Terni 1 dicembre 1997
Si sono incontrati in data odierna presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Terni la Soc. Autogrill S.p.A. rappresentata dai sigg. Frigeri, Valenti, la Soc. Snack Spot S.a.s. di Nicola Rauseo e C. rappresentata dal sig. Rauseo Nicola, la R.S.A. ed i lavoratori del punto di vendita di Giove O. assistita dai rappresentanti sindacali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL sig.ri Favetta, Pellegrini.
PREMESSO CHE
1) la R.S.A. del punto di vendita di Giove Ovest e le relative strutture territoriali sindacali, con lettera del 12.11.1997 sono state informate che la Soc. Autogrill S.p.A., per effetto della decisione che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso a tutela della concorrenza medesima, cederà il 31.12.1997, alla Soc. Snack Spot S.a.s di Rauseo Nicola e C. il ramo d’azienda costituito dall’esercizio dì bar e ristorante sito nella medesima area di servizio di Giove Ovest, ivi compresa la concessione commerciale.
2) le parti in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 428/90 e dall’art.2112 c.c. hanno stabilito che i rapporti di lavoro del personale in organico saranno regolati anche ai sensi dell’art. 47 della medesima legge.
tutto ciò premesso
le parti dopo ampia ed articolata discussione hanno convenuto sui seguenti punti di accordo:
1) L’esercizio di Giove Ovest passerà dalla gestione Autogrill alla gestione Snack Spot S.a.s. alla data del 31.12.1997;
2) Il rapporto di lavoro intercorso tra la Soc. Autogrill ed i lavoratori Bani, Bergantili, Cappelletti, Corvi, Dotti, Di Agabito, Dominici, Freddano, Moriconi, Paganino, Sergi, Pierbattisti, Sinolfi, Bellezza, Pucci continua a far data dal 01.01.98 con la soc. Snack Spot S.a.s..
3) I lavoratori consentono la liberazione della Soc. Autogrill dalle obbligazioni derivanti dall’intercorso rapporto di lavoro. Pertanto la Soc. Autogrill corrisponderà quanto loro spettante per retribuzione, indennità di anzianità, ratei di mensilità aggiuntive, lavoro straordinario notturno e festivo, ferie e festività e tutte le competenze relative all’intercorso rapporto di lavoro;
4) La soc. Snack Spot S.a.s. dal canto suo riconoscerà ai lavoratori tutti gli scatti maturati con la Soc. Autogrill al 31.12.1997
5) I lavoratori saranno reinseriti negli assetti organizzativi e funzionali propri delta Soc. Snack Spot S.a.s. tanto da omogeneizzare le attività e le mansioni dei Lavoratori stessi ai sistemi di gestione propri. A tal fine Il sig. Rauseo Nicola in qualità di amministratore della società sopra richiamata dichiara e si impegna a:
a) applicare le disposizioni contenute all’interno della legge 300 dal 20.05.1970, statuto dei lavoratori, sul punto di vendita di Giove Ovest, anche qualora in futuro non dovessero esistere presupposti di minimi numerici previsti dalla legge stessa.
b) riconoscere l’interlocuzione sindacale attualmente esistente e così individuata stabilendo che a tal fine potranno essere utilizzate numero 45 ore annue globali da parte dei rappresentanti della R.S.A. del punto di vendita per lo svolgimento della relativa attività.
c) non effettuare alcun trasferimento di personale ad eventuali altre unità produttive senza il preventivo assenso dei lavoratori interessati.
6) Relativamente alla parte retributiva, la Soc. Snack Spot S.a.s. garantirà dal 1.1.98 la retribuzione globale lorda acquisita dai lavoratori presso la Soc. Autogrill S.p.A. alla data del 31.12.1997
7) La Soc. Autogrill dichiara che i lavoratori Placidi, Santelli e Lanari resteranno alle sue dipendenze presso altri punti di vendita.
Letto, confermato e sottoscritto
AUTOGRILL S.p.A. Snack Spot S.a.s. OO.SS I lavoratori .
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO TERNI
Il giorno 1 dicembre 1997 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Terni i sigg. Frigeni e Valenti in rappresentanza della soc. Autogrill S.p.A. ed i sigg. Favetta e Pellegrini in rappresentanza della FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL circa il premio di produttività anno 1997 concordano quanto segue: in merito al premio di produttività oggetto dell’accordo integrativo aziendale, le parti pur riconoscendo che in base alle intese attualmente esistenti ai lavoratori di Giove Ovest non spetterebbe alcuna corresponsione aggiuntiva di emolumenti (art. 13 del C.I.A.), consapevoli comunque che l’intera materia è oggetto della programmata verifica, si impegnano ad estendere eccezionalmente anche ai lavoratori di Giove Ovest oggetto dell’odierno trasferimento, tutte le decisioni eventualmente scaturenti dalla verifica stessa. |