ACCORDO REGIONALE


Il giorno 20 del mese di Dicembre 1999, tra la
FEDERFARMA EMILIA ROMAGNA, rappresentata dal Presidente Dott. Domenico DAL RE con la partecipazione del Segretario Dott. Giulio Babini,
e le
Federazioni Regionali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL delI'Emilia Romagna rappresentate dai Sig.ri Valter SGARGI, Marcello PASQUARELLA, Renzo CANELLA in rappresentanza delle strutture territoriali,

è stato raggiunto il presente accordo in applicazione dell'art. 10 del contratto integrativo regionale per i dipendenti delle farmacie private del 2 Aprile 1997.

Le parti, al fine di dare applicazione al Decreto Legislativo n. 626 del 19.09.94 e successive modifiche e per realizzarne una gestione coerente, promuovono il seguente accordo regionale in attesa che su questa stessa materia si addivenga ad un accordo nazionale rispetto al quale dichiarano di voler procedere ad un armonizzazione.

Visto il Decreto Legislativo del 19.09.94 n. 626 e successive modifiche, che in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;

considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive Comunitarie;

ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti si ispira a criteri di partecipazione,

convengono quanto segue:

Art.1
II numero dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza nei Territori (RLST) della Regione è di dodici, cosi suddivisi: Piacenza, uno; Parma, uno; Reggio E., uno; Modena, due; Bologna, tre (di cui uno nel comprensorio di Imola); Ferrara, uno; Ravenna, uno; Cesena-Forli, uno; Rimini, uno.

Art.2
I RLST verranno individuati dall'Assemblea dei lavoratori dei territori di cui all'art. 1 e potranno coincidere con i Rappresentanti Sindacali Unitari (RSU) eletti.
Sarà cura delle 00.SS. territoriali comunicare alla Commissione Paritetica Regionale, di cui al successivo art.5 allocata presso la Federfarma Emilia Romagna, i nominativi dei RLST eletti.

Art.3
Ai RLST sono riconosciute n.40 ore annue di permessi retribuiti per lo svolgimento delle funzioni attribuite.
Tali ore di permesso sono aggiuntive a quelle definite per la normale attività sindacale delle RSU e sono al netto delle attività obbligatorie, come definito nelle lettere b, c, d, g, i, l, del comma 1 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 626/94.


Art.4
I RLST hanno diritto alla formazione prevista dall'Art.19, comma l, lettera g del D. Lgs. n.626/94.
La formazione si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi in ragione di 32 ore.
Le parti individueranno congiuntamente gli enti di formazione da coinvolgere ai fini di quanto
previsto dal presente articolo.

Art. 5
La Commissione Paritetica Regionale è composta da tre componenti per ciascuna delle due parti firmatarie del presente accordo.
Essa ha il compito di orientare e di promuovere iniziative formative in termini di prevenzione indirizzate ai lavoratori ed ai RLST.
Essa è inoltre istanza di riferimento nei casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione del presente accordo.

Art.6
Le parti si attiveranno affinchè le ore di permesso di cui agli artt.3 e 4 del presente accordo siano liquidate dall'Ente Bilaterale Naz.le, con meccanismo identico ai permessi per l'attività sindacale delle RSU.

Art.7
Fino a quando non sarà possibile attivare e rendere operativo quanto previsto dal precedente art.6 si dà mandato alle strutture provinciali dell'Associazione e alle OO.SS. di categoria territoriali, unitamente alle RSU, di ricercare le soluzioni più idonee per far fronte all'applicazione degli artt. 3
E 4 del presente accordo.
NOTA A VERBALE:
la UILTUCS dichiara che per quanto riguarda il I comma dell'art.2, gli RLST dovranno prioritariamente essere ricercati fra i Rappresentanti sindacali eletti nelle diverse forme contrattuali e legislative.

Letto e sottoscritto.


Bologna: 20.12 1999