E.B.T - E.R.

Regolamento approvato il 7.2.2001
1) Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’Ente Bilaterale Territoriale dell’Emilia Romagna EBTER, costituito dalla Confesercenti e dalle Filcams cgil – Fisascat cisl – Uitucs uil regionali ai sensi dell’art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo (di seguito definito CCNL TUR) del 6 ottobre 1994 e successive modifiche intervenute il 19 luglio 1996 ed il 22 gennaio 1999 per i dipendenti da aziende del settore Turismo, nonché ai sensi dell’art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario Distribuzione e Servizi (di seguito definito CCNL TDS) dell’8 novembre 1994 e successive modifiche intervenute il 20 gennaio 1997 ed il 22 settembre 1999 per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei servizi; costituito dagli accordi regionali del 20 giugno 1996, del 21 novembre 1997 e successive modifiche nonché dotato di proprio Statuto con atto notarile del 19 dicembre 1996 modificato il 19 dicembre 1997 e successivamente adeguato alla L. 460 del 4 dicembre 1997. 2) La misura delle quote di finanziamento dell’EBTER saranno le seguenti:
- CCNL TUR: a decorrere dal 1° giorno di gennaio 1997 viene attivata una quota contributiva dello 0.20 % su paga base e contingenza a carico dell’impresa. A decorrere dal 1° giorno di ottobre 1998, dopo la verifica che le parti firmatarie dell’accordo regionale del 20 giugno 1996 e successive modifiche svolgeranno a partire dal 1° giorno di gennaio 1998, avverrà la messa a regime valutando le modalità previste dal contratto in essere;
- CCNL TDS: il contributo da destinare in favore dell’EBTER è stabilito nella misura dello 0.10 % a carico dell’azienda, dall’1/1/’99, e dello 0.05 % a carico del lavoratore, dall’1/1/2000, su paga base e contingenza. 3) Le quote di finanziamento previste al punto 2. saranno mensili e vanno versate trimestralmente con bonifico bancario entro il mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero plurimensili da potersi versare entro il 31 gennaio dell’anno successivo per aziende non stagionali e 31 ottobre per aziende stagionali se di importo complessivo inferiore a £ 100.000. Contestualmente le aziende invieranno all’EBTER il riepilogo dei versamenti effettuati compilando integralmente il prospetto fornito dall’Ente stesso. In caso di convenzioni stipulate a livello nazionale per la riscossione delle quote di finanziamento il regolamento potrà essere adeguato. 4) Tali risorse dedotto il contributo di competenza nazionale e quanto destinato alla gestione dell’Ente e delle funzioni demandati ai Centri di Servizi Territoriali CST, vanno impiegate per la realizzazione degli scopi e delle iniziative territoriali concordate dalle parti, in ragione della provenienza territoriale del gettito e ripartite per settore. 5) I versamenti e le comunicazioni ad Enti Bilaterali Nazionali od Osservatori Nazionali saranno effettuati per entità, termine e pertinenza relativamente alle previsioni dei relativi CCNL di riferimento. 6) Beneficiano dei servizi erogati dall’EBTER le imprese che applicano integralmente il CCNL TUR od il CCNL TDS ed i contratti integrativi, che siano in regola con le condizioni associative ed i versamenti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento da almeno 3 mesi o dal momento di inizio dell’attività ed i dipendenti dalle stesse. Beneficiano dei servizi le imprese stagionali in regola con i versamenti fin dalla stagione precedente; per i dipendenti delle imprese stagionali, i benefici sono estesi fino a 12 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto concerne i lavoratori assunti a termine per brevi periodi o che cessano il rapporto di lavoro per causa diversa da quella di cui sopra, si rinvia a successiva deliberazione dell’assemblea la determinazione di modalità specifiche di erogazione dei servizi anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 7) Presso l’EBTER è costituito l’Osservatorio Regionale del Turismo e Commercio, che oltre a svolgere le funzioni previste dai CCNL TUR e TDS, si raccorderà anche con gli Osservatori istituiti dall’Ente Regione Emilia Romagna o da altri Enti. 8) L’EBTER anche su indicazione dell’accordo regionale del 21 novembre 1997, si articola nell’ambito del territorio tramite i Centri di Servizio Territoriali CST la cui istituzione è demandata ad accordi tra le parti territoriali appartenenti alle Organizzazioni