FINIFAST S.r.l.



Ipotesi di

Contratto Integrativo Aziendale








TRA:

la FINIFAST Srl, rappresentata dai Signori: Putzolu Sergio Vittorio, Cozzi Enrico e assistita dall’Unione Industriali Modena

le Organizzazioni Sindacali:

FILCAMS CGIL rappresentata dalla sig.ra Patrizia Ghiaroni

FISASCAT CISL rappresentata dalla sig.ra Elmina Castiglioni

UILTUCS UIL rappresentata dal sig. Carlo Sama

unitamente al coordinamento del Consiglio dei Delegati, si è dato corso al rinnovo del
Contratto integrativo Aziendale della FINIFAST s.r.l..












Modena, 7 luglio 2004













TESTO DELL'ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
PER I DIPENDENTI DELLA FINIFAST SRL



Il testo in appresso riportato riproduce testualmente le varie parti degli accordi integrativi precedenti che sono state pertanto raggruppate e collegate tra loro in quanto ancora in essere e non superate o modificate da successive intese e Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Solo per determinati argomenti si sono invece riportate anche le parti superate ritenendosi opportuno documentare i vari "passaggi" e lo sviluppo delle voci.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa espresso riferimento al CCNL per i dipendenti da Aziende del Turismo settore Pubblici Esercizi.

PREMESSA

È volontà delle parti che:

le soluzioni ai problemi specifici delle unità di vendita sono da ricercare nell'ambito del livello territoriale, così come previsto dall’art. 2. Pertanto, tutti gli accordi siglati a tale livello dovranno essere trasmessi centralmente alle parti firmatarie del presente C.I.A del 7 luglio 2004 onde verificarne la coerenza con i contenuti del presente accordo.


ART. 1 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente CIA verrà applicato in modo uniforme alla società FiniFast S.r.l. e ad eventuali società collegate e/o controllate, a patto che le stesse operino nell’ambito dello stesso contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

L’azienda si dichiara disponibile ad applicare a tutte le strutture dei diversi canali e delle location acquisite una completa e graduale adesione al C.I.A. Tale gradualità dovrà essere applicata a tutti i neoassunti appartenenti a qualsiasi realtà aziendale sia autostradale che nuovi canali, riconoscendo inalterati i diritti dei lavoratori già assunti al 26 novembre 2003 (così come recita l’accordo preliminare siglato).
Il meccanismo sarà così articolato:
- all’atto dell’assunzione la retribuzione sarà costituita dal salario tabellare come da C.C.N.L. e dal terzo elemento aziendale.
- al compimento del primo anno ( 13° mese ) di anzianità verrà riconosciuto un 40% dell’attuale premio di produzione.
- al compimento del secondo anno di anzianità ( 25 ° mese ) un ulteriore 30%.
- al compimento del trentunesimo mese di anzianità il restante 30%.
Gli importi di cui sopra saranno assorbiti fino a concorrenza dei vari importi derivanti da altre voci salariali erogate a vario titolo ad eccezione della voce “scatti di anzianità”. Nel caso di presenza di voce “ indennità di funzione” le parti verificheranno a livello territoriale eventuali assorbimenti e relative modalità.

Resta inteso che il riconoscimento del salario variabile per dipendenti appartenenti alle unità di vendita di nuova acquisizione o nuova apertura, seguirà i criteri già presenti nell’attuale meccanismo, così come per i neoassunti in unità di vendita già presenti nell’assetto organizzativo dell’azienda verranno applicate le modalità già presenti nell’attuale C.I.A.

Il premio di produzione sarà riconosciuto anche ai dipendenti a tempo determinato che abbiano cumulato nel tempo i periodi di lavoro richiesti dal meccanismo sopra descritto. La durata minima che consente il cumulo utile ai fini dell’accesso agli scaglioni di premio è superiore ad 1 (uno) mese lavorato continuativo in un anno. I periodi di lavoro dovranno essere cumulati entro un tempo massimo di tre anni.

ART. 2 DIRITTI DI INFORMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

A) diritti di informazione
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le materie nelle quali questa si esplica nonché le prerogative proprie dell'Azienda e quelle delle Organizzazioni Sindacali, l'Azienda dichiara la propria disponibilità ad incontri periodici con le Organizzazioni Sindacali per informazioni su eventuali ristrutturazioni e riorganizzazioni della propria rete di esercizi. Si impegna altresì a valutare e approfondire preventivamente con le Organizzazioni Sindacali i riflessi che dette modifiche possono apportare alle condizioni di impiego dei lavoratori con particolare riferimento alla professionalità ed alla mobilità degli stessi. In particolare per gli incontri di cui sopra vengono individuati due livelli di confronto:

a l) l'Azienda fornirà informazioni relative a:
- ristrutturazioni e riorganizzazioni della propria rete di esercizi nonché rilevanti - prospettive aziendali e programmi che comportino nuovi insediamenti;
- modifiche ai piani già esposti comportanti variazioni ai livelli occupazionali;
- andamento complessivo delle gestioni commerciali dell'Azienda;
- informazioni sull'andamento aziendale sui dati relativi alla definizione del salario variabile.

