ACCORDO SULL’APPRENDISTATO
PER I PDV AUTOSTRADALI DELLA SOCIETA’ AUTOGRILL SpA
Oggi, 22 Dicembre 2004, si sono incontrate in Roma la Società Autogrill SpA, rappresentata dai sigg. Ferrari, Mauro e D’Ottavio e le delegazioni nazionali delle OO.SS. di Settore, rappresentate dai sigg. Guglielmi per la Filcams-Cgil, Pirulli per la Fisascat-Cisl e Marroni per la Uiltucs-Uil con la presenza del coordinamento nazionale dei delegati e della struttura.
Premessa
Le Parti, preso atto:
- dell’art. 10 c. 4 della L. n. 25 del 1955, così come modificato dall’art. 21 della L. n. 14 del 2003 avente lo scopo e la finalità di promuovere l'aumento dei tassi di occupazione anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori,
- che la regolamentazione attuativa delle nuove disposizioni legislative potrebbe richiedere tempi tali da non consentire ancora concrete opportunità occupazionali per i pdv autostradali,
- che le imprese allo stato attuale non possono più utilizzare strumenti di inserimento incentivato di giovani, come il Contratto di Formazione e Lavoro,
Concordano
1. che la premessa faccia parte dell’Accordo,
2. che tra la Società Autogrill SpA e le OO.SS. si stipuli il seguente Accordo transitorio riferito ai pdv autostradali, valido fino alla data di rinnovo dell’attuale C.I.A. siglato in data 20.11.2001, che definisce a parziale modifica di quanto disciplinato dal vigente CCNL Settore Turismo, le seguenti intese:
a. la durata del rapporto di apprendistato, del periodo di prova e le qualifiche conseguibili sono quelle indicate rispettivamente negli artt. 52 (durata e qualifica), 54 (periodo di prova), artt. 276 e 277 del CCNL di Settore 22.01.1999;
b. il numero di apprendisti nell’impresa non potrà superare la proporzione di 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato;
c. fermo restando il monte ore di formazione, esterna od interna all’Azienda, comprensivo delle ore in tema di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e di igiene, le Parti concordano nell'affidare, laddove ne esistano i presupposti attuativi, un ruolo di rilevanza agli Enti Bilaterali, ricercandone e favorendone il fattivo coinvolgimento;
d. la formazione del lavoratore sarà seguita da un tutor aziendale dotato di competenze adeguate che avrà anche il compito di favorire l’ integrazione tra l’apprendimento sul posto di lavoro e la formazione. La formazione svolta durante l’esecuzione del rapporto verrà registrata, a cura dell’Azienda, in apposito registro formativo. Il tutor aziendale potrà seguire più apprendisti contemporaneamente, fino ad un massimo di 7;
e. la categoria di inquadramento e la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto di apprendistato;
f. nel caso di inquadramento inferiore di 2 livelli, è previsto l’ inquadramento al livello intermedio per la seconda metà del periodo di apprendistato, nel caso di apprendisti assunti per l’acquisizione di quelle mansioni o funzioni comprese nel 6° liv. di inquadramento, l’ inquadramento e il trattamento economico saranno quelli del 7° liv. per la prima metà del periodo di apprendistato;
g. la retribuzione dell’apprendista (minimo contrattuale e indennità di contingenza) sarà quella prevista dal livello di inquadramento senza abbattimenti percentuali. Allo stesso si applicherà il C.I.A. del 20.11.2001 per quanto concerne il meccanismo del salario di ingresso e il meccanismo di Premio di Risultato;
h. il periodo lavorativo in qualità di apprendista è considerato valido ai fini della maturazione degli scatti di anzianità;
i. in caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato verrà computato ai fini dell’anzianità di servizio;
j. in deroga a quanto previsto dal vigente CCNL l’apprendista, in caso di malattia, avrà diritto ad un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda, cui avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, per un totale di 12 giorni annui;
k. Autogrill manterrà in servizio almeno il 70% dei lavoratori apprendisti il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. Al fine di tale computo sono esclusi i lavoratori dimessi, licenziati per giusta causa, che abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e coloro ai quali è stato risolto il rapporto di lavoro durante o alla scadenza del periodo di prova.
l. Nel caso di apprendisti con rapporto di lavoro part time, Autogrill assumerà esclusivamente lavoratori con contratti di lavoro di tipo orizzontale, verticale nella settimana o nel mese o misto.
In occasione dell’incontro informativo annuale Autogrill provvederà a fornire elementi di riscontro e verifica relativamente all’utilizzo dei rapporti di apprendistato attivati ai sensi del presente Accordo.
Nel Marzo 2006 le Parti convengono di incontrarsi in ogni caso al fine di verificare la congruità delle intese qui raggiunte in ordine al numero dei rapporti attivati.
Le OO. SS. Autogrill S.p.A.
Roma, 22.12.2004 |