ACCORDO REGIONALE - CCRL PER I DIPENDENTI DI COLONIE CLIMATICHE DELL'EMILIA ROMAGNA

    fra le OO.SS. regionali


    FILCAMS CGIL, rappresentata da Bonazza Dino e Sgargi Valter;

    FISASCAT CISL, rappresentata da Pasquarella Marcello e Cinosi Antonio;

    UILTUCS UIL, rappresentata da Sama Carlo e Neri Riberto


    e


    UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELL'EMILIA ROMAGNA
    rappresentata da Babbi Andrea e Donati Sergio


    CONFESERCENTI REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA
    rappresentata da Bollettinari Stefano, Pasi Marco





    ENTI DATORIALI:



    ANCI, sezione regionale dell'Emilia Romagna, Dott.ssa Loreti Maria Rosa

    Cassa Edile Milano, Dott. Comparetto Giorgio

    Fondazione ATM Milano, Dott. Bordoni Luciano

    Consorzio Comuni Novaresi, Dott. Gallina Ezio





    Premessa

    Con il presente accordo le parti hanno inteso pervenire al rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del 28 Luglio 1993 per i dipendenti di colonie climatiche nell'esigenza di preservare la specificità contrattuale di un settore oggetto di profonde trasformazioni.

    Con il presente accordo le parti hanno realizzato un aggiornamento ed un'innovazione delle norme contrattuali con il preciso intento di offrire ai gestori ed ai lavoratori un insieme di regole a cui accedere nel corso del rapporto di lavoro.


    Art.1 SFERA DI APPLICAZIONE

    Il presente accordo è valido per tutto il personale dipendente da case di vacanza, colonie, soggiorni e similari a carattere continuativo o stagionale.

    Il presente accordo regionale ha efficacia in tutto il territorio dell'Emilia Romagna a prescindere dall'allocazione della sede legale o di direzione; sostituisce ed assorbe i precedenti accordi regionali del 27.06.72, del 04.02.76, del 15.04.82 e del 28.07.93 .

    Il presente accordo è inscindibile e fa salve le condizioni di miglior favore in atto.

    Per quanto non disciplinato dal presente accordo si rimanda al CCNL vigente per il settore Turismo.


    Art.2 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

    1° LIVELLO
    Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad alto contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e da autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi assegnate, funzioni di direzione di carattere generale.
    DIRETTORE

    2° LIVELLO
    Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute.
    VICE DIRETTORE, ECONOMO, COORDINATORE, CAPO CUOCO.

    3° LIVELLO
    Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche o adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita anche mediante approfondita preparazione teorica o tecnico-pratica.
    IMPIEGATO DI CONCETTO, INFERMIERE DIPLOMATO PROFESSIONALE, ASSISTENTE SANITARIO DIPLOMATO, CUOCO UNICO, CUSTODE MANUTENTORE CON MANSIONI DI OPERAIO SPECIALIZZATO PROVETTO, ANIMATORE.

    4° LIVELLO
    Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizione di autonomia esecutiva, svolgono mansioni specifiche di natura tecnico-pratica o amministrativa e relative operazioni complementari che richiedono il possesso di conoscenze comunque acquisite.
    IMPIEGATO D'ORDINE, ASSISTENTE ( EX EDUCATORE O MONITORE), ASSISTENTE AI BAGNANTI DIPLOMATO O CON BREVETTO, INFERMIERE GENERICO, RESPONSABILE DI GUARDAROBA, DI DISPENSA, DI MAGAZZINO, DI LAVANDERIA, AIUTO CUOCO.

    5° LIVELLO
    Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.
    AUTISTA, GIARDINIERE, OPERAIO QUALIFICATO.

    6° LIVELLO SUPER
    Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità.
    ADDETTO DI CUCINA, SALA, PIANI E GUARDAROBA CON PLURIENNALE ESPERIENZA.

    6° LIVELLO
    Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.
    ADDETTO DI CUCINA, SALA, PIANI E GUARDAROBA.

    7° LIVELLO
    Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici.
    PERSONALE DI FATICA E/O PULIZIA.


