VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 29.11.1997 presso il locale di Cosenza nord si sono incontrati:
per la società Autogrill S.p.A. il dott. Sergio Mercurio
per la Filcams-CGIL il Sig. V. Sacco
per la Fisascat-CISL il Sig. S. Blasi
per la Uiltucs-Uil il Sig. A. Verrino
per l’esame delle problematiche relative al mercato del lavoro nella provincia di Cosenza.
PREMESSO
- che la realtà occupazionale nella provincia di Cosenza e, più in generale nella Regione Calabria, abbisogna di iniziative concrete che tendano a ridurre il tasso di disoccupazione storicamente esistente ed il più alto sul territorio nazionale;
- che la società autogrill e le OO.SS. Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL ritengono necessarie attivare tutte le iniziative che possano contribuire a rendere tale realtà sempre meno penalizzante per i giovani disoccupati e per quanti altresì figurano essere iscritti nelle fasce deboli del mercato del lavoro;
- che la società Autogrill sta per effettuare l’apertura di un nuovo punto di vendita nell’area di servizio di Bisignano Est il quale in aggiunta ai lavoratori già presenti saranno impegnati a regime ulteriori 18-20 unità;
- che la stessa Autogrill è alla ricerca di ulteriori opportunità commerciali che ne possano consolidare, nella provincia, la presenza anche se è nel rispetto e per quanto disposto dall’anti-trust;
- che le parti ritengono utile applicare ogni strumento, anche di natura retributiva, affidato alla contrattazione territoriale, che contribuisce a favorire una nuova occupazione che diventi stabile nel tempo
Si conviene:
IN TEMA DI OCCUPAZIONE
1) L’inserimento dei nuovi assunti in autogrill, sul territorio provinciale avverrà tenendo conto:
- come da diritto di prelazione per legge, delle domande di lavoro dei disoccupati di lunga durata, dei lavoratori iscritti nelle categorie protette (Legge 2.4.68 n. 482) dei giovani alla ricerca della prima occupazione, degli ex-stagionali;
2) Le assunzioni avverranno anche con l’utilizzo di contratti di formazione e lavoro a n. 20 ore settimanali ed in deroga consensuale a quanto previsto dalla contrattazione integrativa aziendale, alla scadenza del periodo di formazione previsto al 24° mese saranno trasformati a tempo indeterminato non meno del 75% dei contratti stipulati.
La distribuzione dell’attività lavorativa dei part-time avverrà nel rispetto delle fasce orarie già individuate nel C.I.A. dagli accordi specifici e dalle intese siglate il 16.05.97, in sede regionale, riguardanti anche i lavoratori FULL-TIME, in materia di orario flessibile per periodi plurisettimanali, permessi frazionati e ferie programmate.
La società Autogrill, attiverà contratti aggiuntivi ai contratti di formazione e lavoro, a tempo determinato, oltre che nei casi previsti dalle leggi 230/62 e 18/78 anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 62 del C.C.N.L. Turismo, assumendo lavoratori appartenenti alle categorie protette, fasce deboli, ex-stagionali e sostituti malattia, a scomputo parziale degli oneri previsti dalle norme in materia di collocamento obbligatorio e delle riserve di legge.
Tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale e della consistenza dell’ investimento previsto su Bisignano e più in generale delle possibili ulteriori opportunità di realizzo di iniziative commerciali nella stessa provincia di Cosenza, al fine di consentire un giusto equilibrio tra costi e ricavi, le parti convengono che ad esclusione del personale già in forza:
- a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, con contratto di formazione e lavoro e con contratto a tempo determinato, per un periodo di 2 anni dall’assunzione (per i contratti di breve durata dalla prima assunzione) sia corrisposta una retribuzione globale complessiva determinata dalle voci e istituti specifici dal C.C.N.L. di settore nonché dagli eventuali effetti positivi derivanti dal meccanismo di salario variabile (C.I.A. dell’1.10.1996) con le modalità e regole in esso espressamente previste. A decorrere dal 25° mese di effettiva prestazione sarà corrisposto quanto previsto dalla collazione integrativa del 12.12.1988 art.20-21 alla voce premio di produzione – terzo elemento
Come da legge 553 del 1984, in caso di conferma, al lavoratore in contratto di formazione e lavoro il periodo di lavoro prestato sarà considerato anzianità di servizio.
Le parti concordano di procedere a verifiche periodiche sull’andamento commerciale del punto vendita di Bisignano Est impegnandosi altresì ad effettuare un analisi più complessiva, in incontri a cadenza semestrale, riguardante altri punti di vendita presenti nella provincia, per gli aspetti riferiti all’organizzazione del lavoro, organici e modalità di utilizzo dei contratti a termine e più in generale per una verifica del rispetto del presente verbale d’accordo.
IN MATERIA DI CESSIONE DEI PUNTI VENDITA
Per i prossimi due anni, nell’ambito territoriale così come dal presente accordo identificato, nelle occasioni di cessione d’azienda, definitiva o di affiliazione dei punti vendita attualmente gestiti in forma diretta dalla Soc. Autogrill, all’atto dell’apertura della procedura prevista dalla L.428/90, l’esame congiunto fra Autogrill, OO.SS. provinciali e società subentrante, potrà svilupparsi anche attraverso la verifica delle intese atte alla salvaguardia della base occupazionale, non escluso peraltro, ove compatibile, il ricorso a forme di mobilità parziale.
Letto,confermato e sottoscritto.
AUTOGRILL S.p.A. FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL |