In Bologna il giorno 04 dicembre 2003
Tra
la RE. AL. S.p.A. rappresentata dai Sig.ri Magnanini Eros, Mariani Riccardo, Menozzi Piergiulio e Gricinella Massimo
e
le organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL rappresentate dai Sig.ri Ghiaroni Patrizia, Cinosi Antonio, Sama Carlo, Debbi Teresa, Sassi Giuliano, Sassi Bruno, Moretta Milva, Giurolo Lorenza, Albertazzi Annalisa, Viani Massimo
e
i dipendenti della RE. AL. S.p.A. nominati R.S.A. Sig.ri Santandrea Bruno, Agostinelli Luciana e Manini Sergio,
Le parti, dopo ampia ed approfondita discussione, di comune accordo, convengono quanto segue:
1. la S.p.A. RE. AL. alla luce delle sue caratteristiche organizzative e strutturali continuerà ad applicare al proprio personale il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario Distribuzione e dei Servizi, ancorché ; sia controllata dalla S.c.r.l. REALCO. Quanto sopra in espressa deroga a quanto contenuto nella parte avente titolo “validità e sfera di applicazione del contratto” del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa;
2. di applicare già nel 2003 durante il periodo “natalizio”, e per tale si intende l’arco temporale intercorrente dal 24 del mese di novembre (compreso) al 06 del mese di gennaio del successivo anno (compreso), la maggiorazione del 100% alle ore lavorate durante le giornate festive. Per giornate festive si intendono sia le domeniche che le festività infrasettimanali. Le parti si danno reciprocamente atto che tale maggiorazione assorbe ogni altro trattamento, a qualsiasi titolo previsto, relativamente alla prestazione lavorativa svolta in tali giornate;
3. di applicare già dal gennaio 2004 la maggiorazione del 50% alle ore lavorate nelle giornate di apertura festiva e per tali si intendono sia le domeniche che le festività infrasettimanali. Resta inteso che la maggiorazione del 50% viene riconosciuta nell’arco temporale intercorrente dal 07 gennaio al 23 novembre in quanto per il restante periodo dell’anno troverà applicazione quanto previsto al punto 2). Le parti si danno reciprocamente atto che tale maggiorazione assorbe, fino a concorrenza, ogni altro trattamento a qualsiasi titolo previsto, relativamente alla prestazione lavorativa svolta in tali giornate. Le maggiorazioni previste nel presente articolato non sono, in nessun caso, cumulabili fra loro;
4. di armonizzare i trattamenti retributivi corrisposti al personale della S.p.A. RE. AL. utilizzando i seguenti meccanismi e criteri. Posto che:
a. la S.p.A. RE. AL. nasce da una fusione per incorporazione avvenuta tra una pluralità di S.r.L. le quali avevano distinte ragioni sociali;
b. alcune delle S.r.L. incorporate a seguito della fusione corrispondevano trattamenti retributivi aggiuntivi al proprio personale dipendente;
c. la S.p.A. RE. AL. ha continuato a corrispondere detti trattamenti retributivi aggiuntivi al personale che già, per i titoli di cui sopra, li percepiva ;
d. le parti hanno determinato di procedere in un percorso che nel tempo porti ad un livellamento dei trattamenti retributivi. Nello specifico di identificare un meccanismo che arrivi a portare i dipendenti che all’oggi non percepiscono trattamenti retribuitivi aggiuntivi allo stesso livello salariale di chi già li percepisce;
e. per detti trattamenti retributivi si intende una quota economica denominata “Premio Produzione” avente i seguenti importi:
Quadri € 89,66
1° Livello € 80,77
2° Livello € 69,87
3° Livello € 59,71
4° Livello € 51,65
5° Livello € 46,66
Per i dipendenti di Imola, e per tali si vogliono intendere gli addetti ex dipendenti della S.r.L. Antares Uno, i quali già percepiscono un tr attamento retributivo aggiuntivo, gli importi presenti nel punto 4) e) sono il punto di arrivo nell’armonizzazione salariale. Pertanto per tali addetti i quantitativi economici sopra evidenziati non saranno totalmente in aggiunta alla loro retribuzione ma l’importo aggiuntivo sarà il differenziale fra quanto da loro attualmente percepito e quanto elencato nel punto 4)e) .