costituenti l’Ente. Il CST opererà tramite un Comitato di Gestione designato pariteticamente dalle parti. Lo stesso comitato approverà il regolamento del CST coerente allo statuto dell’Ente ed eleggerà un coordinatore e relativo vice. Nel CST vengono organizzate in modo sinergico gli aspetti tecnici, logistici e le azioni comuni mantenendo distinte le attività e le funzioni demandate ai territori dall’art 14 del CCNL TUR del 6 ottobre 1994 e successivi rinnovi, dalle attività e le funzioni demandate ai territori per tramite delle Commissioni Paritetiche Territoriali dall’art 16 punto 3. del CCNL TDS del 22 settembre 1999, nonchè se pertinente quant’altro ed esso attribuito dalla contrattazione e/o dall’EBTER. I Centri di Servizio Territoriali, oltre alle attività previste dai CCNL di pertinenza, possono svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi e/o commissioni paritetici costituti dalle parti territoriali aderenti alle Organizzazioni costituenti l’EBTER. 9) L’EBTER quindi, anche attraverso i Centri di Servizio Territoriali, oltre a quanto previsto dai CCNL di riferimento e specificatamente dallo Statuto, ha il compito di promuovere sulla base di quanto demandato dalla contrattazione collettiva territoriale, nel rispetto delle normative vigenti, quanto segue:
- Iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni ed altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato. Inoltre l’EBTER svolge le azioni più opportune affinchè dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo la finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività dei comparti turistici e commerciali. L’EBTER può inoltre promuovere iniziative in materia di formazione permanente e continua. Le sopra enunciate iniziative di formazione e qualificazione professionale potranno essere anche relative a Contratti di Formazione Lavoro, contratti di inserimento, apprendistato. Le iniziative formative relative all’applicazione del Dlgs 626/94 e successive modifiche sia nei confronti dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia dei lavoratori compresi i nuovi assunti, gli stagionali e gli assunti a tempo determinato si intendono rientranti nelle attività e modalità previste dall’Organismo Paritetico Regionale OPR costituito dall’accordo regionale del 27 marzo 1997 e relativo regolamento del 27 marzo 1998. Le iniziative formative in materia di sicurezza potranno essere indirizzate anche al responsabile dell’impresa;
- Può assumere iniziative tese ad agevolare l’incontro domanda – offerta di lavoro anche per l’assunzione di lavoro extra e l’utilizzo di tirocini formativi;
- Considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale, l’EBTER svilupperà il confronto con l’Assessorato Regionale alla formazione professionale dell’Emilia Romagna al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. L’EBTER richiederà alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati ai settori pertinenti con particolare riferimento all’attivazione degli investimenti che per legge possono essere realizzati per tramite degli Enti Bilaterali.
- Si doterà di strumenti finalizzati al Sostegno del Reddito di lavoratori ed imprese e di strumenti che favoriscano l’innovazione delle imprese attraverso la costituzione di specifici fondi.Svolgerà ogni altro compito attribuito dalle parti contraenti.
- Per effetto dell’accordo regionale del 27 marzo 1997 è istituito presso l’EBTER un apposito fondo RLST. Inoltre l’OPR, ivi costituito, per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, gestionali ed organizzativi si avvale della struttura tecnico logistica dell’EBTER nonché dei CST. 10) L’EBTER ha quale obiettivo lo sviluppo della collaborazione Nord – Sud in materia di formazione e sviluppo occupazionale. 11) Le attività dell’EBTER saranno rivolte esclusivamente alle imprese che hanno aderito all’Ente e ai lavoratori dalle stesse dipendenti, con le modalità previste dallo Statuto e al Regolamento in ragione della “provenienza del gettito” da intendersi tanto in senso territoriale che settoriale pur nell’ottica di ottimizzare la gestione delle risorse a livello di EBTER. 12) Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato dall’assemblea dell’EBTER del 10 marzo 1997. 13) Questo regolamento viene deliberato dall’assemblea dell’EBTER convenuta il 7 febbraio 2001 nella formazione registrata nel relativo verbale di assemblea.
Bologna 7 febbraio 2001