OGGETTO: PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE
Repertorio n. …………………………………….. del ………………………………………………….
Addì 23 Luglio 1996 alle ore 12.30 sono comparsi nell’Ufficio del Lavoro di Brescia dinnanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione, istituito con decreto n. 200 del 23.01.1974 dal Diret-tore dell’U.P.L.M.O. di Brescia, ai sensi dell’art. 430 del C.P.C., e così composta:
Sig …………………………………………………PRESIDENTE
Sig …………………………………………………RAPPRESENTANTE DEI DATORI LAVORO
Sig …………………………………………………RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
I seguenti Signori:
- Dott. C. Lucchini e G. Campisi per la Soc. AUTOGRILL S.p.A.
- i lavoratori: Rossi Maddalena, Beschi Marco, Dander Mario, Monizza Gianfranco, Lavacca Rosanna, Norberti Emanuela e Cirelli Giuliana;
- per le OO.SS. Sig.ra Bonometti (FILCAMS-CGIL), Sig. Maestrelli (UILTUCS-UIL);
per la discussione della vertenza promossa dai lavoratori nei confronti dell’ impresa sopra citata e avendo per oggetto: passaggio di gestione del locale GHEDI EST (BS) da AUTOGRILL S.p.A. a Soc. POSTA S.a.s..
Dopo ampia discussione e dopo aver esaminato tutti gli elementi di fatto e le ragioni che le parti hanno adottato, la Commissione da atto che le parti stesse hanno raggiunto l’accordo sulle seguenti basi:
Premesso che:
- la Autogrill S.p.A. si e’ impegnata a cedere la gestione dell’Autobar di Ghedi Est alla Ditta POSTA S.a.s. di Canali Ettore & C. al termine del 23.07.1996;
- la Ditta POSTA S.a.s. si e’ a sua volta impegnata ad acqui-sire la gestione dell’Autobar di Ghedi Est a partire dal 24.07.1996;
- la ditta POSTA S.a.s. e la Soc. Autogrill S.p.A., ai sensi dell’art. 47 della legge 428/90 hanno esaminato, congiunta-mente ai dipendenti dell’Autobar di Ghedi Est assistiti dalle OO.SS. territoriali di Brescia le tematiche giuridi-che, economiche e sociali connesse a tale cessione, pervenendo in data 8.07.1996 ad un accordo sindacale;
- i lavoratori dell’Autobar di Ghedi Est mediante le OO.SS., hanno manifestato l’interesse a vedersi liquidato il T.F.R. maturato a tutto il 23.07.1996;
- la Autogrill S.p.A. si e’ dichiarata disponibile a liquidare direttamente ai lavoratori il T.F.R. e le competenze da ciascuno maturate a tutto il 23.07.1996;
- con il presente atto le parti intendono regolare i reciproci rapporti onde prevenire qualsiasi futura controversia, in particolare sovrapponendo la presente disciplina contrat-tuale ad ogni possibile diversa applicazione degli art. 2103, 2111, 2112 e 2120 c.c.
Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) L’accordo sindacale sottoscritto l’8.07.1996 di cui in premessa, viene richiamato a formare parte integrante della presente conciliazione.
3) Il rapporto di lavoro intercorso tra i Sigg. Rossi Maddalena, Beschi Marco, Dander Mario, Monizza Gianfranco, Lavacca Rosanna, Norberti Emanuela, Cirelli Giuliana e l’Autogrill S.p.A. si intende di comune accordo risolto al 23.07.1996 con reciproca dispensa da ogni obbligo attinente il preavviso.
4) In virtù della predetta risoluzione ai Sigg. Rossi Maddalena, Beschi Manco, Dander Mario, Monizza Gianfranco, Lavacca Rosanna, Norberti Emanuela e Cirelli Giuliana verranno corrisposte dalla Autogrill S.p.A. entro l’8.09.1996 le competenze del rapporto e fine rapporto (T.F.R.), compreso ogni altro sospeso, maturate a tutto il 23.07.1996.
5) I Sigg. Rossi Maddalena, Beschi Marco, Dander Mario, Monizza Gianfranco, Lavacca Rosanna, Norberti Emanuela e Cirel Giuliana nell’accettare le corresponsioni economiche, di cui al punto 4) in via di saldo, stralcio e transazione definitiva di quanto loro spettante per indennità di anzianità, diverso inquadramento, retribuzioni, ratei di mensilità aggiuntive, lavoro straordinario, notturno e/o festivo, compensi sostitutivi, premi di produzione e/o anzianità dichiarano di ritenersi tacitati dalla Autogrill S.p.A. per ogni diritto maturato alla data del 23.07.1996 e di rinunziare comunque ad ogni ulteriore pretesa per i titoli di cui sopra e per ogni altro titolo anche non menzionato comunque connesso all’intercorso rapporto di lavoro e la sua risoluzione con riserva di verifica della parte economica e normativa applicata
6) Dal canto suo la ditta POSTA S.a.s. si impegna ad assumere ex novo alle proprie dipendenze senza osservanza del periodo di prova, i Sigg. Rossi Maddalena, Beschi Marco, Dander Mario, Monizza Gianfranco, Lavacca Rosanna, Norberti Emanuela e Cirelli Giuliana a far data dal 24.07.1996 presso l’Autobar di Ghedi Est garantendo la retribuzione globale lorda acquisita al 23.07.1996.
7) Nell’accettare i termini di cui sopra, i Sigg. Rossi Maddalena, Beschi Marco, Dander Mario, Monizza Gianfranco, Lavacca Rosanna, Norberti Emanuela e Cirelli Giuliana dichiarano di rinunciare espressamente a far valere, ora ed in futuri ogni pretesa unicità di rapporto di lavoro sotto il profilo dell’art. 2112 c.c. e separatamente rinunciano a rivendicare i diritti di cui all’art. 2103 e 2120 c.c. in ipotesi connessi con l’attività prestata alle dipendenze della Autogrill S.p.A. a tutto il 23.07.1996
8) Con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione le parti si danno reciprocamente atto dell’estinzione totale della controversia a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge e/o di contratti e di accordi individuali collettivi
9) Tale verbale viene confermato e sottoscritto dalle parti avanti l’U.P.L.M.O. competente.
La commissione dichiara pertanto definita la vertenza.
Letto,confermato e sottoscritto.
AUTOGRILL S.p.A. DITTA POSTA S.a.S
…………… ……………………..
………….. ……………………..
I LAVORATORI LE OO.SS. BRESCIA
…………………. ………………………..
………………… ……………………….
CERTIFICAZIONE. Il presidente della commissione, come sopra costituita, certifica, dopo aver proceduto alle identificazioni, che le sottoscrizioni delle parti sono autografe.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
……………………………………… |