a2) a richiesta delle OO.SS. e delle R.S.U/R.S.A, nell’ambito delle unità di vendita verranno
fornite informazioni circa gli investimenti, gli andamenti e le prospettive di sviluppo e occupazionali delle unità.
Il rappresentante della Direzione e i Rappresentanti sindacali dei lavoratori si incontreranno periodicamente per la gestione delle materie sindacali ad essi demandate. Le OO.SS. si impegnano alla riservatezza dei dati trattati.
Tali incontri sono funzionali a realizzare un sistema di collaborazione tra le parti teso a governare preventivamente tutte le materie che incidono nel rapporto tra l'Azienda ed i lavoratori. In tale sede verranno discussi e concordati: organici, stagionalità, assunzioni a T.D., lavoro extra e a surroga, permessi, ferie, orari di lavoro e turnistica, modifiche all'organizzazione dei lavoro derivanti dall'informative di cui sopra.
Le parti, al fine di migliorare le relazioni sindacali all’interno del punto vendita e della sede e per favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori all’innovazione dei modelli organizzativi dell’impresa, convengono che la figura del delegato sindacale, per le materie ad esso delegate, sia assunta a riferimento costante da parte del responsabile aziendale.
Le parti convengono che è reciproco interesse prevenire i conflitti che possono insorgere nei punti di vendita. A tal fine prevedono che a fronte di mancati accordi nella gestione sindacale nei punti di vendita, a richiesta, verrà attivato un confronto fra le parti firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale.

B) diritti sindacali.

Ad integrazione e modifica di quanto stabilito dal CCNL e dalla legge 300/70, le ore di permesso retribuito per l'espletamento delle attività strettamente sindacali sono determinate globalmente dal seguente calcolo:
ore sindacali quadriennio precedente / organico medio totale azienda, il risultato moltiplicato per l’organico medio di ogni locale. Al 31 dicembre 2003 l’organico è pari a 420 unità. La ridistribuzione del monte ore annuo, suddiviso per ogni singola unità di vendita, sarà comunicato alle OOSS entro il mese di febbraio di ogni anno. Nei limiti del monte ore complessivo le OOSS potranno utilizzare i permessi sindacali di altre unità di vendita ma sempre nel limite del monte ore complessivo, dandone preventiva comunicazione all’azienda (Direzione del Personale). Le OO.SS. hanno facoltà di richiedere permessi sindacali in forma di ore o giornate intere. L'utilizzo dei permessi sindacali, non dovendo in alcun modo rappresentare penalizzazione per i Delegati sindacali, nel caso coincidessero con giornate di riposo, comporteranno lo spostamento del riposo stesso, con suo godimento in altra giornata rispetto a quella già prevista. Le parti, preso atto della particolare attività svolta presso i punti di vendita, concordano che la richiesta deve pervenire alla direzione del locale con almeno 48 ore di preavviso salvo particolari esigenze.
Le stesse modalità valgono per i lavoratori Delegati con contratto di lavoro a part-time.

ART. 3 AMBIENTE DI LAVORO.
A) ambiente di lavoro.
L'Azienda e le R.S.U./RSA si incontreranno su richiesta di una delle parti al fine di individuare ogni accorgimento atto ad eliminare eventuali inconvenienti ambientali che possano influire sulla salute del lavoratore. In caso di manifeste difficoltà alla determinazione degli inconvenienti di cui sopra si concorda di demandare all'intervento di enti legalmente riconosciuti la rilevazione dei dati ambientali.
Gli eventuali accorgimenti atti ad eliminare gli inconvenienti riscontrati saranno messi in atto dall'Azienda nel tempo minimo tecnicamente necessario.
I lavoratori godranno di permessi retribuiti per sottoporsi a visite mediche specialistiche derivanti dalle conseguenze degli eventuali inconvenienti di cui sopra.

B) rinnovo tessera sanitaria.

Per il rinnovo della tessera sanitaria, laddove prevista, i lavoratori potranno usufruire di permessi retribuiti nel limite di 2 ore.

C) D. Lgs. 626/94.

In merito all'applicazione del D. Lgs. 626/94, le parti hanno convenuto quanto segue:
1) In ognuno dei seguenti locali o aggregati di locali, da intendersi quali unità produttive, i lavoratori eleggeranno un R.L.S.:

2) Ogni RLS avrà diritto a n. 40 ore annuali di permesso retribuito in aggiunta al tempo necessario per l'espletamento delle sue attribuzione di legge, finalizzate all’esclusivo espletamento del proprio ruolo.

3) Ogni RLS parteciperà ad un Corso di formazione per un numero minimo di 32 ore retribuite.
Le parti si attiveranno per verificare i percorsi e gli Istituti formativi in grado di organizzare il Corso.

4) Si conviene di costituire la squadra di emergenza, pronto soccorso ed antincendio. A far parte di tale squadra sarà chiamato un numero sufficiente di lavoratori in modo tale da garantire la presenza di n. 2 addetti per ogni turno di lavoro.
5) Le parti si incontreranno periodicamente ed a richiesta per valutare la congruità di tali iniziative.
6) Le parti concordano inoltre sulla necessità di istituire un apposita commissione mista per la valutazione e la mappatura dei rischi relativi alle varie aree adiacenti i locali e di pertinenza della Finifast. Tale commissione sarà costituita da 3 rappresentanti dei lavoratori e 3 rappresentanti dell’azienda.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

A) orario di lavoro.

Per il personale a tempo pieno, ad esclusione dei quadri e Dirigenti, l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali e distribuito su 5 giornate lavorative.

B) turni di servizio.

Grill Autostradali
Sia per i lavoratori a tempo pieno che per quelli part time, l'orario di lavoro giornaliero dovrà essere continuato e con un minimo di quattro ore. Eventuali deroghe all'orario continuato saranno concordate in sede locale tra l'Azienda e le RSU/RSA.

Il personale inquadrato in QA, QB, l° , 2°, 3° e 4° livello, limitatamente alle qualifiche di Allievo di direzione junior, Corsista di Direzione, Responsabile delle operazioni junior e senior, è escluso da tale limitazione.
Per le nuove assunzioni di personale part time il limite minimo dell’orario continuato potrà essere di 3 (tre) ore.
A tutti i lavoratori dovrà essere assicurata almeno una domenica di riposo su quattro; a tal fine, e per il solo personale a P.T., è possibile utilizzare parte delle ROL.
Sulla base di particolari esigenze e per periodi di tempo definiti si potrà concordare tra le parti a livello di Punti di Vendita un nastro orario di apertura anticipato o posticipato rispetto a quello normale. Tale accordo dovrà tenere conto di un organico coerente all'ampliamento del nastro orario senza ricorrere all'effettuazione di lavoro straordinario ed all'incremento dei carichi di lavoro.
L’azienda attuerà una programmazione dei turni di lavoro su base quindicinale, anche per i lavoratori part - time, fermo restando le condizioni di miglior favore esistenti.
Resta intesa la volontà delle parti giungere a periodi di programmazione superiori.



C) riposi.
I lavoratori di norma godranno di una domenica di riposo ogni mese da considerarsi tra i riposi settimanali. Per il personale a part-time la domenica di riposo potrà essere goduta utilizzando le ROL.
Le 2 giornate di riposo settimanale potranno essere godute consecutivamente laddove le esigenze dell'Azienda e dei lavoratori ne ravvisino la possibilità.

D) straordinari.

Fermo restando che esso ha carattere di eccezionalità, nei casi di particolare necessità, l'Azienda potrà richiedere di effettuare lavoro straordinario nei limiti massimi di 100 ore annue per dipendente. A decorrere dal 2005 tale limite viene innalzato a 130 ore.
Ulteriori e diversi accordi potranno essere stabiliti tra le parti in sede di singola unità produttiva a fronte di specifiche esigenze.

D1) indennità disagio cassa.

L’attività amministrativa di chiusura delle casse deve avvenire all’interno del normale orario di lavoro.
I dipendenti con mansioni di cassiere/a godranno di una indennità di disagio cassa (minuti eccedenti il normale orario ed inferiori ai 30 minuti) legata ai giorni di effettiva presenza. Il calcolo verrà effettuato sulla base della retribuzione di un 4' livello e per un totale massimo corrispondente a 3,6 ore al mese.

E) mobilità temporanea fra strutture.

In caso di particolari necessità potranno essere concordati spostamento e mobilità temporanee fra diverse strutture. Ai lavoratori interessati verrà retribuito, come orario di lavoro, il tempo utilizzato per lo spostamento in andata e verrà messo a disposizione un mezzo di trasporto idoneo.
Nel caso non fosse disponibile il mezzo aziendale, al lavoratore che dovrà utilizzare un proprio mezzo, l'Azienda rimborserà una indennità chilometrica applicando le tariffe ACI. Inoltre agli stessi lavoratori si erogherà in aggiunta alla retribuzione contrattuale una indennità giornaliera pari a € 10,33.

F) lavoro notturno.

Nella determinazione dei turni di lavoro notturni per i locali con apertura continuata si terrà conto del carico di lavoro, con particolare riferimento ai fine settimana ed ai periodi estivi e/o invernali di maggior affluenza. Le parti a livello di ogni punto vendita preciseranno le modalità della seconda presenza lavorativa notturna, anche in relazione al sistema di sicurezza. A tale fine l'Azienda promuoverà tutti gli accorgimenti possibili quali impianti video, allarmi e quant'altro utile allo scopo. Premesso che per lavoro notturno si intende quello prestato nella fascia oraria dalle ore 22 alle ore 6, ai lavoratori impiegati nel suddetto nastro orario verrà corrisposta una maggiorazione del 30% anziché quella del 25% prevista dal CCNL.



ART. 5 FERIE - EX FESTIVITA'- RIDUZIONE ORARIO

A) ferie

Le ferie contrattualmente determinate in 22 giorni lavorativi (176 ore) per i tempi pieni ed in ore proporzionate per i rapporti a part-time saranno godute in due periodi continuativi di pari durata, uno dei quali programmato e concordato con i Rappresentanti Sindacali nel seguente periodo 15/6 - 30/9 e l'altro nel restante periodo dell'anno sulla base di un'ulteriore programmazione concordata tra le parti e comunque di massima entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
La sostituzione di personale assente per ferie potrà avvenire su tutti i periodi dell’anno qualora vi siano comprovate esigenze organizzative.

B) festività 4/11.

La ex festività del 4/11 sarà retribuita con la maggiorazione di 1/26 della retribuzione mensile. Solo per i lavoratori comandati nella giornata del 4/11, a richiesta scritta dell'interessato, l'Azienda provvederà all'accantonamento di una giornata di riposo supplementare.
In tal caso non verrà liquidato il corrispondente trattamento retributivo del ventiseiesimo.
La festività del 2/06 è compresa tra quelle nazionali di cui all’articolo 85 del CCNL.


C) riduzione orario.

