Tesina, 11.03.1997
VERBALE DI ACCORDO
In data odierna tra Autogrill SpA rappresentata dai Sigg. D’Ottavio e Zoppello e le RSU del punto di vendita di Tesina Sud assistita dai Sigg. Vaidanis della Fisascat-CISL Vicenza delle OO.SS. Provinciali si è giunti al seguente accordo in materia di lavoro a tempo parziale:
PREMESSO CHE
- in data 1° Ottobre 1996 la Soc. Autogrill e le associazioni nazionali di settore, con accordo integrativo hanno inteso disciplinare la materia in questione, tenuto 1°) dell’art. 51 del vigente CCNL; 2°) della sentenza “210” dell’11 Maggio 1992; 3°) dell’art. 5 della Legge 863/84
Considerato che il lavoro a tempo parziale:
- si è dimostrato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, anche a salvaguardia di esigenze occupazionali che le parti considerano prioritarie,
- ha risposto intermini di adeguatezza di risposte impegnate e da impegnarsi in rapporto alla variabilità dei flussi e delle esigenze della clientela, la cui soddisfazione è impegno ed obiettivo primario della missione di Autogrill,
- ha consentito di dare risposta positiva ad esigenze dei lavoratori, anche occupati.
Considerato altresì che:
nel Grill di Tesina l’attività si articola nei seguenti settori: bar, market, tavola calda, etc. le cui necessità organizzative variano in relazione ai diversi flussi della clientela e alle diverse esigenze commerciali
Tutto ciò premesso le parti concordano:
che nel punto vendita di Tesina si individuano le seguenti fasce orarie per settore e per turno di lavoro:
Bar/Market 22-02 06-10 14-18
01-05 08-12 17-21
Market/Cassa Centrale 1° turno 2° turno 3° turno
Bar/Snack/Spizzico 1° turno 2° turno 3° turno
Self Service 1° turno 2° turno 3° turno
Tavola Calda 07-11 17-21
08-12 18-22
22-02 11,30-15,30
01-05 12-16
In tal modo le parti intendo il lavoratore Part-Time parte integrante dell’ ;organizzazione del lavoro la quale prevede un sistema di turni avvicendati.
Le fasce orarie sopra individuate saranno riportate anche nella lettera di assunzione di ciascun lavoratore da inserire.
Per i lavoratori già in forza, assunti con contratto individuale a tempo parziale, le fasce sopra riportate saranno attribuite ai singoli lavoratori operanti nei vari settori mediante sottoscrizione del presente accordo.
Diverse altre fasce orarie potranno essere eseguite dai lavoratori Part-Time con il loro consenso.
Si concorda inoltre di ricorrere a fasce alternative e integrative rispetto a quelle standard che compiano turni di servizio diversi per programmazione di orario.
Si conviene inoltre che nel caso di prestazione lavorativa anche temporanea di un Part-Time, in un settore diverso a quello di appartenenza, tale lavoratore osserverà le fasce orarie previste nel settore di nuova destinazione.
Anche in tal caso sarà richiesto l’assenso preventivo. Al lavoratore a tempo parziale sarà comunicato, anticipatamente allo svolgimento del turno, un programma di lavoro minimo quindicinale.
Le signore ...omississ... non faranno il turno notturno se non con il loro espresso consenso.
AUTOGRILL I LAVORATORI PART-TIME
LE OO.SS. FISASCAT
LA R.S.A. |