MECCANISMI E CRITERI PER ARMONIZZARE I TRATTAMENTI RETRIBUTIVI
Per comodità descrittiva vengono presentati gli importi relativi al solo 4° livello, andando successivamente in sede di applicazione ad operare le necessarie riparametrazioni.
Per l’erogazione dell’importo di Euro 51,65 mensili lordi, per 14 mensilità si procederà come segue:
a) il 50% del suo ammontare, e pertanto Euro 25,83 mensili lordi, sarà ero gato in quattro tranches da € 6,46 per ogni anno a partire dal 01/07/2004. Pertanto vi sarà la corresponsione, utilizzando la voce di paga “Premio Produzione” di:
€ 6,46 mensili lordi in data 01/07/2004
€ 6,46 mensili lordi in data 01/07/2005
€ 6,46 mensili lordi in data 01/07/2006
€ 6,46 mensili lordi in data 01/07/2007 (per il solo personale di Imola, e per tale si intendono le persone precedentemente identificate, solamente in data 01/07/2007 vi sarà corresponsione di un importo ammontante a € 5,17 mensili lordi)
L’erogazione di detto importo di € 6,46 mensili lordi sarà subordinata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) incidenza del costo del lavoro sul fatturato (vedi allegato)
2) margine lordo di contribuzione (vedi allegato)
Tali indici saranno desun ti dai bilanci di esercizio della società approvati dagli organi sociali. Pertanto per l’erogazione del 01/07/2004 si calcoleranno gli indici sopra identificati dal bilancio di esercizio del 2003 e i risultati dovranno essere migliorativi rispetto a quanto risultante dalla media dei dati desunti dai bilanci degli anni 2001 e 2002 con un margine di oscillazione del 5%. Così avverrà anche per le erogazioni del 07/2005 (indici da bilancio anno 2004), 07/2006 (indici da bilancio anno 2005) e 07/2007 (indici da bilancio 2006) sempre raffrontati alla media degli anni 2001 e 2002 mantenendo fermo il margine di oscillazione del 5%.
Entro il giorno 10 del mese di dicembre degli anni 2004, 2005 e 2006 le parti si incontreranno per verificare le previsioni di chiusura dell’esercizio.
Successivamente in occasione della corresponsione della tredicesima mensilità al personale in forza a tale data si procederà all’erogazione di un “Premio di risultato”, tale “Premio di Risultato” dell’importo di € 90,40 lordi varrà quale anticipazione della voce di paga denominata “Premio Produzione” di € 6,46 mensili lordi che potrà essere corrisposta in occasione del successivo mese di luglio come da tempistica sopra def inita. Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi il “Premio di Risultato” sarà erogato pro quota in base ai mesi di anzianità. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione, nello stesso periodo (01/01 – 31/12), a norma di legge e di contratto ad eccezione dell’assenza obbligatoria per maternità. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l’ erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Per il solo personale precedentemente identificato di Imola l’entità del “Premio di Risultato”, sempre per gli anni 2004, 2005 e 2006 ammonterà a € 24,17 lordi.
Qualora gli indici risultanti dal bilancio di esercizio non consentissero i consolidamenti economici le parti si incontreranno per verificare l’ andamento dell’impresa e per conseguentemente giungere alle determinazioni necessarie.
b) Il restante 50%, pertanto sempre pari a Euro 25,83 mensili lordi, sarà erogato negli anni 2006 e 2007 (€ 12,92 mensili lordi per ogni anno) utilizzando il meccanismo del “Premio annuale di Risultato” con successivo consolidamento mensile di un importo pari ad un quattordicesimo del “Premio di Risultato” stesso. La corresponsione del “Premio di Risultato” avverrà nel primo mese utile dopo la chiusura e relativa approvazione del bilancio di esercizio. Pertanto il “ Premio di Risultato” che sarà corrisposto nella primavera dell’ ;anno 2006 sarà relativo all’andamento dell’anno 2005, e quello corrisposto nella primavera del 2007 sarà relativo all’ andamento dell’anno 2006. Il “Premio di Risultato” sarà corrisposto solamente al personale in forza nel mese di erogazione. Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi il “Premio di Risultato” sarà erogato pro quota in base ai mesi di anzianità. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione, nello stesso periodo (01/01 – 31/12), a norma di legge e di contratto ad eccezione dell’assenza obbligatoria per maternità. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Il “Premio di Risultato”, dell’importo di € 180,77 sarà corrisposto, al raggiungimento degli obiettivi di seguito evidenziati alla totalità degli addetti dell’azienda. Il consolidamento di € 12,92 mensili lordi, da effettuarsi nelle paghe del mese di luglio (e per tale si intende luglio 2006 e luglio 2007), avverrà solamente per il personale che alla data del 01/01/2004 non percepisce trattamenti economici denominati “Premio Produzione”. Il personale di Imola precedentemente identificato rientrerà nel gruppo degli addetti per i quali si procederà all’eventuale consolidamento.
