Conad del Tirreno, Accordo integrazione CIA unità locali Toscana, 20/10/2005

Decorrenza: 07/01/2005
Scadenza: 12/31/2009

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE CONAD DEL TIRRENO s.c.a.r.l. per le unità locali della Toscana

Addì 20 ottobre 2005 presso la sede di Conad del Tirreno in Pistoia Via Fonda n. 4 zona Ind.le di S. Agostino le parti:
- Conad del Tirreno s.c.a.r.l. rappresentata dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione Sig. Ferrini Silvano, dall’Amministratore Delegato Rag. Baldi Ugo, dal Direttore Risorse Umane Dr. Carlo Aiuti, assistiti dal Sig. Innocenti Osvaldo e dalla Dott.ssa Maristella Di Raddo;
n La Rappresentanza Sindacale Unitaria della U.L. di Altopascio Via del Callone dei Sigg.: Santoro Nicola;
n La Rappresentanza Sindacale Aziendale della sede di Pistoia Via Fonda – Via Niccolò Tommaseo n. 27 e di Altopascio Via del Callone: per la Filcams-Cgil rispettivamente i Sigg.: Biagianti Aleandro -Tabino Giuseppe – Vannucci Carlo; per la Fisascat-Cisl rispettivamente i Sigg:. Marini Luciano – Nesti Sauro; per la Uiltucs-Uil: rispettivamente i Sigg.: Giannini Giordano - Giacopello Stefano
n La Rappresentanza Sindacale Aziendale della sede di Cecina Via Pisana Livornese Km. 2 Sigg. Creatini Stefano e Rossi Michele
n le OO.SS. Territoriali di: Pistoia - Lucca e Livorno, rappresentate dai segretari territoriali per la FILCAMS-CGIL i Sigg.: Capponi Fabio – Bindocci Massimiliano - Di Meglio Enzo, per la Fisascat-Cisl i Sigg.: Ruffoni Tullio e Francesconi Lavinia – Guidi Giampiero, per la Uiltucs-Uil iL Sig. Sgrò Giovanni;
convengono di stipulare il seguente contratto collettivo integrativo aziendale che sostituisce parimenti ogni norma, accordo e consuetudine aziendale attinente alle materie disciplinate dai precedenti Contratti Collettivi Integrativi Aziendali.
Esso si applica esclusivamente al personale a cui viene applicato il CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa 2 luglio 2004 dipendente della Soc. Conad del Tirreno s.c.a.r.l. delle sedi ubicate nel territorio della Regione Toscana.

Riferimenti contrattuali
tutti i riferimenti al CCNL sono riferiti al testo ufficiale redatto il 1 gennaio 1999 (non essendo ancora stampato il nuovo testo del 2 luglio 2004).
In assenza della RSU gli incontri informativi ed applicativi del presente CCIA sono effettuati con la RSA.
PREMESSO
Conad del Tirreno scarl ha l’obbligo di confrontarsi con le continue e profonde trasformazioni in atto nell’universo commerciale, perciò la propria organizzazione e le proprie strutture debbono potersi agilmente modellare alle esigenze che vengono imposte, pena l’emarginazione o l’esclusione dall’ormai sempre più ristretto cerchio dei grandi marchi distributivi. Posizione così faticosamente raggiunta nei suoi 40 anni di attività cooperativa al servizio della propria base sociale.
Al tempo stesso salvaguardare e tutelare i livelli occupazionali anche attraverso la mobilità del personale all’interno delle varie unità locali delle società collegate previa verifica contrattuale fra le parti.
Le parti ribadiscono che il presente CCIA è considerato un complesso unitario ed inscindibile che si inserisce nel contesto applicativo e relazionale in ogni unità locale quale trattamento nel suo insieme inderogabile impegnandosi, di conseguenza, a sostenerne la corretta applicazione e ad intervenire perché in ogni unità locale ed in ogni territorio, a tutti i livelli, venga rispettato.

Art. 1) RELAZIONI SINDACALI
1.1 - Le parti confermano l’importanza della metodologia fin qui seguita sul coinvolgimento e la partecipazione attiva dei lavoratori per raggiungere un comune consenso nella gestione delle materie che possono avere effettive ricadute sul lavoro, sulla qualità nonché sulla dimensione dei livelli occupazionali e che consenta di realizzare un giusto equilibrio tra le finalità della Cooperativa, il servizio ai Soci e le legittime aspirazioni dei lavoratori.
1.2 - Per raggiungere tali risultati le parti confermano l’utilizzo dei mezzi, di volta in volta ritenuti necessari, dell’informazione e del confronto, a carattere di norma preventivo, la strada per avere corrette relazioni sindacali assumendosi impegni reciproci il cui rispetto è condizione necessaria per l’esistenza di tale sistema di relazioni. Il confronto è finalizzato a migliorare la gestione aziendale ed a favorire il mantenimento e l’ulteriore sviluppo di rapporti costruttivi, pertanto le parti dovranno improntare le loro relazioni a rispetto reciproco delle persone e dei ruoli; pertanto il confronto dovrà avvenire con modalità e tempi tali da consentire l’attuazione di decisioni tempestive. Il flusso di tali informazioni va inquadrato all’interno della fase evolutiva e degli obbiettivi strategici della cooperativa occupando uno spazio centrale i processi di sviluppo, di innovazione tecnologica, di riorganizzazione e di ristrutturazione di settori o servizi, sulle risorse dirette o indirette da destinare allo sviluppo della rete di vendita associata.
1.3 - Nel rispetto del dettato contrattuale, le materie oggetto di confronto in ogni singola unità locale, al fine di poter raggiungere specifici accordi di gestione, sono individuate:
a) applicazione delle leggi sul lavoro, del contratto collettivo nazionale stipulato in data 2 luglio 2004;
b) distribuzione degli orari di lavoro, dei turni, dei riposi, delle ferie e dei permessi;
c) erogazioni economiche così come individuate dall’art. 14 c. 5) titolo VI del CCNL in vigore;
d) effettuazione dell’orario supplementare e straordinario;
e) organizzazione del lavoro nei vari settori produttivi, nei servizi e negli appalti;
f) mobilità interna fra reparti e/o uffici;
g) gestione dell’inquadramento e relativa attribuzione delle qualifiche;
h) iniziative di formazione e riqualificazione professionale, anche in relazione ai Contratti di Inserimento;
i) informazione sull’andamento aziendale;
j) mercato del lavoro;
k) ricorso ed uso dei contratti a termine;
l) organici e loro dimensionamento con verifica due volte l’anno.

1.4 - Sulla base di quanto sopra l’azienda riconosce quale agente contrattuale di primo livello la R.S.U. così come regolamentata dal vigente CCNL e dall’accordo interconfederale che, pertanto, dovrà essere costituita in ogni U.L. attuando l’accordo contrattuale nazionale.
1.5 - Nel rispetto della procedura prevista dal CCNL gli incontri fra rappresentanti della RSU e rappresentanti aziendali dell’ufficio o del reparto o dell’azienda sulle materie di cui al c. 1.3) saranno svolti su richiesta di una delle due parti. Durante tali incontri potranno essere affrontati anche temi quali la valutazione sullo stato di avanzamento dei progetti di politica aziendale, la struttura dell’occupazione (F.T. – P.T. – tempo determinato – CdI – Apprendistato – Attività di formazione e di inserimento sia interna che in favore della base sociale) la presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi nonché il suo andamento periodico; saranno fornite altresì informazioni sugli aspetti generali delle politiche commerciali e su quelle che saranno adottate a favore ed a tutela dei consumatori ;
1.6 - Le notizie fornite sono di esclusiva pertinenza aziendale per cui non possono essere divulgate perciò la RSU/RSA e le OO.SS. sono impegnate a mantenerne la riservatezza;
1.7 La presenza di unità locali aziendali in più Province della Regione Toscana determina la necessità di un sistema di relazioni sindacali il cui confronto, a livello di ogni singola U.L., di territorio, e dell’intera azienda sia finalizzato a migliorare e favorire la gestione e lo sviluppo di rapporti costruttivi; a tale scopo si conviene, prima di dar corso ad azioni unilaterali sia riguardanti problemi individuali sia collettivi riferiti alla corretta applicazione del presente CCIA e del CCNL, di attivare, su richiesta di una delle parti, un incontro al livello di contrattazione superiore (territoriale) per tentare di ricomporre il conflitto;
1.8 - In attuazione di quanto previsto dall’accordo per la costituzione delle RSU realizzato tra ANCC, ANCD, Confcooperative, Federconsumo e AGCI e le OO.SS. Nazionali Filcams – Fisascat – Uiltucs, le organizzazioni sindacali si impegnano ad procedere alla elezione delle RSU in tutte le UU.LL. interessate dal presente CCIA entro un anno. La R.S.U. di ogni U.L. che sarà costituita ha diritto a permessi retribuiti pari a n° 4 ore (4,5 per le unità locali di Pistoia e di Altopascio) per ogni dipendente occupato nelle U.L. medesime al 31 dicembre di ogni anno. Il monte ore così determinato per ogni U.L. sarà immodificabile fino all’anno successivo e verrà usufruito dai componenti la RSU nel seguente modo: il 70% del monte ore per attività riguardanti la propria unità locale; il 30% del monte ore per problemi sindacali riguardanti le/la Organizzazioni Sindacali/e Territoriali/e, in quest’ultimo caso la richiesta di permessi sarà sottoscritta anche dalla OO.SS. territoriale interessata; -Il componente la RSU che intende esercitare il diritto di cui sopra dovrà darne comunicazione, di regola, 24 ore prima. In caso di urgente necessità e fatto salvo motivi organizzativi che possano impedirne il rilascio, i permessi potranno essere concessi con un preavviso di sei ore;
1.9 – In attesa che le RSU siano costituite potranno essere nominate, su iniziativa dei lavoratori, le RSA. Le parti concordano che il monte ore di permessi sindacali non potrà superare il n° di cui al precedente punto 1.8) anche in presenza di RSA di diverse organizzazioni sindacali. Ai dirigenti le diverse RSA così nominate sarà riconosciuto lo stesso monte ore concordato per la RSU da dividere in modo uguale e con lo stesso frazionamento;
1.10 – Con la previsione di nuove aperture di unità locali, Conad del Tirreno è impegnata ad incontrarsi con le OO.SS. Territoriali competenti per esaminare le problematiche che emergeranno.

Art. 2) FERIE E PERMESSI
2.1 - Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 8 aprile 2003 n° 66, la quantità di ferie effettivamente godute da ogni dipendente, per anno intero di lavoro maturato, non potrà essere inferiore a quattro settimane;
2.2 - Di norma le ferie ed i permessi individuali dovranno essere goduti da tutto il personale entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello di maturazione. Poiché un numero sempre crescente di lavoratori chiede di poter usufruire le ferie nei mesi di luglio e di agosto e convenuto che non è possibile soddisfare tutte le esigenze, si conviene di adottare il sistema della rotazione quando fra i lavoratori non è raggiunto un accordo. A tal fine la Direzione Aziendale predisporrà il calendario delle ferie annuali di ogni ufficio e di ogni reparto, sentite le istanze del personale, le presenterà alla RSU/RSA per un confronto di merito in un apposito incontro da tenersi entro la prima decade di aprile di ogni anno. Le parti convengono che, per motivi giustificati, la fruizione delle ferie oltre le quattro settimane annue potrà essere differita oltre il termine sopra indicato (il lavoratore potrà richiedere di farsi assistere dalle OO.SS);
2.3 - Una volta concordato e fatto salvi i motivi straordinari non prevedibili, il calendario delle ferie va rispettato. Se al termine del periodo vi fossero residui di ferie, la Direzione effettuerà una proposta per la fruizione delle medesime entro il mese di dicembre dello stesso anno;
2.4 - Le ferie potranno essere usufruite anche in più di due periodi. Il periodo considerato “estivo” decorre dal mese di maggio al mese di settembre di ogni anno;
2.5 - La festività del 4 novembre è trasformata in permesso individuale nella misura di 1/6 dell’orario di lavoro settimanale ed aggiunta al monte ore dei permessi individuali. Per il personale il cui rapporto di lavoro fosse iniziato dopo questa data o cessato prima, non vi è accredito di ore di permesso;

Art. 3) PARI OPPORTUNITA’
3.1 - Su richiesta di una delle due parti ed entro il primo quadrimestre di ogni anno sarà effettuato un incontro allo scopo di esaminare l’eventuale esistenza di elementi ostativi al pieno dispiego delle pari opportunità di lavoro per l’uomo e per la donna alla luce e nel rispetto della Legislazione vigente in particolare della Legge n° 125 del 10 Aprile 1991 e di quanto previsto dal CCNL.

Art. 4) AMBIENTE DI LAVORO E SALUTE
4.1 - L’importanza di creare e garantire un luogo di lavoro che rispecchi le norme di igiene e di sicurezza è fondamentale in un corretto rapporto fra impresa e personale. Pertanto le parti riconfermano il comune e forte impegno per la massima sicurezza possibile sul lavoro valorizzando il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con il quale saranno effettuati confronti tesi a migliorare e rendere più sicuro il luogo di lavoro.
4.2 - L’informazione e la formazione dei lavoratori è un importante strumento preventivo che le Aziende devono mettere a disposizione di tutto il personale operante in ogni ufficio e/o reparto, in particolare verso il/i rappresentante/i dei lavoratori alla sicurezza.
4.3 - Nel rispetto dei termini Legislativi Conad del Tirreno effettuerà la valutazione dei rischi confrontandosi con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e prenderà i provvedimenti che risultino effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
A tal fine, su richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sarà riunito il comitato per la sicurezza aziendale per affrontare tutti quei problemi inerenti la salute, l’igiene e la sicurezza del personale;
4.4 - ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sarà garantita una adeguata formazione in materia e saranno messi in grado di adempiere alle loro funzioni, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente (D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni);
4.5 - Il personale addetto a mansioni per cui è prevista, dall’attuale normativa e/o da future modifiche e/o integrazioni, la sorveglianza sanitaria, sarà sottoposto ad accertamenti sanitari per valutarne l’idoneità in relazione alle mansioni per le quali è stato assunto o per quelle effettivamente svolte. Il medico competente provvederà alle visite mediche preventive e periodiche sulla base delle proprie valutazioni sanitarie. Il Medico Competente effettuerà almeno una volta l’anno valutazioni sull’ambiente di lavoro;
4.6 - Per il personale addetto ai video terminali CDT effettuerà una dovuta informazione sulla tipologia di tale attività e sui rischi che comporta; per coloro che svolgono la mansione per non meno di 20 ore settimanali sarà attivata la sorveglianza sanitaria attraverso la nomina del medico competente;
4.7 - Al personale saranno concessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per sottoporsi a visita medica specialistica, se opportunamente documentata ed ove non sia obbiettivamente impossibile effettuarla fuori dall’orario di lavoro. Il lavoratore dovrà comunicare, possibilmente con congruo anticipo, il giorno e l’ora della visita specialistica, in modo da consentire all’ufficio/reparto di disporre per la sua assenza; effettuata la visita specialistica dovrà essere prodotto un documento comprovante il luogo ove ha passato la visita con l’orario di entrata e di uscita dallo studio medico; al personale in forza nella U.L. di Altopascio proveniente dalla U.L. di Pistoia sarà riconosciuto anche il 50% del tempo di viaggio;
4.8 - Preso atto che già da tempo Conad del Tirreno, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 70 del DPR 30.6.65 n. 1124, anticipa, al personale colpito da infortunio sul lavoro, l’indennità a carico dell’INAIL; che il lavoratore ha l’obbligo di informare l’azienda sulla liquidazione erogata direttamente dall’Istituto assicuratore consegnandone la relativa documentazione allo scopo di permettere l’effettuazione dei conteggi a conguaglio; comunque si conviene che CDT, in applicazione dell’art. 133 c. 5del CCNL, nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima che l’INAIL abbia liquidato l’indennità di sua competenza, tratterrà, dalle spettanze dovute al lavoratore compreso il T.F.R., quanto anticipato a tale titolo;
4.9 - Al personale addetto ai magazzini saranno forniti adeguati indumenti di lavoro in relazione ai loro specifici compiti assicurandone il ricambio. Il vestiario sarà sostituito una volta logorato e previa restituzione del vecchio;

