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Federazioni regionali dell’Emilia Romagna
Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
Oggetto: Ratifica Conclusiva accordo integrativo In data odierna, con la firma dell'allegato all'accordo in oggetto, si è ratificato l'accordo stesso pervenendo alla fase applicativa.

La corresponsione delI'indennità sostitutiva dei camici relativamente sia al 1997 che alla trance del 1996, sarà erogata con la retribuzione relativa al mese di aprile 1997.

Cordiali saluti.

p. FILCAMS FISASCAT UILTuCS Bologna 2 aprile 1997

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A L L E G A T O

AL CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE PER I DIPENDENTI DELLE FARMACIE PRIVATE, FIRMATO L'11.11.96 PRESSO L'URLMO DELL'EMILIA ROMAGNA.

FORMAZIONE PROFESSIONALE


Le n.16 ore annuali di permessi retribuiti previsti sono usufruibili dai lavoratori solo a fronte della loro partecipazione a corsi di formazione.

II personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, di cui al Titolo VII del CCNL 27.7.94, ha diritto di usufruire delle ore di permesso retribuito in modo proporzionale alla prestazione ad orario ridotto rispetto a quello previsto dal CCNL.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno o nel caso di assunzione a tempo determinato o a fronte di attività stagionale, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle ore di permesso, retribuito per quanti sono i mesi di servizio prestato in farmacia.

INDENNITA' CAMICI

In merito all'indennità camici di cui all'art. 109 lettera b del CCNL 27.07.94 le parti, considerato il rilevante contenuto di politica di settore esposto nella premessa al contratto regionale, convengono di procedere alla corresponsione dell'indennità economica prevista dall'accordo Regionale dell'11.11.96.

L'indennità prevista per il 1996 di L.102.000 verrà corrisposta ai lavoratori in ragione del rapporto di lavoro intercorso nei mesi di Novembre e Dicembre 1996.

L'indennità di cui sopra unitamente alle L.500.000 previste con decorrenza 1.1.1997 verranno corrisposte con la prima mensilità utile rispetto alla sottoscrizione della presente e non concorreranno alla determinazione di ogni altro istituto contrattuale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno o nel caso di assunzione a tempo determinato o a fronte di attività stagionale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare dell'indennità per quanti sono i mesi di servizio prestati in farmacia.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al Titolo VII del CCNL 27.7.94, ha diritto all'indennità in modo proporzionale alla prestazione ad orario ridotto rispetto a quello previsto dal CCNL.

In relazione alle possibili variazioni intercorse nel rapporto di lavoro in corso d'anno, verrà effettuato il conguaglio con la retribuzione del mese di Dicembre.

Quanto sopra esposto è da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante del CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE dell'11.11.1996.


Bologna: 02.04.97