CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DEI DIPENDENTI DA FARMACIA PRIVATA DELLA LOMBARDIA
L’anno 2001, il giorno 15 novembre, presso la sede di Federfarma Lombardia a Milano
Tra
L’Unione Regionale delle Associazioni Titolari di Farmacia delle Provincie Lombarde rappresentata dal suo Presidente Dott. Renato Grendene con l’assistenza della delegazione trattante nella persona del dott. Luigi Zocchi
E
La Filcams Cgil Lombardia rappresentata dal Segretario Regionale sig. Livio Anelli, dal Segretario Generale di Bergamo Mirko Rota e dalla Responsabile Farmacie Filcams Cgil Milano dr.ssa Antonella Protopapa
La Fisascat Cisl Lombardia rappresentata dal Segretario Regionale sig.ra Loredana Franco, dal Segretario Generale di Bergamo Roberto Corona e dal Segretario di Milano Elena Maria Vanelli
La Uiltucs Uil Lombardia rappresentata dal Segretario Regionale sig. Francesco D’Amico e dal Coordinatore Regionale sig. Giovanni Angiulli
Viste
le norme previste dal vigente CCNL, art. 109, del 27.07.1994 e dal nuovo CCNL in firma, art. 113, del 23.03.1999, in tema di contrattazione integrativa regionale,
si conviene e stipula
il presente Contratto Integrativo Regionale per i dipendenti da farmacia privata, composto da:
Þ Premessa;
Þ VII Titoli;
Þ una nota a verbale.
Premessa
Le parti si danno reciprocamente atto della funzione del Sistema Farmacia (professione – struttura – servizio) quale indispensabile presidio sanitario sul territorio per la preparazione e distribuzione dei farmaci e l’erogazione di servizi sanitari complementari, nonché dell’insostituibilità, nell’espletamento di questa funzione, dell’opera dei dipendenti.
TITOLO I
Relazioni sindacali
Art. 1
In attuazione a quanto previsto dall’art. 108 del vigente CCNL e dall’art. 112 del nuovo CCNL in firma, le parti si incontreranno all’inizio dell’anno oppure, a richiesta delle parti, in altro periodo, allo scopo di:
a) Confrontare e discutere le reciproche informazioni sullo stato della dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’utilizzo del CFL, part – time, apprendistato, contratti a termine, lavoro interinale. In tale occasione, Federfarma Lombardia fornirà i dati disponibili del numero degli occupati articolati per provincia e divisi per tipologia di assunzione.
b) Avviare un confronto preventivo a livello regionale su specifici problemi ed argomenti di carattere locale e generale che abbiano ricadute sull’occupazione.
c) Avere adeguate informazioni rispetto ad iniziative che interessano i livelli occupazionali (ad es., in merito alla legge orari, turni e ferie).
In occasione dei rinnovi contrattuali nazionali e regionali o di loro modifiche, raggiunte fra le parti, l’Unione Regionale Titolari di Farmacia si impegna a favorire la diffusione alle farmacie di un notiziario riguardante i temi oggetto di negoziazione, redatto in forma congiunta.
TITOLO II
Applicazione del D.lgs. 626/94
Art. 2
Le parti, nel dare significativa importanza alla corretta applicazione del D.Lgs. 626/94 (riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), concordano sulla necessità di costituire una commissione paritetica di sei membri totali che elabori un progetto da sottoporre all’Ente Bilaterale Nazionale.
I lavori della commissione prenderanno l’avvio entro giugno 2002.
Art. 3
Le parti nel ritenere che la sicurezza nell’attività quotidiana delle farmacie interessa tutte le persone che vi operano, siano essi titolari o lavoratori dipendenti o cittadini che vi accedono, e verificato che in Lombardia le farmacie sono attività a rischio di rapina, si impegnano a realizzare le seguenti iniziative:
a) Agevolare le procedure per autorizzare l’installazione all’interno delle farmacie di adeguati sistemi di sicurezza ed impianti audiovisivi attraverso la definizione di un protocollo d’intesa regionale nel pieno rispetto della Legge 300/70, art. 4, e della legge 675/96 in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
b) Promuovere iniziative comuni, anche a livello di singola provincia, nei confronti delle istituzioni preposte all’ordine pubblico, per sollecitare l’individuazione e l’attuazione di norme di prevenzione e vigilanza contro il crimine.
c) Avviare un confronto con gli Enti Locali interessati per la definizione di adeguati incentivi, al fine di favorire l’installazione di sistemi di sicurezza.
d) In applicazione dell’art. 50 del vigente CCNL e dell’art. 54 del nuovo CCNL in firma, tutte le farmacie della Lombardia, singolarmente ovvero attraverso la propria Associazione Sindacale, devono stipulare, in favore di tutti i dipendenti, una polizza assicurativa a garanzia degli infortuni causati da atto doloso di terzi, con i seguenti massimali minimi:
· Lire 100 milioni in caso di morte;
· Lire 100 milioni in caso di invalidità permanente.
