Autogrill, Accordo su part-time Somaglia Ovest, Lodi, 3/07/1997

Decorrenza: 07/03/1997
Scadenza:

Somaglia, 3 luglio 1997
      In data odierna tra Autogrill S.p.A., presente con i Sigg. Lucchini, Liguori e la R.S.U. di Somaglia Ovest presente con i Sigg. Chiesa, Fiorani e Lucchini assistita dalla FILCAMS CGIL di Lodi presente con il Sig. Vicedomini, si è addivenuti al presente accordo in tema di personale ad orario ridotto.

      Premesso che:

      - In data 1 Ottobre 1996 Autogrill S.p.A. e le OO.SS. nazionali di settore con accordo integrativo hanno inteso disciplinare la materia in questione, tenendo conto:

      a) Dell’art. 51 del vigente CCNL Turismo P.E.;

      b) Della sentenza della Corte Costituzionale n. 210 dell’1.05.1992;

      c) Dell’art. 5 della Legge 19.12.1993 n. 863.

      Considerato che il lavoro a tempo parziale:

      - Si è dimostrato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche in funzione della salvaguardia delle risorse occupazionali che le Parti considerano prioritarie.

      - Ha risposto in termini di adeguatezza di risorse impegnate e da impegnarsi in rapporto alla variabilità di flussi e delle esigenze della clientela, la cui soddisfazione è impegno ed obiettivo primario della missione Autogrill.

      - Ha consentito di dare risposta positiva ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati, e deve realizzarsi garantendo al lavoratore un orario di lavoro individuale in forma programmata e quindi predeterminata.

      Considerato altresì che:

      nel punto vendita di Somaglia Ovest l’attività si articola nei seguenti settori Bar – Market S.S. – Cucina – Fattorini, le cui necessità variano in relazione ai diversi flussi di clientela ed alle esigenze commerciali;

      Tutto ciò premesso si è concordato quanto segue:

      - La premessa fa parte dell’accordo;

      - Le parti vista la variabilità dei flussi di clientela presenti all’ interno del punto vendita al fine di conseguire un’equa distribuzione dei carichi di lavoro e nell’ottica di fornire un servizio alla clientela qualitativamente adeguata, concordano sull’inserimento dei lavoratori a tempo parziale nel sistema di turni avvicendati proprio della struttura organizzativa del punto di vendita ed individuano nell’ambito dei turni APERTURA, CHIUSURA, NOTTE le seguenti fasce orarie relative al locale di Somaglia O.:


      Settori
      Fasce
      Apertura
      Chiusura
      Notte
      Bar5-9; 6-10

      7-11;8-12

      13-17; 14-18

      17-21;

      18,30-22,30

      22,30-2,30
      Market 8-12; 7-1113-17; 15-19

      16-20; 18-22

      19-23; 17-21

      22,30-2,30
      S/S – Cucina8-12; 12-1813-17

      18,30-22,30;

      19-23; 20-24

      Fattorini 9-1313-17; 18,30-22,30

      15-19; 20-24

      22,30-2,30
      Per il Bar viene precisato: la fascia oraria 5-9 viene utilizzata il 1° sabato di ogni mese ed in occasione di esodi massicci, manifestazioni sportive o spettacoli in genere.

      Per i fattorini la fascia 18,30-22,30 può essere sostituita dalla fascia 19-23; in questa ipotesi non verrà utilizzata contemporaneamente, la fascia precedente.

      Le fasce orarie sopra individuate saranno inserite nella lettera di assunzione di ciascun lavoratore da assumere.

      Per i lavoratori già in forza, assunti con contratto individuale a tempo parziale, le fasce sopra riportate sono da considerare parte integrante della loro originaria lettera di assunzione, limitatamente alla parte concernente la distribuzione dell’orario di lavoro.

      Si precisa altresì che altre e diverse fasce orarie, anche su richiesta dello stesso lavoratore part-time, potranno comunque essere effettuate dai dipendenti in via eccezionale, dietro loro consenso esplicito e preventivo.

      L’orario di lavoro di tutti i lavoratori part-time verrà comunicato, a cura della Direzione del locale, con cadenza quindicinale. Successivamente gli orari verranno esposti settimanalmente abbracciando sempre, però, un periodo di tempo non inferiore alle due settimane.

      E’ possibile anche l’utilizzo di lavoratori P.T. in verticale (turni di 8 ore) quando sia organizzativamente compatibile con le esigenze operative: ciò vale in particolare per il turno notturno ove le opportunità di utilizzo di orario verticale, manifestatesi anche in aree operative diverse da quelle abituali, consentano il ricorso a tale forma.

Le parti si danno atto che in presenza di cambiamenti di situazioni, che abbiano riflessi sulle fasce di utilizzo dei P.T. per mutati fatti commerciali, si ritroveranno al fine di fissare fasce orarie più rispondenti alle nuove situazioni.


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