federfarma emilia romagna
FILCAMS-CGIL / FISASCAT/C1SL / UILTUCS.UIL
EMILIA ROMAGNA
Contratto integrativo Regionale
per i dipendenti
delle Farmacie Private
Testo Ufficiale
Bologna, 2 aprile 1997
PROPRIETÀ RISERVATA
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Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale a enti organizzazioni, imprese e privati,
riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.
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Contratto Collettivo Regionale per i dipendenti delle farmacie private integrativo al CCNL del 27/7/1994, sulle materie demandate a questo livello di confronto
L’anno 1997, il giorno 2 del mese di aprile in Bologna,
tra
La Fedefarma Emilia Romagna - rappresentata dal suo Presidente Dott.Domenico Dal Re con l’intervento di una delegazione presieduta dal
Segretario Dott. Giulio Babini e con l’assistenza del Dott.Giorgio Malossi
da una parte
e
la FILCAMS - CGIL rappresentata dal Sig.Gabriele Guglielmi
la FISASCAT - CISL rappresentata dal Sig.Marcello Pasquarella
la UILTUCS - UIL rappresentata dal Sig.Renzo Canella
i rappresentanti della RSU nelle persone di: Patrizia Bertaglia, Oliviero Casadei, Fiorella Chiusoli, Gianluca Falcioni, Maura Goldoni, Wilma Greghi, Giovanna Monari, Giuseppe Pedullà, Pamela Polvani, Alessandra Renzi, Francesco Violani.
visti
Il Contratto Nazionale per i dipendenti delle farmacie private siglato in data 27/07/1994,
il Contratto lntegrativo Regionale per i dipendenti delle farmacie private stipulato in data 12 maggio 1992
e
il relativo accordo di rinnovo siglato in data 11 novembre 1996, unitamente all’allegato esplicativo del 2/04/1997,
si è stipulato
il Contratto Integrativo Regionale dei lavoratori dipendenti da farmacia privata, con durata fino al 11 maggio 1999 e che rimarrà valido fino a quando non verrà sostituito da un nuovo contratto integrativo, composto da:
- Premessa
- n.10 articoli
In grassetto si evidenziano le parti del contratto siglato in data 11/11/1996.
PREMESSA
Le parti valutano che il “sistema farmacie” è parte integrante del sistema sanitario pubblico in quanto esplica un ruolo capillare nella distribuzione del farmaco e ad alto valore aggiunto professionale in relazione alla vasta gamma delle esigenze primarie alle quali è chiamato a rispondere:
- distribuzione per conto del Servizio Sanitario dei prodotti per l’assistenza integrativa,
- assistenza farmaceutica domiciliare,
- monitoraggio e qualificazione della spesa farmaceutica,
- distribuzione delle confezioni ospedaliere,
- prenotazioni per via informatica delle prestazioni specialistiche,
- informazione/educazione sanitaria al cittadino.
In relazione a quanto sopra le parti convengono che la valorizzazione del ruolo delle farmacie quale presidio del sistema sanitario pubblico sta nella qualità dei servizi resi al cittadino e alla professionalità delle prestazioni degli addetti.
Si sottolinea, inoltre, l’importanza della distribuzione del farmaco e dei prodotti a ciò assimilabili in farmacia in quanto il farmaco nel nostro ordinamento e nell’interesse della salute pubblica non è un bene di libera vendita ma necessita sempre dell’apporto professionale qualificato del farmacista.
Diventa indispensabile, nell’interesse pubblico se si vuole mantenere la presenza capillare sul territorio, avere la garanzia normativa che tutto il farmaco sia distribuito attraverso le farmacie aperte a! pubblico.
art.1- TURNI E NASTRI ORARI
a) Le parti concordano sulla opportunità di sollecitare ed avviare la revisione delle Leggi Regionali 19 e 32, alla luce delle norme di riordino del settore farmaceutico, recentemente approvate dal Governo, per favorire l’ottimizzazione del Servizio Farmaceutico.
b) Premesse la rinuncia da parte delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti a qualunque forma di reintroduzione della contrattazione a livello provinciale, per il periodo di vigenza dell’attuale CCNL, le parti concordano di strutturare momenti di incontro a livello regionale, con la partecipazione dei rappresentanti delle varie provincie interessate, per migliorare la reciproca conoscenza in ordine alle problematiche recate daII’art.16 dei vigente CCNL, avuto inoltre specifico riguardo all’organizzazione delle ferie annuali (allegato A).
