1. Il punto di vendita di Pisana interna passerà dalla gestione attuale Autogrill S.p.A. alla gestione M.A.R.A. s.n.c. in data 10.03.1998.
2. Il rapporto di lavoro intercorso tra la società Autogrill S.p.A. ed i lavoratori Antoniozzi, Arru, Bonelli, Cappellaro, Caprio, Carfora, Conte, Dello lacono, Di Carlo, Di Giacomo, Leonardis, Lori, Marcellinaro, Nazzaro, Pacifico, Perri, Ricciardi, Sebastiani, Sigismondi, Solas, si intende di comune accordo risolto alla data del 10.03.1998 con reciproca dispensa delle parti per ogni obbligo attinente li preavviso.
3. In virtù della predetta risoluzione del rapporto di lavoro ai lavoratori sopra citati verranno corrisposte dalla società Autogrill S.p.A. tutte le competenze di rapporto e di fine rapporto compreso ogni altro sospeso maturato alla data del 10.03.1998.
4. Tutti i dipendenti citati al punto 2, nell'accettare le corresponsioni economiche di cui al punto 3, in via di saldo stralcio e transazione definitiva di quanto loro spettante per indennità di anzianità, diverso inquadramento, retribuzioni, ratei di mensilità aggiuntive, lavoro straordinario notturno e festivo, ferie e festività non godute, compensi sostitutivi di premi di produzione e/o anzianità, dichiarano di ritenersi facitati dalla società Autogrill S.p.A., facendo salvi eventuali errori di conteggi, per ogni diritto maturato alla data de 10.03.1998 e, di rinunziare comunque ad ogni ulteriore pretesa per i titoli di cui sopra e per ogni altro titolo, anche non menzionato, comunque connesso all’intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione. Tali competenze verranno versate ai lavoratori dalla società ; Autogrill S.p.A. entro il così come previsto a norma di legge e di contratto.
5. La società M.A.R.A. s.n.c. assumerà alle proprie dipendenze, mediante passaggio diretto ed immediato e senza l’osservanza del periodo di prova, i lavoratori a far data dal 10.03.1998, riconoscendo loro l’ anzianità convenzionale valida ai fini del preavviso e della decorrenza degli scatti di anzianità pari a quella dai medesimi maturata con la società Autogrill S.p.A. a tutto il 10.03.98.
6. Relativamente alla parte retributiva, la società M.A.R.A. s.n.c. garantirà fino dalla data di assunzione la retribuzione globale lorda acquisita presso la società Autogrill S.p.A. alla data del febbraio 1998. La società M.A.R.A. s.n.c. si impegna inoltre a mantenere continue e costanti relazioni con le OO.SS. presenti all’interno del punto di vendita, ed ad incentivare un corretto sviluppo di tutta l’attività sindacale connessa. Inoltre la stessa dichiara che applicherà le disposizioni della Legge 300 del 20.05.1970. anche qualora in futuro non dovessero esistere i presupposti numerici previsti dalla legge stessa.
7. lavoratori verranno reinseriti negli assetti organizzativi e funzionali propri della società M.A.R.A. s.n.c., tanto da omogenizzare le attività e le mansioni dei nuovi assunti ai sistemi di gestione esistenti nella società M.A.R.A. s.n.c. stessa.
8. Nell’accettare i termini di cui sopra i dipendenti menzionati al punto 2 dichiarano di rinunciare espressamente a far valere, ora ed in futuro, ogni pretesa unicità del rapporto di lavoro sotto il profilo dell’art. 2112 c.c. e separatamente rinunciano a rivendicare i diritti degli artt. 2103 e 2120 c.c. nell’ipotesi connessa ad attività prestata alle dipendenze della società Autogrill S.p.A. a tutto il 10.03.1998.
9. I lavoratori indicati al punto 2 dichiarano di liberare la società M.AR.A. s.n.c. da ogni obbligazione dedotta deducenda o deducibile anteriore alla data del subentro.