VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
In rappresentanza dell’organizzazione Sindacale Patrizia Ghiaroni, FILCAMS-CGIL Regionale Emilia Romagna, Maurizio Guidotto FILCAMS-CGIL Provinciale Modena, Savina Ragno FILCAMS-CGIL Provinciale Bologna, Ennio Rovatti della UIL-UILTUCS Provinciale di Modena
In un contesto già difficile, rispetto al quale la Robintur Spa ha prodotto sforzi di riposizionamento, salvaguardando il più possibile occupazione e posizione di mercato si è prodotta unilateralmente e in modo del tutto repentino la decisione di Trenitalia prima, e Alitalia poi, di abbassare nel primo caso, o quasi annullare nel secondo la fonte di ricavo per le Agenzie di Viaggio nella vendita di biglietti.
Ciò sta anticipando una modificazione del mercato che nell’arco di pochissimi mesi riguarderà l’intera filiera della distribuzione del prodotto biglietteria.
E’ evidente che la situazione che si è determinata ha immediate e rilevanti conseguenze ai fini dell’attività di Robintur Spa dal momento che settore biglietteria rappresenta, oggi il 36% circa del volume delle vendite, di cui il 90% realizzato in Emilia Romagna.
Si producono quindi immediatamente, un potenziale di numero di esuberi di personale di circa 30 unità.
sull’obiettivo di scongiurare il licenziamento dei lavoratori in esubero e salvaguardare il livello occupazionale.
Poiché le agenzie esterne la Regione Emilia Romagna realizzano una vendita di prodotti di biglietteria molto marginale rispetto al turismo essendo detta attività concentrata al 90% in Emilia Romagna, le parti convengono di sottoscrivere un accordo a valere solo per i lavoratori operanti nelle unità produttive dell’Emilia Romagna.
Le parti, quindi, sottoscrivono un contratto di solidarietà, ai sensi della Legge 863/84 e successive modificazioni e integrazioni, della durata di dodici mesi, a decorrere dal 29 dicembre 2003 per la riduzione dell’orario di lavoro, a valere sul territorio della Regione Emilia Romagna.
Sono coinvolte 27 unità produttive per un numero complessivo di
196 dipendenti, n. 3 apprendisti, n. 6 contratti di formazione e
lavoro, n. 8 contratti a tempo determinato oltre a 4 dirigenti.
La forza lavoro è composta da 24 uomini e 176 donne.
La forza lavoro è composta da 24 uomini e 176 donne.
CCNL APPLICATO
ROBINTUR SPA applica il contratto collettivo nazionale di Lavoro delle imprese del Turismo (accordo confcommercio) oltre a due integrativi aziendali per una parte di lavoratori.
ORARIO DI LAVORO
n. 148 lavoratori hanno un orario di lavoro settimanali di 40 ore (CCNL Turismo)
n. 51 lavoratori hanno un orario di lavoro di 38 ore settimanali (integrativo aziendale CTM)
DECORRENZA E DURATA: decorrenza prevista 29 dicembre 2003 per la durata di dodici mesi - termine 28 dicembre 2004.
LA RIDUZIONE DI ORARIO E I CRITERI
La riduzione interesserà in primo luogo tutti i lavoratori con funzioni anche di prenotazione biglietteria e conseguentemente anche i lavoratori dell’area commerciale, programmazione e booking e dell’area amministrativa, con esclusione dei dirigenti, degli apprendisti, dei contratti di formazione, dei tempi determinati non per sostituzione, per un totale di 158 su 196 della Regione Emilia Romagna. Di cui n. 51 con orario di lavoro a 38 ore e n. 148 con orario di lavoro a 40 ore.
I criteri generali adottati:
Si è preso a base l’orario di lavoro settimanale e si è tenuto conto che una parte di lavoratori ha un orario di 40 ore settimanali e un’altra parte di 38.
Riduzione generale del 25% circa, per gli addetti alla vendita di biglietteria; in alcune realtà particolarmente critiche e per alcuni funzioni specifiche sono state previste riduzioni fino al 33%.
Riduzione del 15% circa per le altre funzioni.
I lavoratori con contratto part -time non subiranno riduzioni d’orario maggiori del 20%.
La media complessiva della riduzione dell’orario di lavoro settimanale sarà del 20%.
Il massimo di riduzione dell’orario che si raggiungerà sarà del 33%.
In allegato si fornisce inoltre l’elenco dettagliato delle unità produttive riportante le riduzioni con le articolazioni per funzione. Il suddetto allegato, e l’elenco dei lavoratori in riduzione, costituisce porte integrante del presente accordo.
La riduzione d’orario potrà subire deroghe a quanto pianificato sulla base di temporanee esigenze di maggior lavoro , nell’ambito dell’arco di ogni singolo mese è consentita l’oscillazione in eccesso e in difetto nella misura massima del 30% della riduzione dell’orario di lavoro rispetto al programma stabilito. A fronte di particolari esigenze organizzative (dimissioni, picchi produttivi, sostituzioni per assenze, aspettative) l’azienda potrà richiedere la prestazione non ridotta.
L’orario ed il programma delle presenze per ogni singola Unità operativa sarà comunicato ai lavoratori interessati, alle R.S.A. e
OO.SS. ed affisso. Le eventuali deroghe a tale programma,
motivate da imprescindibili esigenze organizzative saranno discusse in tempo utile con le stesse modalità.
Tutti gli elementi retributivi diretti e indiretti spettanti ai lavoratori interessati dal presente accordo vengono ridotti in misura proporzionale al nuovo orario di lavoro così determinato.
Oltre alla retribuzione mensile, in tutti i suoi elementi, vengono pertanto riparametrati proporzionalmente gli istituti contrattuali della l3ma mensilità, della l4ma mensilità, delle ferie e dei permessi retribuiti e delle festività contrattualmente riconosciute.
ROBINTUR SPA si impegna ad anticipare ai lavoratori la quota di integrazione salariale a carico INPS e a richiedere l’integrazione stessa, ai sensi delle normative vigenti.
Aldilà della dislocazione territoriale delle unità produttive ROBINTUR SPA ha l’accentramento contributivo presso l’INPS di Bologna.
Le parti ritengono opportuno instaurare un tavolo di confronto per la verifica di applicazione dell’accordo e per il monitoraggio comune dell’ andamento, con l’obiettivo di valutarne l’interruzione anticipata, la proroga o di modificarne in qualche modo il contenuto e, in particolare, per verificare la congruità delle misure rispetto agli obiettivi di tutela dell’equilibrio economico aziendale e della salvaguardia dei livelli occupazionali.
ROBINTUR SPA intraprenderà tutte le iniziative organizzative e commerciali necessarie per contrastare la situazione di difficoltà.
Se la situazione aziendale, al termine del contratto di solidarietà, tornerà a livelli di vendite e redditività in grado di garantire l’equilibrio aziendale, ROBINTUR SPA considererà rientrati gli esuberi.
Bologna, 22 dicembre 2003
Allegati