Per i lavoratori a cui viene applicato il CCNL Turismo, la riduzione orario contrattualmente spettante è pari a 104 ore annue comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dalla L. 54/77 e delle 4 ore accordate a livello aziendale a partire dall’1/ 1/88

ART. 6 MERCATO DEL LAVORO E ORGANICI
A) Mercato del lavoro

A fronte delle difficoltà registrate nella gestione degli organici nel rapporto con gli Uffici circoscrizionali di collocamento, le parti a livello locale ritengono di strutturare i punti produttivi in modo tale che questi siano nelle condizioni di fornire costantemente servizi qualificati. A tal fine concordano di organizzare i punti produttivi con il personale necessario a far fronte alla quotidiana attività tenendo conto delle assenze mediamente registrate per malattie ed infortuni; si terrà conto inoltre del normale avvicendamento nelle ferie e permessi retribuiti, ivi compresi quelli sindacali.
La formulazione di tale organico lordo, verrà effettuata prevedendo anche l'inserimento di lavoratori a part-time ciclico in grado di poter far fronte alle prevedibili punte di stagionalità o maggiori attività lavorative programmabili.

B) Apprendistato

Le parti convengono che l’istituto dell’apprendistato, laddove utilizzato e in attesa dell’attuazione delle direttive previste dalla normativa vigente, sia normato dal contratto collettivo nazionale in corso.

C) Alla luce dei nuovi istituti contrattuali introdotti dal D.Lgs. 276/03 sul mercato del lavoro, le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a costruire un osservatorio atto a monitorare futuri sviluppi applicativi.
Conseguentemente, le parti convengono di utilizzare quanto già previsto in materia nel contratto collettivo vigente. Qualora fosse necessario far ricorso a nuove tipologie contrattuali, le parti firmatarie si impegnano, nel corso della vigenza contrattuale, ad aprire un confronto sui temi.

B1) assunzioni a tempo determinato.

L’Azienda potrà assumere annualmente con contratto a termine per una durata massima di 18 mesi, per i soli punti di vendita sia autostradali che dei nuovi canali, una quota pari al 25 % dei lavoratori in forza nell'unità di vendita. Sono escluse da tale percentuale le assunzioni a termine di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ulteriori e diversi accordi potranno essere stabiliti tra le parti in sede di singola unità produttiva a fronte di specifiche esigenze.
Per tutte le fattispecie contrattuali inerenti i contratti a termine, ferme restando le limitazioni sopra previste e le verifiche a livello territoriale si farà riferimento alla normativa vigente. I lavoratori assunti a termine conserveranno il diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato a parità di qualifica.

B2) assunzioni a tempo determinato in occasione di aperture di nuove attività commerciali

Nei casi di costituzione dell’organico d’apertura di nuove Unità di Vendita, l’azienda si impegna a far ricorso al lavoro a termine nella misura massima dell’80% della forza lavoro impiegata ed a confermare a tempo indeterminato il 40% del personale a termine dopo otto mesi di lavoro. Dal tredicesimo mese dall’apertura si applicherà quanto previsto dal precedente punto B1.

C) sostituzioni malattie ed assenze.

In applicazione di quanto previsto negli articoli 4 e 6, e ferma restando l'esigenza di utilizzare al meglio le risorse disponibili, i tempi di sostituzione del personale assente e le relative modalità andranno di volta in volta discussi e concordati tra Direzione del locale e Rappresentanze sindacali. Il confronto verterà sulla:
- verifica dell'organico contestualmente al verificarsi dell'assenza;
- opportunità della sostituzione in funzione:
In questo senso, Le Direzioni comunicheranno tempestivamente ai rispettivi C.d.A. le assenze dei personale non appena, con qualsiasi mezzo, ne vengano a conoscenza, in modo che si possa dar luogo in tempo utile al confronto di cui sopra.


ART. 7 INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
a) categorie e mansioni.
Il personale è inquadrato nelle seguenti categorie:
Quadro A Direttore
Quadro B Vice Direttore - responsabile di settore
Al Direttore e Vice direttore è riconosciuta la qualifica di Quadro in base all'art.7 del CCNL 16/2/87

1° Assistente di Direzione
2° Capo cuoco
Magazziniere consegnatario
Allievo di Direzione Senior
3° Magazziniere
Allievo di Direzione Junior
Responsabile delle Operazioni Senior
4° Cuoco capo partita
Cassiera – commessa
Corsista di Direzione
Responsabile delle Operazioni Junior
Cameriere/a
Barista
Banconiere di tavola e/o self service
Addetto pluriservizio Senior
6s Commis di cucina
6° Commis di cucina (12 mesi)
Addetto pluriservizio Junior
7° Addetto allo sbarazzo tavoli self service
Personale di fatica/pulizia
Interni di cucina

CASSIERA/COMMESSA

Intendendosi per tale il lavoratore che svolge le proprie mansioni alla cassa centrale delle unità di vendita autostradali nonché provvede alla ordinata esposizione delle merci sugli scaffali curandone la vendita al cliente. Resta inteso che la mansione prevalente è quella di cassiere, intendendosi per tale la prestazione effettuata per una durata superiore al 50 % del turno di lavoro giornaliero.

RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI

E’ Responsabile delle Operazioni il lavoratore che, in condizioni di autonomia nell’ambito delle proprie mansioni, assicura lo svolgimento di tutte le attività connesse con la corretta e completa erogazione del servizio, la gestione del prodotto e gli adempimenti amministrativi di routine.
Fermo restando il rispetto dei turni di servizio come esposti nell’apposito albo, il Responsabile delle Operazioni, presidia la sala vendite sia dalla propria postazione, sia, qualora l’intensità del lavoro lo consenta, anche da altre postazioni, assicurando la mobilità propria e dei colleghi operatori in funzione dei flussi di clientela.
In possesso di competenze specifiche, acquisite attraverso l’esperienza operativa ed un apposito iter aziendale di formazione, articolato in diversi percorsi tematici, il Responsabile delle Operazioni lavora rispondendo alla Direzione dell’Unità di Vendita, in condizioni di autonomia operativa nell’attuazione delle direttive sulla produzione e l’erogazione del servizio ai clienti, e come referente degli operatori per il coordinamento tecnico-funzionale.
Il Responsabile delle Operazioni è coinvolto in prima persona nella gestione dei valori, effettuando in autonomia le procedure per la chiusura contabile delle casse e delle giornate fiscali ed assistendo i colleghi nella gestione del denaro e della cassa.

L’iter di carriera
Il Responsabile delle Operazioni inizia al 5° livello come Addetto Pluriservizio Senior.
Dopo un anno di formazione ed una valutazione positiva da parte della Direzione dell’Unità di Vendita, può passare al 4° livello, con la mansione di Responsabile delle Operazioni Junior.
Dopo un altro anno di formazione e valutazione può diventare Responsabile delle Operazioni Senior, 3° livello.

ADDETTO PLURISERVIZIO:

I lavoratori che in relazione all’organizzazione del lavoro del punto vendita autostradale, svolgeranno attività promiscue di cameriere, barista, banconiere di tavola calda e/o self service, addetto al market e addetto alla cassa non centrale, sono inquadrati con qualifica di addetto pluriservizio.
A tali lavoratori, nell’ambito dei turni di lavoro, sarà indicata l’attività prevalente, fermo restando la possibilità di variazioni a fronte di esigenze legate ad eventi eccezionali ed imprevedibili di carattere organizzativo.
A tali lavoratori verrà corrisposta una indennità di funzione della somma di € 30,99 mensili. Tale indennità verrà corrisposta come segue:
> per i lavoratori in forza alla data dell’8 maggio 2001 € 20,66 mensili a decorrere dal 1/05/01. Resta inteso che il passaggio alla mansione di addetto pluriservizio dovrà avvenire con il consenso delle parti. A decorrere dal tredicesimo mese successivo verranno riconosciute le restanti € 10,33 mensili.
Il suddetto inquadramento è conforme alle attuali mansioni effettivamente svolte dai lavoratori . Eventuali figure professionali non comprese nella qualificazione potranno essere congiuntamente verificate.

Mansioni pulizia , sbarazzo e lavaggio

Le mansioni di pulizia delle dotazioni e delle postazioni di lavoro compresa la porzione di sala vendite attigua, sbarazzo e lavaggio sono normalmente svolte a rotazione da tutti gli addetti pluriservizio in turno nel locale in quanto mansioni non prevalenti .
Ai lavoratori in forza alla data dell'8 maggio 2001 che abbiano accettato il passaggio alla mansione di addetto pluriservizio sarà consentito il diritto di recesso alla mansione originaria con la perdita della indennità di funzione come sopra prevista.



b) passaggi dal 7° al 6° livello.
Dopo un anno dall'assunzione, i lavoratori saranno inquadrati in 6° categoria ferme restando le mansioni relative alla 7° categoria e la disponibilità dei lavoratori stessi a svolgere - se richiesti - anche le mansioni della 6° categoria.
In base alla propria autonoma e motivata valutazione le Direzioni dei Grills comunicheranno ai Consigli di Azienda i nominativi di coloro che non fossero ritenuti idonei al conseguimento dei 6° livello anche dopo trascorso il suddetto periodo.
In tale evenienza l'Azienda sarà disponibile ad aprire un confronto col Consiglio di Azienda circa le motivazioni adottate e a favorire da parte dei lavoratori l'acquisizione della professionalità richiesta per il passaggio di categoria.

b 1 ) passaggi di livello Addetti Pluriservizio Junior

Gli addetti pluriservizio verranno inquadrati all’atto dell’assunzione al 6° livello e dopo 12 mesi, anche cumulativi per gli assunti a tempo determinato, passeranno automaticamente al 5°.
Tale norma si applica anche ai lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Ai sopraccitati lavoratori l’indennità di funzione pluriservizio, verrà erogata come segue:
> € 20.66 lordi mensili a decorrere dal momento del loro passaggio al 5° livello e i restanti €. 10.33 lordi mensili a decorrere dal 13 mese successivo.

c) sviluppo professionalità.

Prima di procedere a nuove assunzioni, al fine di valorizzare i percorsi professionali degli addetti verso mansioni di livello superiore, l'Azienda effettuerà una verifica per il coinvolgimento dei lavoratori in forza.

ART. 8 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Fermo restando quanto stabilito dal CCNL e dalla legge sui congedi parentali, l'azienda concederà aspettative non retribuite ai lavoratori in caso di particolari e documentate esigenze per periodi di non breve durata.

ART. 9 MALATTIA

A) conservazione del posto.
Per il diritto alla conservazione del posto di lavoro si fa riferimento al CCNL. A parziale modifica, le parti concordano che il secondo termine di 120 giorni si intende elevato senza limiti.

B) integrazione economica.
L'Azienda integrerà l'indennità di malattia corrisposta dall'INPS al 100% della retribuzione corrente. Per garantire in ogni caso la copertura previdenziale, l'Azienda erogherà una quota simbolica pari a € 2.58 per settimana.

