Autogrill, Accordo Saronno passaggio ramo azienda non sottoscritto da Filcams |
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Decorrenza: 09/04/1998 |  |
Scadenza: |  |
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VERBALE DI ACCORDO
In data odierna, si sono incontrati in Saronno:
· la Soc. Autogrill S.p.A. rappresentata dai Sigg. S. De Marchi, A. Preanò e G. Sarli;
· la Soc. La Rotonda di Saronno rappresentata dal Dott. Mario Lazzaroni;
· la R.S.A. della Rotonda di Saronno assistita dalle OO.SS. Territoriali rappresentata dai Sigg. Pregnolato (FILCAMS-CGIL), e Carignani e Soffritti (FISASCAT-CISL).
al fine di esperire l’esame congiunto previsto dalla procedura sindacale di cui aIl’ art. 47 legge n. 428/90 riferito alla possibile acquisizione del complesso aziendale esercente l’attività di ristorazione e somministrazione di Cibi e bevande con market, privativa tabacchi e rivendita giornali sito in Saronno. Via Luigi Lazzaroni n. 25, della Società La Rotonda di Saronno S.p.A. dalla Società Autogrill S.p.A a decorrere presumibilmente dalla metà di Settembre 1998
Nel corso degli incontri, sia l'Autogrill S.p.A. che La Rotonda di Saronno S.p.A. hanno illustrato le motivazioni che sono alla base della vicenda traslativa in oggetto, in particolare la Soc. Autogrill ha comunicato essere proprio obiettivo quello di procedere ad una precisa e puntuale valutazione tendente a determinare le condizioni oggettive per un rilancio commerciale ed economico del punto di vendita.
Ciò necessariamente potrà e dovrà avvenire attraverso interventi mirati ad ampliare e/o migliorare l’offerta di prodotti ai nostri clienti passando anche attraverso interventi di investimento in strutture e risorse.
Quanto sopra passando attraverso una completa rivisitazione del Lay-out con una razionalizzazione degli spazi mediante l’inserimento di moderne formule di ristorazione/somministrazione patrimonio del portafoglio prodotti di Autogrill, nell’ottica di invertire il trend negativo di questi ultimi anni e riportare il conto economico del punto di vendita a più positive risultanze
Alla luce di quanto sopra, ai fini del trasferimento del personale le parti hanno convenuto quanto segue:
- tutti i rapporti di lavoro con la Società La Rotonda di Saronno saranno risolti consensualmente, con dispensa reciproca di preavviso, alla data di acquisizione del complesso aziendale di cui sopra, con l’erogazione ai lavoratori delle competenze di rapporto e di fine rapporto;
- è previsto e concordato che entro tale data vengano sottoscritti verbali individuali di conciliazione dì cui all’allegato (1), liberando la Soc. La Rotonda di Saronno da qualsiasi obbligazione relativa al pregresso rapporto di lavoro e alla Sua risoluzione con espressa riserva riguardo al controllo dei conteggi delle competenze di rapporto e di fine rapporto;
- dopo la cessazione del rapporto di lavoro intercorrente con la Società La Rotonda di Saronno i lavoratori di cui all’elenco allegato (2) al presente accordo, saranno assunti ex novo dalla Società Autogrill S.p.A., fermo restando l'attuale inquadramento, la sede di lavoro e la retribuzione annua lorda, a decorrere dalla data di acquisizione del complesso aziendale succitato;
- la Società Autogrill S.p.A applicherà a tutti i dipendenti assunti il C.C.N.L. Pubblici Esercizi e il Contratto Integrativo Aziendale della Divisione Urbana sia per la parte economica che normativa che sostituisce gli attuali trattamenti in atto. Pertanto la retribuzione individuale di ogni singolo ex collaboratore della Società La Rotonda di Saronno interessato, sarà ridistribuita secondo la struttura retributiva oggi in essere per i lavoratori Autogrill Divisione Urbana, fermo restando il numero ed il valore degli scatti ad oggi maturati da ogni singolo lavoratore.
Verrà inoltre considerata non assorbibile una quota di retribuzione pari a Lit. 130.000 lorde mensili (riproporzionate in funzione delle ore contrattuali per i P.T.) che sarà ripartita tra il Premio Produttività della Divisione Urbana pari a Lit. 720.000 lorde annue suddiviso in dodici mensilità sempre riproporzionate in funzione delle ore contrattuali per i P.T. ed il superminimo non assorbibile
La differenza, a completamento della retribuzione di ogni singolo lavoratore, verrà inserita come superminimo individuale che sarà considerato assorbibile a tutti gli effetti, ivi compresi gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali.
- inoltre in aggiunta a quanto sopra verrà applicato il Premio di Risultato previsto dal C.I.A. del 1.10.1996 inizialmente limitatamente a quanto riferito alla redditività Aziendale e Divisionale Urbana purché ovviamente vengano raggiunti i parametri previsti; e successivamente in base a quanto previsto dall’art.12 del premio di risultato.
- l’organizzazione del lavoro, turni, riposi, distribuzione settimanale dell’orario di lavoro, pause mensa, ferie ecc. presso il punto dì vendita succitato saranno transitoriamente quelli in vigore e a tal proposito le parti si impegnano a ricercare, al fine di favorire e rendere possibili gli obiettivi citati in premessa di rilancio commerciale ed economico del punto vendita attraverso una sempre migliore e mirata organizzazione tendente al soddisfacimento delle esigenze del Cliente, soluzioni organizzative, anche attraverso positivi momenti di dialogo tra Direzione e R.S.A a ciò espressamente finalizzati. Una organizzazione del lavoro quindi più rispondente ai criteri organizzativi e gestionali propri dell’Autogrill S.p.A., orientati in un ottica di prestazione pluriservizio con l’obiettivo primario di garantire un adeguato livello di servizio alla clientela. Per questa finalità tutti i lavoratori potranno essere interessati ad opportune attività di formazione;
- le attività amministrative saranno svolte presso la sede della società Autogrill di Via Caldera 21 a Milano;
- la Società Autogrill si impegna ad esaminare eventuali richieste individuali dei lavoratori di cui all’allegato elenco che intendessero trasferirsi in altri punti di vendita della Società
Il presente accordo vale anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 2112 c.c. così come modificato dall’art. 47 legge 428/90.
