Accordo di rinnovo Farmacie Private decorrenza 1.4.99 - 31.12-02

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Addì 23 marzo 1999

TRA

la FEDERFARMA nelle persone del dott. Carlo Ghiani in qualità di
coordinatore della Commissione Rapporti-Lavoro composta dai dott. Franco
Caprino, Arnaldo Tempesta, Giancarlo Visini, Saverio Caltavuturo, Arturo
Maresca, Maria Pia Masi, assistiti dal dott. Enrico Giammarioli

da una parte

E

la FILCAMS-CGIL rappresentata da Luigi Coppini,
la FISASCAT-CISL rappresentata da Luciana Cirillo,
la UILTuCS-UIL rappresentata da Antonio Vargiu,

assistiti da una delegazione sindacale composta da

dall'altra

stipulano la presente ipotesi di accordo con i patti di seguito
specificati, ad integrazione e modifica di quelli contenuti nel CCNL 27
luglio 1994, in ordine ai quali congiuntamente dichiarano


Dichiarazione congiunta.

Le Parti individuano nel riassetto normativo del settore l'obiettivo da
raggiungere con l'utilizzo degli strumenti offerti dal contratto, riferiti
anche a quanto concordato sulla flessibilità del lavoro, adattati alla
specificità del settore caratterizzato da un servizio ad evidenza pubblica
che aggrega i singoli esercizi farmaceutici pur nella diversa dimensione e
struttura della connessa azienda.

A tal Fine le Parti concordano sulla necessità di porre in essere un
sistema di relazioni sindacali sia a livello nazionale che territoriale
che consenta loro di porsi come soggetto politico unitario, pur nella
diversa identità e ruolo, con compiti propositivi propri
dell'interlocutore qualificato con le Istituzioni.

Le Parti dichiarano di ritenere positiva l'esperienza di collaborazione
maturata con la redazione di un documento comune in materia di riassetto
del servizio farmaceutico e snellimento delle procedure concorsuali per
l'assegnazione di farmacie in pianta organica e vacanti.

In tale ottica le Parti concordano sulla necessità di fare rispettare le
norme legislative, amministrative e sanitarie volte alla tutela della
salute del cittadino in attuazione del principio costituzionale che
considera la salute come bene del singolo e della collettività da
salvaguardare.

Le Parti concordano sull'importanza degli istituti del CCNL in materia di
diritti sindacali, Ente Bilaterale, Commissione Paritetica e sistema di
informazione che con il rinnovo contrattuale vengono confermati,
impegnandosi a un'attività comune per una valorizzazione dei rispettivi
ruoli di rappresentanza degli interessi del settore.



APPRENDISTATO

Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale
dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento
per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del
lavoro e un canale privilegiato per collegamento tra la scuola e il lavoro
e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il
momento formativo del rapporto prevedendo momenti di formazione teorica
anche esterni al processo produttivo.

A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un
progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per
l'apprendistato.

In questo quadro, le Parti assegnano all'Ente Bilaterale un ruolo
strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei
sistemi di riconoscimento delle competenze.


Art. 9.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani d'età non
inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di
cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio
del 20.7.93 e successive modificazioni.

Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti d'età di cui al
presente comma sono elevati di 2 anni.

La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alle
qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità:

2° livello durata 48 mesi
3° livello durata 36 mesi
4° livello durata 24 mesi

Per gli apprendisti, prima della data di stipula del presente accordo,
valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.

L'impegno formativo dell'apprendista è pari a 120 ore medie annue.

Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o
attestato di qualifica professionale idonei, rispetto all'attività da
svolgere, l'impegno formativo è pari a 80 ore medie annue.

L'impegno formativo dell'apprendista potrà essere realizzato anche
nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale.


Art. 11.

Inserire al comma 2 il seguente 2° periodo:

La retribuzione dell'apprendista viene così stabilita:

- per la 1a metà del periodo di apprendistato, 80% della retribuzione
base nazionale conglobata del personale qualificato di maggiore età;
- per la 2a metà del periodo di apprendistato, 90% della retribuzione
base nazionale conglobata del personale qualificato di maggiore età.


