MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O.
di BOLOGNA
Il giorno 11 novembre 1996 alle ore 18.00 presso la sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro di Bologna, rappresentato dal Vice Direttore dr. Antonio Masella, assistito dalla Sig.ra Bigoni M. Lena dell'ufficio medesimo, si sono presentate delegazioni da parte della FEDERFARAMA regionale e da parte delle 00.SS. CGIL, CISL e UIL regionali di categoria dei lavoratori, nonché dei rap-presentanti della RSU nelle persone di: Fiorella Chiusoli, Giuseppe Pedullà, Violani Francesco, Polvani Pamela, Falcioni Gianluca, per discutere in ordine al rinnovo del contratto integrativo regionale, valevole per i dipendenti dalle Farmacie private, scaduto in data 11.5.95.
Dopo ampia discussione si è pervenuti all'accordo di cui al
testo allegato, che costituisce il contratto integrativo regionale, con decorrenza 11.11.96 e che avrà durata fino al 11.5.99; resta inteso che il presente accordo troverà applicazione fino alla stipula di nuovo accordo regionale.
Il presente accordo sostituisce ed integra - nelle parti
trattate - il precedente accordo regionale 12.5.92, che continua ad avere efficacia per le parti qui non trattate.
PREMESSA
Le parti valutano che il "sistema -farmacie" e' parte integrante del sistema sanitario pubblico in quanto esplica un ruolo capillare nella distribuzione del farmaco e ad alto valore aggiunto professionale in relazione alla vasta gamma delle esigenze primarie alle quali e' chiamato a rispondere:
- distribuzione per conto del Servizio Sanitario dei prodotti per l'assistenza integrativa,
- assistenza farmaceutica domiciliare,
- monitoraggio e qualificazione della spesa farmaceutica,
- distribuzione delle confezioni ospedaliere,
- prenotazioni per via informatica delle prestazioni specialistiche,
- informazione/educazione sanitaria al cittadino.
In relazione a quanto sopra le parti convengono che la valorizzazione del ruolo delle farmacie quale presidio del sistema sanitario pubblico sta' nella qualità' dei servizi resi al cittadino e alla professionalità' delle prestazioni degli addetti.
Si sottolinea, inoltre, l'importanza della distribuzione del farmaco e dei prodotti a ciò' assimilabili in farmacia in quanto il farmaco nel nostro ordinamento e nell'interesse della salute pubblica non e' un bene di libera vendita ma necessita sempre dell'apporto professionale qualificato del farmacista.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
In relazione a quanto espresso in premessa le parti convengono sull'obiettivo dell'accrescimento nella qualità' del servizio.
A tal fine concordano di attivare progetti formativi indirizzati alla qualificazione e riqualificazione del personale.
Tali corsi saranno indirizzati alla totalità' dei lavoratori che potranno utilizzare, per facilitare la propria partecipazione, n. 16 ore di permessi retribuiti ogni anno.
Le parti concorderanno gli indirizzi ed i contenuti dei progetti
formativi in raccordo con l'Ente Bilaterale Naz.le di settore al fine anche del sostegno economico delle attività formative.
MERCATO DEL LAVORO
Part time
Le parti convengono sulle necessità che l'organizzazione del lavoro deve poter consentire al lavoratore una programmazione delle proprie attività lavorative.
A tal fine concordano che l'orario di lavoro supplementare non potrà superare n.° 48 ore annue.
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO. (CFL)
Le parti concordano di costituire in ogni territorio commissioni bilaterali paritetiche per la realizzazione di C.F.L. nei confronti di lavoratori non laureati.
Tali commissioni inoltre gestiranno seguendone l'evoluzione il CFL per i lavoratori laureati autorizzati a livello nazionale.
Le parti infine a livello regionale definiranno le griglie di riferimento per il personale non laureato.
INDENNITA'
CAMICI
Al personale dipendente viene riconosciuto ai sensi dell'art. 109 lettera B del CCNL vigente, una indennità camici di £. 500.000 annue equivalenti alle forniture di n.° 2 camici l'anno ed ai relativi lavaggi settimanali.
Tale indennità non è soggetta a contribuzione differita.
A decorrere del 1/1/97 tale indennità verrà corrisposta in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di gennaio.
Per l'anno 1996 l'indennità di cui sopra viene quantificata in lire 102.000 e verrà corrisposta unitamente alla 13° mensilità.
Le parti si incontreranno entro sei mesi dalla data della presente per la verifica della gestione.
REPERIBILITA'
In relazione da quanto disposto dall'art. 24 del CCNL, le parti convengono di portare il valore dell'indennità dal 10 al 20%.
SICUREZZA SUL LAVORO
Al fine di una corretta applicazione del decreto legislativo 626 e successive modificazioni le parti costituiscono una commissione paritetica a livello regionale.