Padova, 10.01.1997
VERBALE DI ACCORDO
In data odierna tra Autogrill S.p.A rappresentata dai Sigg. S. DE MARCHI, R. CAVALLARO, M. CHIANDOTTO e le R.SA. del punto di vendita sito all'interno del C.C. “Giotto” assistita dai Sigg. BALDIN E DE BENETTI delle OO.SS. provinciali si è giunti al seguente accordo in materia di lavoro a tempo parziale:
PREMESSO CHE
in data 1° Ottobre 1996 la Società Autogrill e le associazioni nazionali di settore, con accordo integrativo hanno inteso disciplinare la materia in questione. tenuto conto 1 dell’art. 51 del vigente C.C.N.L; 2 della sentenza “210” dell’11 Maggio 1992; 3 dell’art. 5 della Legge 883/84
considerato che il lavoro a tempo parziale:
si è dimostrato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche a salvaguardia di esigenze occupazionali che le parti considerano prioritarie,
ha risposto in termini di adeguatezza di risorse impegnate e da impegnarsi in rapporto alla variabilità dei flussi e delle esigenze della clientela, la cui soddisfazione è impegno ed obiettivo primario della missione di Autogrill,
ha consentito di dare risposta positiva ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati, e deve realizzarsi garantendo al lavoratore un orario di lavoro individuale in forma programmata e quindi predeterminata.
Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:
la premessa fa parte dell’accordo
le parti vista la variabilità dei flussi di clientela presenti all’ interno del Centro Commerciale e di conseguenza all’interno del Punto di Vendita, al fine di conseguire un’equa distribuzione dei carichi di lavoro e nell’ottica di fornire un servizio alla clientela qualitativamente adeguato, concordano sull’inserimento dei lavoratori a tempo parziale nel sistema di turni avvicendati proprio della struttura organizzativa del Punto di Vendita ed individuano nell’ambito dei turni APERTURA CENTRALE, CHIUSURA, le seguenti fasce orarie:
APERTURA dalle 08.00 alle 16.00 – Fasce Part-Time 08.00-12.00/09.00-13.00
10.00-14.00/10.30-14.30
CENTRALE dalle 11.00 alle 19.00 - Fasce Part-Time 12.00-16.00/12.30-16.30
13.00-17.00
CHIUSURA dalle 13.30 alle 21.30 Fasce Part-Time 16.00-20.00/17.30-21.30
Le fasce sopra individuate saranno parte integrante delle lettere di assunzione dei lavoratori da inserire, mentre, per i lavoratori già in forza assunti con contratto individuale a tempo parziale, le fasce sopra riportate saranno attribuite mediante la sottoscrizione del presente accordo.
Diverse fasce orarie potranno essere eseguite dai lavoratori Part-Time previo loro esplicito consenso.
Ai lavoratori a tempo parziale sarà comunicato anticipatamente allo svolgimento del turno un programma di lavoro quindicinale.
Le parti concordano inoltre di depositare il presente accordo presso l’ ispettorato Provinciale del Lavoro di Padova.
Letto, confermato e sottoscritto.
Autogrill S.p.A. Le R.S.A. Per le OO.SS. I Lavoratori P.T. |