C) integrazione art. 22 comma 7 del CCNL 6/10/94
Le parti concordano che i lavoratori tenuti a presentare il certificato medico per il rientro al lavoro, saranno indennizzati da parte dell’azienda per il 75 % del costo, debitamente certificato. Il lavoratore dovrà compilare apposito modulo di rimborso spese mediche da presentare alla direzione del locale entro e non oltre il 2° giorno di rientro al lavoro.

ART. 10 MATERNITA'
L'Azienda integrerà quanto corrisposto dall'INPS durante l'astensione obbligatoria al 100% della retribuzione corrente.
A richiesta del singolo lavoratore/genitore e compatibilmente con le esigenze di servizio, il rapporto di lavoro può essere trasformato da tempo pieno a part-time per un periodo di tempo concordato fra le parti fino all'età di 3 anni del bambino.

ART. 11 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Al fine di realizzare una valorizzazione delle risorse umane, l'Azienda si impegna ad organizzare corsi di formazione professionale. La loro organizzazione può avvenire di concerto con il programma di attività predisposto dall'Ente Bilaterale previsto dal CCNL.

ART. 12 LAVORO A TEMPO PARZIALE

Le parti convengono che il rapporto di lavoro a tempo parziale è uno strumento utile a soddisfare le esigenze dell’organizzazione del lavoro e della qualità del servizio erogato alla clientela , oltre ad essere in linea con le politiche di incentivazione al lavoro, e a rispondere positivamente all’esigenza di un diverso equilibrio fra tempo di lavoro e tempo libero per alcune categorie di lavoratori. Il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà regolato a norma del CCNL di categoria e del D.lgs 61/2000 e successive modifiche e o integrazioni.

Per i lavoratori che aderiscono alla clausola flessibile di cui all’art. 3 comma 7 del suddetto D. lgs, e successive modifiche e o integrazioni le parti concordano una maggiorazione del dieci per cento, da calcolarsi sulla retribuzione oraria globale di fatto. Le fasce orarie di possibile utilizzo dei lavoratori aderenti alla clausola flessibile saranno concordate tra Azienda e OO.SS territorialmente competenti qualora richiesto, in ogni singolo locale, tenendo in debito conto le esigenze organizzative derivanti dai flussi della clientela e comunque all’interno del nastro orario 07,00/ 23,00 che potrà essere modificato previo accordo sindacale a livello di P.d.V.
L'atto scritto di adesione alla clausola flessibile deve prevedere la possibilità del lavoratore di denunciare il patto stesso nei seguenti casi:
particolari e documentate esigenze familiari, di salute, studio o formazione e comprovata instaurazione di altro rapporto di lavoro.

Le variazioni verranno comunicate ai lavoratori interessati secondo quanto previsto dall'art. 4, punto b, 6° comma del presente accordo.

Al fine di consentire una corretta gestione dell’organizzazione del lavoro, il recesso da parte del lavoratore dovrà essere anticipato alla direzione aziendale da un congruo preavviso.

Il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere clausole flessibili non costituisce elemento di licenziamento o provvedimento disciplinare.

ART. 13 CONTRATTI DI INSERIMENTO

Le parti concordano di riferirsi alla normativa vigente con la sola esclusione del 7° livello. In caso di contratto di inserimento applicato al sesto livello la retribuzione iniziale di riferimento sarà quella del 7° livello. I dipendenti assunti con contratto di inserimento fruiranno del medesimo trattamento economico e normativo degli altri dipendenti.


ART. 14 SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

A) vitto.

Ad ogni lavoratore verrà garantito il godimento di un pasto giornaliero completo (a norma della convenzione nazionale 21/10/73). A corrispettivo di quanto sopra l'Azienda opererà una trattenuta di L. 425 a pasto (tale importo subirà le modifiche dei CCNL). Il tempo per la consumazione del pasto, fissato in 30 minuti giornalieri è compreso nell'orario di lavoro. Ad ogni dipendente in servizio competono le seguenti consumazioni:

*N. 1 consumazione da effettuarsi prima dell'inizio del turno costituito da:
- 1 cappuccino o 1 caffè o 1 bicchiere di latte bianco o macchiato;
- 1 brioche o 1 cornetto salato;
Per poter usufruire di quanto sopra, il dipendente farà battere la propria consumazione presso la cassa bar che emetterà due scontrini: 1 da consegnare al bar per legittimare la consumazione; 1 per l'abbuono totale che sarà siglato dal dipendente.

*N. 1 pasto completo costituente mensa dipendenti negli orari prestabiliti e composta

da :
- un primo piatto
- un secondo piatto o piatto di formaggio o affettato
- un contorno
- un frutto
- pane, acqua e vino.
Al fine di evitare che dipendenti e clienti si trovino contemporaneamente nella sala del self-service e per garantire la integrità delle pietanze esposte nella linea del self-service stesso, i dipendenti consumeranno il pasto, scegliendo fra tutte le pietanze preparate, con esclusione dei piatti speciali, nella cucina stessa, senza passare dalla linea selfservice clienti.
Il personale part-time a orario giornaliero ridotto usufruirà di quanto sopra fuori orario di lavoro se in servizio nel lasso di tempo in cui il restante personale usufruisce delle consumazioni.


B) divise di lavoro

Cassiere, camerieri, baristi e cuochi sono forniti di divise di lavoro complete che dovranno essere indossate secondo quanto indicato dalle disposizioni aziendali.


ART. 15 RETRIBUZIONE

A) terzo elemento aziendale

Dall'1/1/84 è stato corrisposto a tutti i dipendenti un terzo elemento aziendale mensile
nei seguenti importi per 14 mensilità e validi a tutti gli effetti e per tutti gli istituti contrattuali:

Gli importi di cui sopra sono comprensivi dei terzi elementi provinciali.