TITOLO III
Formazione professionale
Art. 4
Le parti concordano sull’importanza che la formazione e l’aggiornamento professionale rivestono per le risorse umane addette al settore. Al riguardo, le parti convengono di predisporre un progetto regionale di formazione in stretto accordo con l’Ente Bilaterale Nazionale, anche per gli aspetti organizzativi e finanziari. A tale scopo le parti avvieranno, nel corso dell'anno 2002, un confronto in merito alle politiche formative del comparto.
Gli oneri che dovranno sostenere i dipendenti per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale, condivisi dal titolare e di utilità per la farmacia, saranno assunti dal titolare della farmacia, attraverso un rimborso forfettario da concordare tra il dipendente ed il titolare.
TITOLO IV
Libretto sanitario
Art. 5
Le parti convengono di concedere permessi retribuiti per consentire il rinnovo del libretto sanitario laddove richiesto da particolari esigenze lavorative ed il rimborso delle spese amministrative inerenti al rilascio.
TITOLO V
Indennità
Art. 6 1. Reperibilità
Considerata la particolare articolazione dell’orario di lavoro in farmacia e la peculiare natura dell’attività farmaceutica svolta su turni, verrà attribuita a tutti i dipendenti delle farmacie private della Lombardia una nuova indennità denominata “reperibilità”, definita mensilmente in £ 70.000 e ridotta in proporzione per i Part time.
Detta indennità decorrerà dal 1° gennaio 2002, sarà riconosciuta per 14 mensilità e avrà incidenza sul TFR.
2. Camici
A decorrere dal 2002 verrà riconosciuta a ogni dipendente delle farmacie private della Lombardia un’indennità sostitutiva camici/lavaggio pari a £ 800.000 annue. Per le Farmacie che forniranno i camici tale indennità sarà ridotta a £ 600.000 annue.
L’indennità camici/lavaggio sarà erogata con le competenze del mese di aprile di ciascun anno ed avrà incidenza sul TFR.
Nel caso di dimissioni prima della fine dell’anno l’azienda recupererà gli eventuali dodicesimi dell’indennità non maturata.
3. Inventario
Le parti convengono che ove l’inventario venga svolto di sabato, domenica e festivi sia retribuito il pagamento delle ore lavorate. Per la giornata di sabato sarà inoltre corrisposta un’indennità omnicomprensiva di £. 200.000 (duecentomila). Per la giornata della domenica, sarà invece corrisposta un’indennità omnicomprensiva di £. 100.000 (centomila) ed il riposo compensativo da usufruire per 24 ore consecutive in altra giornata della settimana successiva a quella nella quale si è svolto l’inventario.
TITOLO VI
Una Tantum
Art. 7
A parziale copertura degli effetti economici del presente contratto per l’anno 2001, le indennità “reperibilità” e camici saranno erogate nella misura del 50%. Tali somme una tantum saranno corrisposte in dodicesimi nel caso di prestazione lavorativa che non copra l’intero anno 2001 e liquidate in due rate, rispettivamente a novembre 2001 e a febbraio 2002. L’indennità inventario sarà invece erogata in misura piena e liquidata con la competente retribuzione mensile.
L’importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del TFR.
TITOLO VII
Decorrenza e durata contrattuale
Art. 8
Il presente accordo integrativo regionale ha durata quadriennale dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2004.
Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non si sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Nota a verbale Si precisa che l’indennità di reperibilità va attribuita a tutti i dipendenti, a prescindere dai criteri di reperibilità di cui agli artt. 23 e 24 del vigente CCNL e dagli artt. 26 e 27 del CCNL in firma. Tale indennità non pregiudica l’erogazione dei compensi indicati dagli articoli richiamati e nessun vincolo deriva al dipendente dall’assegnazione dell’indennità citata.