    Art. 3 DIRITTI DI INFORMAZIONE

    Le aziende forniranno annualmente alle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente accordo, ad inizio d'anno o nella fase precedente l'apertura delle attività stagionali, informazioni riguardanti:
    a) volontariato: il numero di lavoratori utilizzati a tale titolo, la durata del rapporto e le mansioni loro assegnate in stretta relazione con le loro capacità professionali. Per tali lavoratori viene garantita una copertura assicurativa sul rischio di infortuni sul lavoro ( INAIL ). Tali peculiari figure dovranno essere in grado di espletare le attività di cui al punto c) per le quali sono ammesse e la loro presenza non può essere alternativa a quella del personale impegnato secondo i rapporti numerici previsti dalla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA n°1061 del 15.12.1998.
    b) appalti: l'Ente proprietario e/o gestore informerà le OO.SS. territoriali e la Direzione Provinciale del Lavoro, tre mesi prima dell'apertura della struttura, circa la propria intenzione di procedere ad appaltare la gestione di tutta o parte delle attività della casa di vacanza. L'azienda che subentrerà nell'appalto assumerà i lavoratori impiegati al momento dell'appalto dal precedente appaltatore o dalla gestione diretta della struttura. Uguale obbligo esiste nei confronti di quei lavoratori stagionali impiegati presso la struttura negli ultimi 12 mesi e che abbiano fatto richiesta di diritto di precedenza nella riassunzione entro tre mesi dal licenziamento. Nel caso l'azienda subentrante sia strutturata in azienda cooperativa, i lavoratori precedentemente impiegati nella struttura e con diritto alla riassunzione ai sensi del presente articolo non hanno alcun obbligo di divenire soci della cooperativa stessa.
    c) Organici e organizzazione del lavoro: l'azienda informerà le OO.SS. sul proprio programma di attività assicurando la presenza di personale in grado di espletare le attività presenti nella casa di vacanza; in particolare quelle di animazione, educative, formative e creative e quante altre si applicano nel contatto diretto con i ragazzi in relazione alla diversa età degli stessi.

    Per la gestione dei punti di cui sopra si fa rinvio alla regolamentazione vigente emanata dalla Regione Emilia Romagna.


    Art. 4 ASSUNZIONE DEL PERSONALE

    Al personale assunto viene garantito vitto e pernottamento.
    Dalle lettere di assunzione con contratto a termine dovrà risultare la data di assunzione, quella di fine rapporto, il periodo di prova ed il livello corrispondente di inquadramento professionale nonché la disponibilità di alloggio presso la struttura ricettiva.
    Al personale che ha prestato la propria attività viene garantita, su richiesta degli interessati entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la riassunzione per la stagione successiva.


    Art. 5 PERIODO DI PROVA

    La durata del periodo di prova è fissata in giorni 10 ( dieci ) di effettiva presenza al lavoro; è escluso dal periodo di prova il personale che abbia precedentemente prestato la propria opera con uguale qualifica alle dipendenze della stessa azienda.


    Art. 6 SCATTI DI ANZIANITA'

    I dipendenti con contratto a tempo determinato hanno diritto a n° 6 scatti di anzianità. Ogni scatto maturerà a partire della quarta stagione lavorativa a condizione che detto personale abbia svolto la propria attività lavorativa in tutti i turni effettuati dall'azienda in tre stagioni precedenti, anche non continuative.
    Lo scatto maturerà a partire dalla quinta stagione lavorativa per i dipendenti che nei quattro anni precedenti, anche non continuativi, non abbiano svolto la propria attività lavorativa in tutti i turni effettuati dall’azienda.


    Art. 7 VITTO E ALLOGGIO

    Le aziende forniranno gratuitamente a tutti i dipendenti il vitto e l'alloggio per tutto il periodo di presenza in colonia senza alcun addebito al personale che ne usufruisce.
    Il valore economico del vitto e alloggio viene convenzionalmente stabilito in £ 450 per ogni pranzo o cena, £ 70 per la prima colazione e £ 530 per ogni pernottamento.


    Art. 8 TRATTAMENTO ECONOMICO

    Gli elementi della retribuzione definiti nel precedente contratto regionale in paga base, contingenza, indennità sostitutiva di vitto e alloggio ed elemento distinto della retribuzione vengono, con la decorrenza del presente articolo, conglobati in unica voce denominata "retribuzione".
    Le tabelle retributive allegate sono parte integrante del presente contratto.

    Le parti convengono che alla scadenza del presente accordo definiranno i tempi per il recupero del differenziale retributivo col CCNL Turismo precisando fin d'ora che gli aumenti che verranno definiti in sede dei futuri CCNL, settore alberghiero - aziende minori, saranno normalmente applicati nel settore.