B) premio di produzione

Con decorrenza 1° luglio 2004, il premio di produzione viene corrisposto nelle seguenti misure:

A parametro 270 271,35
B 240 246,56
1 213 233,13
2 183 207,82
3 165 192,85
4 148 177,35
5 130 163,41
6S 120 155,15
6 116 153,08
7 100 142,23

C) scatti di anzianità

A definitiva conclusione delle diverse applicazioni degli scatti ai dipendenti dei grill si
conviene quanto segue:
- ai lavoratori assunti antecedentemente all'1/6/70 e che avevano già compiuto il 21' anno alla predetta data, dall'1/1/92 verranno riconosciuti 6 scatti di anzianità con i valori previsti dalla normativa generale del CCNL;
- ai lavoratori assunti dall'1/6/70 fino al 31/5/74 o che nel periodo hanno maturato il 21' anno di età, verranno riconosciuti i 6 scatti dall'1/1/93;
- ai lavoratori assunti successivamente al 31/5/74 o assunti in data antecedente ma che hanno compiuto il 21' anno di età dopo la predetta data, verrà applicata integralmente la normativa contrattuale.
Con quanto sopra indicato le parti riconoscono di aver superato qualsiasi differenza con la normativa del CCNL e conseguentemente per l'avvenire a tutti i dipendenti si applicherà solo la predetta normativa senza ulteriori modifiche e/o deroghe.

D) indennità domenicale

Le parti convengono che a decorrere dal 1° luglio 2004 l’indennità per il lavoro domenicale è fissata nel 13, 5 % della retribuzione oraria globale di fatto.

E) indennità di trasporto

L'indennità di trasporto da corrispondere per 12 mensilità, con decorrenza 01/07/96, è pari ai seguenti importi:,

fino a Km. 5 5,16 €
da Km, 5 e fino a Km, 10 10,32 €
da Km, 1 0 e fino a Km, 20 15,49 €
oltre Km, 20 25,82 €

G) tredicesima mensilità

Entro il 15/12 verrà corrisposto un acconto sull'importo della 13^ mensilità. Con la retribuzione di dicembre viene effettuato il relativo conguaglio a saldo.

ART. 16 SALARIO VARIABILE

Il premio di risultato, così come affermato dall’accordo interconfederale del 1993, è destinato a trattare materie ed istituti economici non ripetitivi rispetto a quelli trattati nel CCNL. Sarà dunque mirato a premiare quei comportamenti migliorativi che producono effetti positivi sulla marginalità dei P. di V., redditività aziendale attraverso il conseguimento di obiettivi prefissati. Le parti concordano nel riconoscere al premio di risultato la possibilità di produrre effetti benefici sull’andamento economico dell’azienda e sulla efficienza ed intendono legarlo al conseguimento di risultati migliorativi rispetto al periodo di riferimento.


1) Il premio di risultato relativo al quadriennio 2004 – 2007 si baserà sui seguenti parametri e relativi pesi percentuali:
- Redditività (40 %)
- Marginalità oraria di P.di V. (30 %)
- Margine di P. di V. (30%) 2) Le quote destinate per gli anni di validità del presente C.I.A. sono le seguenti


ANNO CONTRATTUALE
STANZIAMENTO
2004
1100
2005
1200
2006
1300
2007
1400

Gli importi di cui sopra sono da intendersi lordi annui e omnicomprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti e indiretti ed avranno incidenza unicamente sul TFR.

3) Il valore del premio di cui al punto 2) è riferito al 5' livello e va riparametrato per le figure professionali inserite negli altri livelli.

4) Gli uffici amministrativi, utilizzeranno per il calcolo degli indicatori di Marginalità oraria di P. di V., Margine di P. di V., il risultato medio fra quelli conseguiti dalla totalità dei punti di vendita a regime e non oggetto di ristrutturazione. 5) Per gli indicatori di Marginalità oraria di P.di V. e Margine di P di V. il triennio di riferimento è quello relativo al triennio precedente all’anno oggetto di calcolo. 6) Per i locali di nuova apertura il calcolo seguirà il seguente schema di riferimento:
a. Redditività: il calcolo sarà il medesimo dei locali a regime ma proporzionato in 12 mi rispetto ai mesi di apertura.
b. Marginalità Oraria di P. di V.: la base di riferimento è la media del triennio del locale che per tipologia sia paragonabile al locale in oggetto, riproporzionata in 12mi. Gli elementi di valutazione ai fini della comparazione sono: Numero di dipendenti a tempo indeterminato – Fatturato – Tipologia di offerta. Nel calcolo sarà ammesso uno scostamento di +/- il 10 %.
c. Margine di P. di V.: le modalità saranno le stesse evidenziate al punto 6. b di cui sopra, riproporzionate in 12mi. 7) Per i locali in fase di ristrutturazione il calcolo seguirà il seguente schema:
a. Redditività: seguirà lo stesso ragionamento visto al punto 6 a. di cui sopra, riproporzionato in 12mi.
b. Marginalità Oraria di P. di V.:: la base di riferimento è la media del triennio del locale che per tipologia sia paragonabile al locale in oggetto, riproporzionata in 12mi. Gli elementi di valutazione ai fini della comparazione sono: Numero di dipendenti a tempo indeterminato – Fatturato – Tipologia di offerta. Nel calcolo sarà ammesso uno scostamento di +/- il 10 %.
c. Margine di P. di V.: le modalità saranno le stesse evidenziate al punto 6. b di cui sopra, riproporzionate in 12mi.