L’erogazione di detto “Premio di Risultato” avverrà esclusivamente se saranno raggiunti i seguenti obiettivi, desunti dal bilancio previsionale (budget) approvato dal consiglio di amministrazione e illustrato alle OO.SS. e alle Rappresentanze Sindacali in un incontro da tenersi entro il mese di marzo di ogni anno:
1. incidenza del costo del lavoro sul fatturato (vedi allegato)
2. margine lordo di contribuzione (vedi allegato)
confrontati con i dati risultanti dal bilancio di esercizio approvato dagli organi sociali. I predetti risultati devono essere raggiunti, ponendo un intervallo massimo di oscillazione in negativo pari al 5%, sia dalla totalità dell’impresa che dal singolo punto vendita. Pert anto si potranno verificare le seguenti ipotesi:
1. obiettivo raggiunto dall’impresa e dal punto vendita. Erogazione del “ ;Premio di Risultato” di € 180,77 lordi e consolidamento in base ai criteri sopra esposti;
2. obiettivo raggiunto dal punto vendita e non dall’impresa. Si procederà all’erogazione del “Premio di Risultato” di € 180,77 lordi ai soli dipendenti del punto vendita che ha raggiunto l’obiettivo e non si procederà al consolidamento;
3. l’obiettivo è stato raggiunto dall’impresa e non dal singolo punto vendita. I dipendenti del punto vendita che non ha raggiunto l’ obiettivo non percepiranno il “Premio di Risultato” ma per essi si opererà comunque il consolidamento della quota economica di € 12,92 dal mese di luglio;
4. l’obiettivo non è stato raggiunto dall’impresa e neppure dal punto vendita. Non vi sarà alcuna erogazione e di conseguenza nessun consolidamento;
5. per il personale della sede amministrativa di via Pertini a Reggio Emilia vi sarà la corresponsione del “Premio di Risultato” di € 180,77 lordi qualor a si verifichino le ipotesi previste al punto 1) e al punto 3). Si può prevedere pure la corresponsione senza consolidamento (ovvero nell’ipotesi in cui non sia stato raggiunto il risultato a livello di impresa), solo se almeno il 50% dei punti vendita hanno raggiunto il proprio obiettivo.
Entro la fine del terzo trimestre dell’anno 2005 le parti si incontreranno per verificare se l’andamento dell’impresa può permettere di inserire un c.d. parametro “performante” per modificare l’ entità economica del “Premio di Risultato”. Tale operazione, qualora possibile, potrà consentire la creazione di un secondo “ step” economico di “Premio di Risultato” per quei punti vendita che arrivano a superare gli obiettivi loro assegnati dal budget aziendale.
Il consolidamento delle quote economiche produrrà, di conseguenza, l’erogazione ai neo assunti dell’importo denominato “Premio Produzione” che di mano in mano sarà presente nelle buste paga dei dipendenti che al 01/01/2004 non percepivano quote economiche aventi tale titol o, in forza degli obiettivi raggiunti.
Il presente accordo avrà scadenza in data 31/12/2007 e la sua applicazione si protrarrà fino alla sottoscrizione di nuovo accordo.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
Si informano le organizzazioni sindacali che l’azienda procederà, per il solo anno 2003 e in corrispondenza della tredicesima mensilità, a una erogazione liberale di € 55,00 (importo fisso, da non riparametrare in base ai livelli). Tale erogazione sarà monetizzata alla totalità degli addetti presenti alla data di corresponsione della tredicesima mensilità in base ai seguenti criteri:
1. esclusione del personale della sede amministrativa di via Pertini a Reggio Emilia e dei dipendenti del Pantamarket sempre di Reggio Emilia;
2. per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi l’erogazione liberale sarà erogata pro quota in base ai mesi maturati nel 2004;
3. al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità