Autogrill, Accordo su Organizzazione del lavoro Somaglia Ovest, Lodi, 6/04/1998

Decorrenza: 04/06/1998
Scadenza:

Somaglia, 6 Aprile 1998
      In data odierna tra Autogrill S.p.A. rappresentata dai Sigg. Lucchini, Fuso e Liguori e la R.S.U. di Somaglia O, presente con i Sigg. Chiesa, Fiorani e Lucchini, assistiti dalla Segreteria FILCAMS-CGIL di Lodi nella persona del Sig. M. Vicedomini, si è addivenuti alle intese qui di seguito definite.

      Premessa:

      Le intese raggiunte hanno il loro presupposto fondamentale nella “ missione” di Autogrill, consistente nell’erogare un servizio sempre più aderente e qualificato alla domanda della clientela.

      Il Cliente rappresenta la centralità delle attività di Autogrill ed il suo soddisfacimento la ragione di tale attività.

      Pertanto, la struttura organizzativa, gestionale e commerciale deve essere in grado di rispondere, in modo flessibile ed articolato, ai bisogni espliciti ed impliciti del Cliente per consentire lo sviluppo dell’Azienda mettendola in grado di produrre ricchezza.

      In questo contesto le intese di seguito precisate hanno avuto per oggetto la organizzazione del lavoro nel locale di Somaglia O. seguendo i criteri della flessibilità della domanda: le risorse lavoro devono essere strettamente correlate alla presenza di clientela secondo il rapporto “più clienti più ore di lavoro” e viceversa.

      La flessibilità della forza lavoro, e quindi dell’organizzazione del lavoro, considera le variazioni che avvengono nell’arco dell’anno (periodi di esodo estivo, festività, ponti, ecc.) del mese (es. inizio primavera, settimane bianche, ecc.) della settimana (es. weekend) e della giornata (es. ore pasti), armonizzando le ore lavoro necessarie in funzione dell’afflusso di clienti.

      La flessibilità come sopra delineata trova i suoi momenti di applicazione più significativa nella intercambiabilità di mansioni (vedi art. 36 vigente CCNL e art. 5 CIA collazionato il 12.12.1988) e nella mobilità all’interno del locale.

      La nuova O.d.L. di Somaglia O. ha come obiettivo la costruzione di un raccordo tra le esigenze di flessibilità dell’offerta del servizio in relazione ai flussi di clientela e la necessità di garantire e sviluppare la qualità della prestazione di lavoro.


      Accordo:

      la premessa fa parte dell’accordo

      Obiettivi delle parti sono:

      - Arricchimento della professionalità degli operatori anche attraverso processi di formazione e coinvolgimenti continui della Direzione;

      - Costituzione di un modello organizzativo dinamico che consenta di cogliere le esigenze della clientela con il giusto equilibrio tra qualità di servizio e ritmi di lavoro, nel rispetto dei diritti dei lavoratori.

      I criteri quindi di flessibilità e mobilità delle prestazioni di lavoro nonché quello di intercambiabilità delle mansioni nel locale, trovano una corretta collocazione in quanto elementi fondamentali e portanti del nuovo modello organizzativo di cui alle presenti intese.

      ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

      Attualmente il locale di Somaglia O. si compone di n. 38 lavoratori così suddivisi:
      - CC/MKT
      - Bar
      - Ristorante/Cucina
      - Fattorini

      Le parti concordano che, con periodicità e valenza annuale, sarà definito il piano di massima dei presidi, la pianificazione terrà conto di:

      • Piano ferie
      • Esigenze legate alle stagionalità
      • Eventi ricorrenti e/o programmati (Pasqua, ferie, partite, ecc.)
      • Produttività del locale
      • Risposta commerciale ai flussi di clienti, ecc.

      All’interno della programmazione settimanale dei turni verranno individuati i presidi che volta per volta saranno necessari per affrontare i flussi di lavoro previsti, applicando i criteri della flessibilità e mobilità del lavoro in funzione delle esigenze operative esistenti; ciò nel rispetto delle norme contrattuali del CCNL in materia di cambio di mansione e di accordo quadro per i CFL; questo al fine di garantire un utilizzo equilibrato dei criteri di flessibilità del lavoro tale da rappresentare per gli operatori un modello organizzativo che consente opportunità di sviluppo e ampliamento professionale nonché di rendere efficace l’intervento degli addetti nelle diverse operazioni aziendali.

      Il concetto di intercambiabilità e di mobilità è strettamente correlato ad esigenze organizzative (e quindi operative); il ricorso a tali strumenti ha di per sé natura temporanea (tranne i casi pianificabili: es. sostituzione di dipendenti ammalati, in ferie, ecc.).

FORMAZIONE

Per favorire la conoscenza delle mansioni svolte all’interno del locale verranno organizzati appositi interventi formativi, a cura della Direzione, attingendo all’occorrenza sia alle preposte funzioni centralizzate sia alle figure tecniche a ciò designate (istruttori cucina, bar, direzione, ecc.); tali interventi riguarderanno tutti i lavoratori di Somaglia O.

Eventuali necessità formative specifiche potranno essere richieste anche dagli operatori, e dai loro rappresentanti, che potranno anche sottolineare esigenze formative e/o di informazioni per l’espletamento delle diverse operatività del locale.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

Nel corso del periodo sperimentale del nuovo modello organizzativo, la Direzione valuterà le modalità operative riguardanti i dipendenti che saranno via via indirizzati alla intercambiabilità ed alla mobilità; la Direzione in relazione a criteri di attitudini, livello di formazione raggiunto, oggettiva possibilità di spostarsi dalla postazione in quel momento ricoperta nonché in relazioni a particolari predisposizioni dei lavoratori circa il cambio temporaneo di mansioni, fermo restando che i criteri di intercambiabilità e mobilità possono riguardare la globalità dei lavoratori di Somaglia O. coordinerà e disciplinerà le varie esigenze operative.

Nel caso in cui le problematiche operative cui si tende ad ovviare con il ricorso agli strumenti della mobilità e dell’ intercambiabilità di mansioni, rivestano non più un carattere temporaneo bensì continuativo, Direzione e R.S.U., si incontreranno per le opportune valutazioni e proposte di soluzione.

Con al costruzione di tale nuovo modello organizzativo, basato sulla flessibilità della prestazione di lavoro in relazione alla flessibilità dei flussi di clientela, si intende un organico del punto di vendita, proprio della unità operativa e non unicamente allocato in settori fissi, la cui prestazione potrà essere utilizzata secondo i contenuti di cui al capitolo “Organizzazione del Lavoro”; va da sé che le professionalità acquisite verranno prevalentemente utilizzate nelle mansioni specifiche: intercambiabilità di mansioni è intesa come ampliamento professionale che meglio consente di venire incontro alle esigenze del cliente.

PART-TIME

Le parti convengono che il personale assunto ad orario ridotto costituisca parte integrante dell’O.d.L., la disciplina di tale prestazione trova i suoi riferimenti nell’Accordo Integrativo Aziendale del 1.10.96 e le modalità di applicazione nell’accordo territoriale del 3.07.1997.

Le parti convengono che il rapporto tra F.T. e P.T. (oggi composto da n. 23 F.T. e n. 15 P.T.) sarà costituito dal punto di equilibrio richiesto dalla organizzazione del lavoro, funzionale alle esigenze del locale: varierà in funzione dei tempi e delle circostanze secondo le varie esigenze organizzative (es. potrà diminuire nei periodi estivi e salire nei restanti periodi dell’anno).

Il rapporto suddetto è quindi relazionato a precise esigenze e concetti organizzativi, precisati nel presente accordo.

RELAZIONI SINDACALI

      - I problemi locali vedono come primi interlocutori Direzione e R.S.U.; la discussione avviene su temi proposti da ambo le parti;

      - Vengono esperiti tutti i tentativi di mediazione prima di assumere iniziative unilaterali;

      - Gli incontri tra Direzione e delegati, programmati per tempo, su iniziativa di uno degli interlocutori, riguarderanno i temi previsti del CCNL vigente, CIA, ecc.;

      - Potrà essere redatto un verbale di accordo o di riunione, o di mancato accordo; in tale caso sarà richiesto l’intervento dei firmatari del presente accordo.

      Le parti si danno atto che il modello organizzativo convenuto riveste carattere sperimentale; si prevede la verifica dello stesso entro il mese di Ottobre 1998.

Le parti, inoltre, individuano come necessaria la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei lavoratori per il raggiungimento dei risultati che ci si propone con il presente accordo, con il fine di ristabilire, nell’ambito delle proprie autonomie, relazioni sindacali improntate alla prevenzione di eventuali situazioni conflittuali.


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