8) Modalità di calcolo della Redditività
9) Modalità di calcolo della Marginalità Oraria di P. di V.
Tabella 2

Da
A
Quota premio
0.01 %
0.50 %
45 %
0.51 %
1.00 %
70 %
1.01 %
oltre
100 %



A fronte di un risultato inferiore allo 0.01 % ma superiore o uguale al valore minimo di margine orario rilevato nel triennio di riferimento, verrà erogata la somma pari a € 75 lordi annui. 10 ) Modalità di calcolo del Margine di P. di V.
A fronte di un risultato inferiore allo 0.01 % ma superiore o uguale al valore minimo di margine P.diV. rilevato nel triennio di riferimento, verrà erogata la somma pari a € 75 lordi annui. 11 ) Aventi diritto - Il calcolo della redditività sarà effettuato sulla base di quanto corrisposto per l’anno precedente.
- Il calcolo della marginalità oraria di punto vendita e della marginalità di punto vendita sarà effettuato sulla base di quanto corrisposto per l’anno precedente.
12) Documenti validi ai fini del calcolo - Bilancio aziendale pubblicato al 30 giugno;
- Reportistica aziendale controfirmata dalla direzione amministrativa;
- Valori scaturenti dal sistema gestionale ProJ e dal sistema casse Iale.
13) Tempi di erogazione
Da liquidarsi con la busta paga relativa al mese di luglio.

ART. 17 DIVISORE
Dall'I/1/92 il divisore contrattuale sarà portato a 172

Parte speciale
Fini Ristoranti nuovi canali

1. Turni di lavoro
Considerata la diversità in termini di offerta e modalità di servizio dei Fini Ristorante rispetto ai grill autostradali ed al fine di definire un’organizzazione del lavoro flessibile in relazione ai picchi di clientela, riteniamo funzionale l’utilizzo di un turno minimo di tre ( 3 ) ore per il personale part time.

2. Mansioni
In considerazione del fatto che la tipologia di offerta tipica dei nuovi canali è di esclusiva pertinenza della somministrazione, la mansione dell’addetto pluriservizio, è connaturata nelle normali attività lavorative. Pertanto l’indennità da corrispondersi all’atto del compimento del 12 ° mese di anzianità e cioè con il passaggio alla mansione di Addetto Pluriservizio Senior, ammonta a € 20,66.

3. Riposi
I lavoratori dei locali che insistono in strutture commerciali (centri commerciali, aeroporti, outlet factory ecc..) godranno di norma di un riposo in coincidenza con il giorno di chiusura dell’esercizio e il secondo riposo compensativo, laddove previsto dalla tipologia contrattuale, seguirà la turnistica del locale, fermo restando il riposo domenicale che sarà goduto secondo le modalità seguite nei locali autostradali.

4. Salario Variabile
Vista la diversità del mercato di riferimento dei nuovi canali e dunque l’impossibilità di uniformare tali locali con quelli della rete autostradale le parti concordano quanto segue:
- Redditività ( peso 40 % ): Segue le stesse regole stabilite per la rete autostradale;
- Decremento costo merce, inteso come incidenza del costo merce sui ricavi di vendita (peso 20 %); l'azienda comunicherà l'incidenza del costo merce obiettivo a consolidamento del primo anno di esercizio. La tabella di riferimento è la numero 1a e si intende riferita a scostamenti a valore;
- Incremento delle vendite anno corrente su anno precedente ( peso 40 % ). La tabella di riferimento è la numero 2a
Da
A
Quota premio
0.01 %
3 %
50 Euro
3.01 %
5.50 %
45 %
5.51 %
7.00 %
70 %
7.01 %
>
100 %



ART. 18 DECORRENZA E DURATA
Il presente CIA decorre, salvo diverse previsioni, dal 01/01/2004 al 31/12/2007
La validità permarrà anche oltre la scadenza, fino al momento del raggiungimento di un nuovo accordo.






per FINIFAST srl per le OO.SS.







per Unione Industriali Modena






Siglato il 7 luglio 2004









SCALA PARAMETRALE LIVELLI




Liv. A 270% 208%
Liv. B 240% 185%
Liv. 1° 213% 164%
Liv. 2° 183% 141%
Liv. 3° 165% 127%
Liv. 4° 148% 114%
Liv. 5° 130% 100%
Liv. 6S 120% 92%
Liv. 6° 116% 89%
Liv. 7° 100% 77%

VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 25 ottobre 2004, presso la sede dell’Unione Industriali di Modena
Tra

La FINIFAST Srl, rappresentata ai Signori: Putzolu Sergio Vettorio, Cozzi Enrico e assistita dall’Unione Industriali Modena
E

Il coordinamento del Consiglio dei delegati assistito dalle organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL
Si è ratificato integralmente il testo dell’accordo integrativo Aziendale FINIFAST s.r.l. sottoscritto in data 7 luglio 2004.

p. FINIFAST Srl il coordinamento del Consiglio dei Delegati





p. l’unione industriali Modena p. FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTUCS UIL


ALLEGATO AL VERBALE DI ACCORDO FINIFAST SRL
DEL 7 LUGLIO 2004



Con riferimento al salario variabile, in caso di mancato raggiungimento della 1^ fascia di obiettivo, l'azienda si impegna ad erogare la corrispondente cifra prevista per ogni singolo parametro non raggiunto.




per FINIFAST srl per le OO.SS.