CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DEI DIPENDENTI DELLE FARMACIE PRIVATE SULLE MATERIE DEMANDATE A QUESTO LIVELLO DI CONFRONTO
1) TURNI E NASTRI ORARI
A) Le parti concordano sulla opportunità di sollecitare ed avviare la revisione delle Leggi Regionali 19 e 32, alla luce delle norme di riordino del settore farmaceutico, recentemente approvate dal Governo, per favorire l'ottimizzazione del Servizio Farmaceutico.
B) Premesse la rinuncia da parte delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti a qualunque forma di reintroduzione della contrattazione a livello provinciale, per il periodo di vigenza dell'attuale CCNL le parti concordano di strutturare momenti di incontro a livello regionale, con la partecipazione dei rappresentanti delle varie provincie interessate, per migliorare la reciproca conoscenza in ordine alle problematiche recate dall'art. 16 del vigente CCNL, avuto inoltre specifico riguardo all'organizzazione delle ferie annuali (allegato A).
C) Le parti concordano sulla condivisa necessità del rispetto della giornata di riposo per il lavoratore dipendente nel settimo giorno di lavoro, ovvero della giornata di riposo compensativa dopo il periodo di turno da fruirsi possibile nella settimana successiva al turno medesimo.
D) La cancellazione del punto d) come richiesto dal Comitato Esecutivo della Federfarma Emilia Romagna.
2) INVENTARI ANNUALI
a) Nel reciproco interesse della corretta gestione dell'impresa Farmacia, valutata l'indubbia priorità di un sempre efficace servizio di dispensazione del farmaco, le parti concordano sulla necessità che l'effettuazione degli inventari annuali debba essere svolta a battenti chiusi, peraltro ritenendosi consentito l'espletamento delle operazione preliminari a battenti aperti, avuto specifico riguardo alla particolare situazione dell'organizzazione dell'attività lavorativa nelle Farmacie Rurali.
b) Le parti al fine di favorire il massimo impegno di tutto il personale dipendente nella effettuazione degli inventari annuali, concordano di stabilire per tali operazioni una retribuzione pari a quanto previsto per lo straordinario festivo ove l'effettuazione degli inventari sia svolta durante la settimana lavorativa.
Le parti altresì concordano nello stabilire una retribuzione pari a quella dello straordinario notturno per le operazioni di inventario che siano espletate nella giornata di domenica o di festività previste dal vigente CCNL.
3) PART-TIME
a) Le parti concordano sul fatto che di norma i contratti part-time prevedano che la prestazione di lavoro fino a 4 ore giornaliere sia svolta in una soluzione, fatta salva diversa volontà delle parti.
b) La parti inoltre manifestazione la comune volontà che la definizione quantitativa dell'orario del part-time tenga conto di norma dei minimi contributivi previdenziali e comunque non sia inferiore alle 20 ore settimanali, fatta salva diversa volontà delle parti.
c) Le parti concordano di superare i problemi relativi alla contabilizzazione delle eventuali ore supplementari, fissando una maggiorazione nella misura del 27% della paga oraria che tenga conto, riassorbendoli, degli istituti contrattuali differiti (13^, 14^, ferie e permessi).
d) Le parti concordano in aggiunta a quanto previsto dall'art. 21 del vigente CCNL, la possibilità di ulteriori ore supplementari fino a 25 ore annuali.
4) SERVIZIO NOTTURNO E REPERIBILITA'
a) Le parti concordano che, esclusa ogni ipotesi di reintroduzione della contrattazione a livello provinciale, siano attivati momenti di incontro a livello regionale, con la partecipazione dei Rappresentanti delle provincie interessate, per migliorare la reciproca conoscenza in ordine alle caratteristiche locali del servizio notturno e della reperibilità.
b) Le parti, preso atto della inquietante situazione del mercato del lavoro, ove pare consolidarsi una sorta di improduttiva deregulation, concordano che le ore lavorate in servizio notturno (così come identificato dall'art. 25 del vigente CCNL) ove eccedano la complessiva prestazione settimanale siano considerate secondo l'art. 24 del C.C.N.L., ferme restando le agevolazioni previste dal vigente CCNL per le Farmacie Rurali.
c) Federfarma Emilia Romagna e le Organizzazioni dei Lavoratori dipendenti concordano sulla necessità di attivare, in tempi necessariamente ristretti, un serrato confronto per identificare quali iniziative e strumenti possano essere attivati per assicurare la più ampia sicurezza dei lavoratori chiamati a svolgere il servizio notturno.
5) INIZIATIVE CHE FAVORISCANO AZIONI POSITIVE DIRETTE ALLE PARI OPPORTUNITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO
a) La federfarma Emilia Romagna, condividendo in pieno l'obiettivo di avviare la predisposizione di corsi formativi gratuiti, con accesso ai fondi previsti a tal fine dalla C.E.E. (e leggi nazionali) che abbiano come obiettivo una crescita professionale delle lavoratrici laureate e non, si impegna ad assicurare una ragionata copertura economica per l'attivazione delle necessarie consulenze per l'istruzione delle pratiche di accesso ai summenzionati fondi C.E.E..
6) APLICAZIONE DELL'ART.23 DELLA LEGGE 28/02/1987 n. 56
a) Federfarma Emilia Romagna e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti sanciscono di comune intesa la possibilità di assunzione a tempo determinato per sostituzione di lavoratori in ferie.