c) Le parti concordano sulla condivisa necessità del rispetto della giornata di riposo per il lavoratore dipendente nel settimo giorno di lavoro, ovvero della giornata di riposo compensativa dopo il periodo di turno da fruirsi possibilmente nella settimana successiva al turno medesimo.
art.2) INVENTARI ANNUALI
a) Nel reciproco interesse della corretta gestione dell’impresa Farmacia, valutata l’indubbia priorità di un sempre efficace servizio di dispensazione del farmaco, le parti concordano sulla necessità che l’effettuazione degli inventari annuali debba essere svolta a battenti chiusi, peraltro ritenendosi consentito l’espletamento delle operazioni preliminari a battenti aperti, avuto specifico riguardo alla particolare situazione dell’organizzazione dell’attività lavorativa nelle farmacie rurali.
b) Le parti al fine di favorire il massimo impegno di tutto il personale dipendente nella effettuazione degli inventari annuali, concordano di stabilire per tali operazioni una retribuzione pari a quanto previsto per lo straordinario festivo ove l’effettuazione degli inventari sia svolta durante la settimana lavorativa.
Le parti altresì concordano nello stabilire una retribuzione pari a quella dello straordinario notturno per le operazioni di inventario che siano espletate nella giornata di domenica o di festività previste dal vigente CCNL.
art.3) PART-TIME
a) Le parti concordano sul fatto che di norma i contratti part-time prevedano che la prestazione di lavoro fino a 4 ore giornaliere sia svolta in una unica soluzione, fatta salva diversa volontà delle parti.
b) Le parti inoltre manifestano la comune volontà che la definizione quantitativa dell’orario del part-time tenga conto di norma dei minimi contributivi previdenziali e comunque non sia inferiore alle 20 ore settimanali, fatta salva diversa volontà delle parti.
c) Le parti concordano di superare i problemi relativi alla contabilizzazione delle eventuali ore supplementari, fissando una maggiorazione nella misura del 27% della paga oraria che tenga conto, riassorbendoli, degli istituti contrattuali differiti (13^, 14^, ferie e permessi).
d) Le parti concordano in aggiunta a quanto previsto dall’art.19 del vigente CCNL, la possibilità di ulteriori ore supplementari fino a 25 ore annuali.
Le parti convengono sulla necessità che l’organizzazione del lavoro deve poter consentire al lavoratore una programmazione della propria attività lavorativa.
A tal fine concordano, visto l’art.19 del CCNL, che l’orario di lavoro supplementare non potrà superare n.48 ore annue.
art.4) SERVIZIO NOTTURNO E REPERIBILITA’
a) Le parti concordano che, esclusa ogni ipotesi di reintroduzione della contrattazione a livello provinciale, siano attivati momenti di incontro a livello regionale, con la partecipazione dei Rappresentanti delle province interessate, per migliorare la reciproca conoscenza in ordine alle caratteristiche locali del servizio notturno e della reperibilità.
b) Le parti, preso atto della inquietante situazione del mercato del lavoro, ove pare consolidarsi una sorta di improduttiva deregulation, concordano che le ore lavorate in servizio notturno (così come identificato dall’art.23 del vigente CCNL) ove eccedano la complessiva prestazione settimanale
siano considerate secondo l’art.22 del CCNL, ferme restando le agevolazioni previste dal vigente CCNL per le Farmacie Rurali.
c) Federfarma Emilia Romagna e le Organizzazioni dei Lavoratori dipendenti concordano sulla necessità di attivare, in tempi necessariamente ristretti, un serrato confronto per identificare quali iniziative e strumenti possano essere attivati per assicurare la più ampia sicurezza dei lavoratori chiamati a svolgere il servizio notturno.