Le parti con la Sottoscrizione del presente accordo, si danno atto di aver esperito l’esame congiunto di cui aIl’ art. 47 legge 428/90 dandosi inoltre atto di aver esaminato le questioni relative ai dipendenti della Società La Rotonda di Saronno, anche ai sensi delle norme succitate
Letto, confermato e sottoscritto.
AUTOGRILL s.p.a. LA ROTONDA DI OO.SS. R.S.A.
SARONNO S.p.A.
DICHIARAZIONE
La Filcams-Cgil, non condividendo l’accordo nei termini sopra riportati, dichiara la propria contrarietà e pertanto non lo sottoscrive.
FILCAMS-CGIL VARESE
Saronno, 4.09.1998
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE
VARESE
Sottocommissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie Individuali di lavoro - Varese - (Delibera Commissione del 10.01.1995).
Rep. n ………
PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE
Addì alle ore nell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Varese, dinnanzi alla Sottocommissione Provinciale costituita giusta delibera del 10.01.1995 della Commissione Provinciale costituita con decreto n. 40 del 15 Gennaio 1974 dal Direttore delI’U.P.L.M.O. di Varese secondo il dettato dell’art. 410 del c.p.c. comma 5°, così individuata:
Sig. PRESIDENTE
Sig. RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI
Sig. RAPPRESENTANTE DEI DATORI Dl LAVORO
Sono comparsi i seguenti Signori:
…………Società La Rotonda di Saronno S.p.A., il Dott. Lazzaroni
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Altri accordi della stessa azienda:
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 | Autogrill, Accordo Conferimento d'azienda a Sirea, 14/6/84 |
 | Autogrill, Accordo su Organizzazione del lavoro Somaglia . . . |
 | Autogrill accordo Giovi Ovest |
 | Autogrill, Accordo Bologna, 13/12/2000 |
 | Autogrill, Accordo Valtrompia S. |
 | Autogrill, Accordo Acquisizione Ciao, Spizzico e Alemagna. . . |
 | Autogrill, Accordo Casilina Interna, 1/07/1997 |
 | Autogrill, Accordo Cosenza Nord |
 | Autogrill, Verbale di conciliazione su permessi elettoral. . . |
 | Autogrill, Accordo Spizzico Via S.gottardo |
 | Autogrill, Accordo Chianti |
 | Autogill, Accordo Stura Ovest |
 | Autogrill Chianti, Ferie estive, 1999 |
 | Autogrill, Accordo, Ferrara, 17/06/1999 |
 | Autogrill, Accordo Romanina |
 | Autogrill, Verbale di Riunione, Milano |
 | Autogrill, Accordo su proroga contratti a termine Limena,. . . |
 | Autogrill, Accordo su assunzioni part-time Limena, Padova. . . |
 | Autogrill, Accordo Ghedi Ovest |
 | Autogrill, Accordo S.Giacomo Nord, 1/07/1997 |
 | Autogrill, Accordo Somaglia Ovest |
 | Autogrill Riunione, Sebino |
 | Autogrill, Accordo Montealto Sud, 1/07/1997 |
 | Autogrill, Accordo Saronno passaggio ramo azienda non sot. . . |
 | Autogrill, Accordo su part-time Somaglia Ovest, Lodi, 3/0. . . |
 | Autogrill, Accordo su cessione ramo d'azienda, Milano, 5/. . . |
 | Autogrill, Accordo Somaglia Ovest |
 | Autogrill, Accordo Cosenza Est |
 | Autogrill, Accordo Montealto Nord, 1/07/1997 |
 | Autogrill, Ipotesi di Accordo rinnovo CIA, 20/11/2001 |
 | Autogrill, Accordo su part-time Tesina Sud, Vicenza, 11/0. . . |
 | Autogrill, Accordo Cologno Monzese |
 | Autogrill, Accordo Somaglia Est |
 | Autogrill, Accordo Somaglia Ovest |
 | Autogrill, Accordo su part-time, Padova, 10/01/1997 |
 | Autogrill, accordoTerni |
 | Autogrill, Accordo Stura W, Belforte Monferrato, 28/05/1999 |
 | Autogrill, Accordo Pisana, Roma, 26/02/1998 |
 | Autogrill, Accordo Somaglia Ovest |
 | Autogrill, Accordo Ghedi Est |
 | Autogrill, Accordo Tremestieri, 1/07/1997 |
 | Autogrill, Accordo su assunzioni part-time Limena, Padova. . . |
 | Autogrill - Accordo Apprendistato 22-12-2004 |
 | Autogrill-AccordoProgetto Formazione continua 26/01/2005 |
 | Autogrill - Piattaforma rinnovo CIA, |
 | Autogrill - Verbale di riunione 31 maggio 2005 |
 | Autogrill - Verbale Accordo CIGS 28/6/2006 |
 | Autogrill - Verbale di Accordo 8 giugno 2006 (San Babila . . . |
 | Autogrill - integrazione al Verbale di Accordo dell'8 giu. . . |
 | Autogrill - Verbale di Accordo 8 giugno 2006 |
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