Art. 12.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"Il rapporto di apprendistato si estingue con la scadenza dei termini di
cui all'art. 9".



CONTRATTO A TERMINE

"In applicazione dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56, l'apposizione di
un termine alla durata del contratto di lavoro è ammessa, oltre che nelle
ipotesi già previste per legge, anche nei seguenti casi:

a) sostituzione di lavoratore assente per ferie;
b) sostituzione di lavoratore che abbia concordato con il datore di
lavoro una sospensione del rapporto di lavoro;
c) sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto e per un ulteriore periodo di giorni 15 di calendario anteriori e/o
successivi al periodo d'assenza;
d) durata di apertura annuale di farmacia succursale;
e) intensificazione dell'attività della farmacia, per il periodo massimo
di 6 mesi, anche in modo frazionato per ciascun anno;
f) temporanea assenza, per qualsiasi causa e motivo, di addetti
all'esercizio per l'intera durata dell'assenza;
g) sostituzione del titolare nei casi e per la durata previsti dalla
legge.

La percentuale massima dei lavoratori, che possono essere assunti con
contratto a termine nelle ipotesi sopra elencate, non potrà essere
superiore al 15% medio annuo dei lavoratori in organico a tempo
indeterminato. Tuttavia ciascuna farmacia potrà assumere almeno 2
lavoratori con contratto a tempo determinato per le ipotesi sopra
elencate.



LAVORO TEMPORANEO

Contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere stipulati,
oltreché nei casi previsti dalla legge, nelle stesse ipotesi e negli
stessi limiti quantitativi previsti per contratto a tempo determinato. Si
specifica che tali limiti quantitativi non sono cumulabili tra contratto a
tempo determinato e lavoro temporaneo.

Non possono essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo
per mansioni appartenenti al 5° e 6° livello.



SERVIZIO NOTTURNO

Art. 23.

La maggiorazione del 10% prevista nel comma 3, lett. b), 1a linea è
elevata al 13%.



REPERIBILITA'

Art. 24.

Inserire il seguente comma 2:

"Le Parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità
inferiori al mese, la percentuale del 10% della retribuzione di fatto
mensile da calcolare sulla quota oraria - così come previsto dal
precedente comma 1 - viene elevata al 12% se il servizio notturno con
reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata della domenica o
in quella del riposo settimanale".



PERMESSI

Art. 27.

Sostituire al comma 4 le parole "36 ore" con le parole "40 ore".



ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

Art. 40 bis.

Per la durata di vigenza del presente CCNL il datore di lavoro potrà
riconoscere al lavoratore un'aspettativa non retribuita e senza decorso
dell'anzianità per un periodo massimo di 3 mesi, non frazionabile. Tale
aspettativa potrà essere concessa per una sola volta e per comprovati e
documentati motivi.



TRATTAMENTO ECONOMICO

Gli aumenti economici avranno le quantità e le decorrenze previste dalla
tabella allegata.



RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Art. 97.

Al 2° periodo le parole "entro il 30 settembre 1994" sono soppresse.

Al 1° periodo si aggiungono le seguenti parole: "unitamente alle OO.SS.
Territoriali firmatarie del presente CCNL".



ISTITUTO ORE PERMESSI SINDACALI

Art. 99.

L'elencazione di cui al comma 1 viene sostituita dalla seguente:

1999: £. 290.000.000
2000: 300.000.000
2001: 310.000.000

Al comma 2 le parole "gli anni 1994/1995/1996/1997" sono sostituite dalle
seguenti: "gli anni 1999-2000-2001".

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"Le Parti convengono che il residuo esistente al 31.1.98 sarà utilizzato
nell'arco di validità del presente contratto".



Art. 100.

Al comma 5 le parole "non oltre il 31 gennaio 1998" sono sostituite dalle
parole "non oltre il 31 gennaio 2002".

Il comma 6 è soppresso.



ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTE BILATERALE NAZIONALE

Art. 103.

Al comma 3 le parole "anni 1994, 1995, 1996, 1997" sono sostituite dalle
parole "anni 1999, 2000, 2001".

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Il residuo esistente al 31 gennaio 1998 sarà utilizzato nel corso di
vigenza del presente contratto".