    Art. 9. ORARIO DI LAVORO

    La normale durata del lavoro settimanale è fissata in 40 ore .
    Tale normale durata non comprende i riposi intermedi presi all’interno dell’azienda e la sosta per i pasti e per la pulizia personale dei ragazzi.
    Fermo restando quanto sopra, per il personale educatore sono previste, oltre il normale orario, un massimo di otto ore settimanali di presenza comprese nella normale retribuzione da utilizzare per le attività culturali, riunioni e assemblee per l'aggiornamento e la programmazione dell'attività.
    La quantità delle ore di permessi retribuiti ed il valore del divisore orario sono quelli previsti dal CCNL Turismo.

    Nota a verbale.
    Fatti salvi eventuali accordi territoriali, per il personale non adibito specificamente al servizio notturno non è previsto l'obbligo di rientro serale, fermo restando il diritto di fruizione dell'alloggio.
    Le strutture potranno regolamentare gli orari massimi entro cui è possibile il rientro per il pernottamento.


    Art. 10 INDENNITA' DI DISPONIBILITA'

    Considerata la permanenza del personale educatore nel luogo di lavoro anche nei momenti della giornata non utili ai fini della quantificazione dell’orario di lavoro, attesa la loro disponibilità ad intervenire in situazioni che si rendessero necessarie per l’utenza, non determinabili in prestazioni né quantificabili, le aziende riconoscono a detto personale una indennità giornaliera di L. 1.500 agente su tutti gli istituti contrattuali, esclusi ferie e permessi.


    Art. 11 LAVORO STRAORDINARIO (diurno, notturno, festivo)

    L’azienda potrà richiedere ai dipendenti l’effettuazione di lavoro straordinario entro i limiti contrattuali e di legge.
    Fermo restando quanto previsto dall’Art. 10, le prestazioni di lavoro supplementare dalla 41° alla 48° ora sono retribuite con la maggiorazione del 20% mentre le ore di straordinario dalla 49° ora in poi sono retribuite con la maggiorazione del 30%.
    Il presente articolo ha validità fino al 31.12.2000 e dal 1.1.2001 si applicherà la norma prevista dal CCNL Turismo.


    Art. 12 DIRITTI SINDACALI, QUOTE DI SERVIZIO CONTRATTUALI

    Per i servizi sociali e sindacali effettuati dalle OO.SS. di categoria firmatari del presente accordo per conto dei lavoratori dipendenti provenienti da qualsiasi località e per la distribuzione di copia del presente accordo, agli stessi viene trattenuta da parte della gestione aziendale la quota contrattuale di £15.000 per ogni turno di attività esercitato. Tale quota sarà versata nel conto corrente bancario che si provvederà a trasmettere intestato ai sindacati locali di categoria CGIL-CISL-UIL.
    Le gestioni aziendali sono tenute all'anticipo di tali somme quali quote contratto, fermo restando che l'azienda ne è esentata dal versamento qualora il lavoratore fornisca indicazione scritta in tal senso.


    Art.13 COMMISSIONE PARITETICA

    Si conviene che a livello territoriale sia nominata, in modo paritetico fra le parti, una commissione con il compito di verificare l'applicazione corretta della presente intesa.
    Tale commissione è diretta emanazione dell'attività di conciliazione ed arbitrato definita dal CCNL Turismo, all'interno degli strumenti contrattuali della bilateralità ai quali le parti aderiscono.


    Art. 14 PREAVVISO

    Tanto in caso di licenziamento che di dimissioni il termine di preavviso per personale assunto a tempo indeterminato è di gg. 15.


    Art. 15 CONCLUSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

    Le gestioni aziendali corrisponderanno al personale entro l'ultimo giorno di lavoro l'80% dell'ultima retribuzione e delle competenze maturate . Il saldo unitamente ai prospetti paga verrà inviato entro il giorno 15 del mese successivo.
    I modelli necessari per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione DS21 e quello relativo al DL 86/88 bis verranno consegnati entro 15 giorni dalla richiesta degli interessati.
    Il libretto di lavoro, il tesserino sanitario e il CUD verranno consegnati al lavoratore nei termini previsti dalle leggi vigenti.


    Art. 16 DECORRENZA E DURATA

    IL presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione, eccetto per le parti che hanno indicata una decorrenza diversa e scadrà al 30.06.2002, conservando efficacia fino al suo rinnovo.



    Letto, approvato e sottoscritto.
    Bologna: 29 Maggio 2000







    Le OO.SS Le Associazioni
    Gli Enti e gestioni aziendali
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