In relazione da quanto disposto dall’art.24 del CCNL le parti convengono di portare il valore dell’indennità dal 10 al 20%.
art.5) INIZIATIVE CHE FAVORISCANO AZIONI POSITIVE DIRETTE ALLE PARI OPPORTUNITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO.
a) La Federfarma Emilia Romagna, condividendo in pieno l’obiettivo di avviare la predisposizione di corsi formativi gratuiti, con accesso ai fondi previsti a tal fine dalla C.E.E. (e leggi nazionali) che abbiano come obiettivo una crescita professionale delle lavoratrici laureate e non, si impegna ad assicurare una ragionata copertura economica per l’attivazione delle necessarie consulenze per l’istruzione delle pratiche di accesso ai summenzionati fondi C.E.E..
art.6) APPLICAZIONE DELL’ART.23 DELLA LEGGE 28/02/1987 N.56
a) Federfarma Emilia Romagna e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dipendenti sanciscono di comune intesa la possibilità di assunzione a tempo determinato per sostituzione di lavoratori in ferie.
art.7) FORMAZIONE PROFESSIONALE
In relazione a quanto espresso in premessa le parti convengono sull’obiettivo dell’accrescimento nella qualità del servizio.
A tal fine concordano di attivare progetti formativi indirizzati alla qualificazione e riqualificazione del personale.
Tali corsi saranno indirizzati alla totalità dei lavoratori che potranno utilizzare, per facilitare la propria partecipazione, n.16 ore di permessi retribuiti ogni anno.
Le parti concorderanno gli indirizzi ed i contenuti dei progetti formativi in raccordo con l’Ente Bilaterale Nazionale di settore al fine anche del sostegno economico delle attività formative.
CIRCOLARE APPLICATI VA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le n.16 ore annuali di permessi retribuiti previsti sono usufruibili dai lavoratori solo a fronte della loro partecipazione a corsi di formazione.
Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, di cui al Titolo VII del vigente CCNL 27.7.94, ha diritto di usufruire delle ore di permesso retribuito in modo proporzionale alla prestazione ad orario ridotto rispetto a quello previsto dal CCNL.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno o nel caso di assunzione a tempo determinato o a fronte di attività stagionale, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare delle ore di permesso retribuito per quanti sono i mesi di servizio prestato in farmacia.
art.8) CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO (cfl)
Le parti concordano di costituire in ogni territorio commissioni bilaterali paritetiche per la realizzazione di C.F.L. nei confronti di lavoratori non laureati.
Tali commissioni inoltre gestiranno, seguendone l’evoluzione, i CFL per i lavoratori laureati autorizzati a livello nazionale.
Le parti infine a livello regionale definiranno le griglie di riferimento per il personale non laureato.
Art.9) INDENNITÀ CAMICI
Al personale dipendente viene riconosciuto ai sensi dell’art.109 lettera B del CCNL vigente, una indennità camici di L..500.000 annue equivalente alla fornitura di numero due camici l’anno ed i relativi lavaggi settimanali.
A decorrere dal 1/01/1997 tale indennità verrà corrisposta in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di gennaio.
Per l’anno 1996 l’indennità di cui sopra viene quantificata in L.102.000 e verrà corrisposta unitamente alla 13a mensilità.
Le parti si incontreranno entro sei mesi dalla data della presente per la verifica della gestione.
CIRCOLARE APPLICATIVA INDENNITA’ CAMICI
In merito all’indennità camici di cui all’art.109 lettera B del CCNL 27.07.94 le parti, considerati il rilevante contenuto di politica di settore esposto nella premessa al contratto regionale, convengono di procedere alla corresponsione dell’indennità economica prevista dall’accordo regionale dell’11.11.1 996.
L’indennità’ prevista per il 1996 di L.102.000 verrà corrisposta ai lavoratori in ragione del rapporto di lavoro intercorso nei mesi di novembre e dicembre 1996.
L’indennità di cui sopra unitamente alle L.500.000 previste con decorrenza 1.1.1997 verranno corrisposte con la prima mensilità utile rispetto alla sottoscrizione della presente e non concorreranno alla determinazione di ogni altro istituto contrattuale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno o nel caso di assunzione a tempo determinato o a fronte di attività stagionale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare dell’indennità per quanti sono i mesi di servizio prestati in farmacia.
Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, di cui al Titolo VII del CCNL 27.7.94, ha diritto all’indennità in modo proporzionale alla prestazione ad orario ridotto rispetto a quello previsto dal CCNL.
In relazione alle possibili variazioni intercorse nel rapporto di lavoro in corso d’anno, verrà effettuato il conguaglio con la retribuzione del mese di dicembre.
Art.10) SICUREZZA SUL LAVORO
Al fine di una corretta applicazione del decreto legislativo 626 e successive modificazioni le parti costituiscono una commissione paritetica a livello regionale.