PERCORSI DI FORMAZIONE

Per la frequenza ai corsi di formazione realizzati ai sensi del punto 6,
lett. a), comma 2, dell'art. 109, che si tengano durante l'orario di
lavoro, il lavoratore potrà fruire, per ogni anno solare, di un numero
massimo di 20 ore, di cui il 50% sarà a carico del lavoratore con
corrispondente riduzione dei permessi individuali retribuiti di cui
all'art. 27, comma 4 e per il restante 50% a carico del datore di lavoro
mediante un corrispondente incremento dei permessi individuali retribuiti
di cui all'art. 27, comma 4.

Per i corsi di formazione al di fuori dell'orario di lavoro, l'Ente
Bilaterale Nazionale individuerà, di volta in volta e secondo le
disponibilità finanziarie, i possibili interventi, fermo restando che per
tali corsi nulla è dovuto dal datore di lavoro.



RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO TERRITORIALE

Art. 108.

Al comma 1 dopo le parole "ai contratti di formazione e lavoro" aggiungere
le parole "al lavoro a termine, al lavoro temporaneo e all'apprendistato".



Art. 109.

Il comma 2 dell'art. 109 è sostituito dal seguente: "Alla contrattazione
integrativa regionale, da attivarsi non prima dell'1.10.2000 e con durata
quadriennale, è demandata:

a) la trattazione degli aspetti organizzativi territoriali nelle
seguenti materie:

1) turni e nastri orari;
2) inventari annuali;
3) mercato del lavoro;
4) servizio notturno e reperibilità;
5) eventuali iniziative che favoriscono azioni positive dirette alla
pari opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad individuare corsi di
formazione e/o forme di partecipazione dei dipendenti alle iniziative di
aggiornamento professionale promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale, su
proposta delle parti a livello regionale;
6) progetti formativi da sottoporre all'Ente Bilaterale Nazionale;
7) applicazione dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56, a integrazione
di quanto previsto dal presente contratto collettivo.


b) La determinazione di eventuali indennità (camici, inventari,
reperibilità, etc.)".

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Nel caso in cui l'incontro tra le Parti a livello territoriale non
dovesse essere attivato o in caso di mancato accordo al termine della
durata massima della trattativa fissata in 6 mesi, una delle Parti
interessate può ricorrere alla Commissione Paritetica Nazionale che
provvederà alle convocazioni relative".


Dichiarazione a verbale.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti
designeranno i propri rappresentanti in seno alla Commissione Paritetica
Nazionale.


Dichiarazione a verbale.

Le Parti affidano all'Ente Bilaterale Nazionale il compito di predisporre
un progetto di fattibilità per un fondo di previdenza complementare, da
realizzare tenendo conto anche delle modifiche legislative all'esame del
Parlamento per quanto riguarda l'ENPAF.



DECORRENZA E DURATA

Art. 110.

Il presente articolo è sostituito dal seguente:

"Il presente CCNL entra in vigore il 1° aprile 1999 e scadrà, per la parte
normativa ed economica, il 31 gennaio 2002, ferme restando le diverse
decorrenze previste per i singoli istituti.

In vista della data le OO.SS. presenteranno le richieste di rinnovo entro
il 31 ottobre 2001. Tali richieste, per come dichiarano le OO.SS., saranno
formulate sulla base dell'andamento inflattivo registrato nel 1999, 2000 e
2001 nonché sulla base di previsione dell'andamento inflattivo per gli
anni 2002 e 2003.

Ove non sia data disdetta da una delle Parti stipulanti a mezzo lettera
raccomandata r.r. almeno 3 mesi prima della scadenza, il presente
contratto, rispettivamente per la parte economica e per quella normativa,
si intenderà rinnovato per 1 anno e così di anno in anno".


livello 1.6.99 1.6.00 1.6.01 totale

1° S 50.000 50.000 55.000 155.000
1° 40.000 40.000 50.000 130.000
2° 35.000 35.000 40.000 110.000
3° 30.000 30.000 40.000 100.000
4° 30.000 30.000 30.000 90.000
5° 25.000 25.000 30.000 80.000
6° 20.000 20.000 30.000 70.000