24/11/1981
Two documents IconSGS, Accordo, 05/12/1991
Two documents IconSGS, Accordo, 01/05/1978
Two documents IconSGS, Accordo e modifiche, 12/07/1974
Two documents IconSGS, Accordo di fusione per incorporazione Serio e Si.Co,. . .
Two documents IconSGS, Accordo, 25/11/1994
Two documents IconSGS, Accordo, 16/01/1990
Two documents IconSGS, Modifiche e chiarimenti Accordo del 12/7/74, 13/6/1975
Two documents IconSGS, Accordo, 21/07/1994
Two documents IconSGS, Accordo, 29/11/1974
Two documents IconSGS, Accordo Integrativo, 25/11/1971
Two documents IconSGS, Accordo, 28/06/1974

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