Art. 5) M E N S A
5.1 – Si conferma l’attuale impostazione del servizio mensa a disposizione di tutto il personale avvalendosi di una struttura interaziendale. Il costo della mensa sarà ripartito quanto al 70% a carico di Conad del Tirreno scarl e quanto al 30% a carico del lavoratore che ne usufruisce. Anche al personale operante in turni di lavoro, compreso quello notturno, sarà data la possibilità di usufruire di un servizio mensa purché i richiedenti siano in numero valutato sufficiente dalle società di somministrazione esterne per attivare il servizio.

Art. 6) ORARIO DI LAVORO

In tema di orario di lavoro le parti registrano a tutt’oggi divergenze.
L’obbiettivo comune dichiarato è quello di ricercare una soluzione fra le diverse opinioni manifestate nel corso del rinnovo della presente contrattazione integrativa.
Per avere il tempo necessario a raggiungere questo obbiettivo si conviene di darsi un periodo transitorio di comune accordo individuato fino al totale trasferimento dei magazzini Salumi e Latticini di Cecina e generi vari di Altopascio e di Pistoia nella nuova sede di Montopoli e comunque non oltre il 30 giugno 2006 qualora il trasferimento dovesse aver luogo in data antecedente; durante tutto il periodo transitorio sopra individuato, in ogni unità locale di Conad del Tirreno, continuerà ad applicarsi il regime di orario di lavoro attualmente in atto. Al personale che, per ragioni organizzative o per accordo individuale, potrà essere trasferito da una unità locale all’altra si applica l’orario di lavoro previsto nella unità locale di origine.

Qualora entro il 30 giugno 2006 e comunque entro il totale trasferimento dei magazzini Salumi e Latticini di Cecina e generi vari di Altopascio e di Pistoia nella nuova sede di Montopoli se successiva, le parti non abbiano raggiunto una nuova intesa in materia di orario di lavoro, fermo restando i diritti individuali quesiti, il presente accordo sull’orario di lavoro decade.
Per il personale a tempo parziale l’orario di lavoro settimanale previsto dalla lettera di assunzione viene reso effettivo rapportandolo in modo proporzionalmente a quello ridotto a tempo pieno.

Art. 7) PRESTAZIONI – STRAORDINARIE – FESTIVE – NOTTURNE

7.1 - Le prestazioni straordinarie, così come sono definite e delimitate dall’art. 98 del CCNL, sono uno strumento di flessibilità gestionale che consente di far fronte a punte di attività lavorativa ed a esigenze tecniche ed organizzative che, per la loro programmabilità, anche parziale, e per la brevità dei periodi in cui si manifestano o per le forti oscillazioni su periodi più lunghi, non sono gestibili in maniera sufficiente o altrettanto efficace attraverso l’utilizzo di altri istituti;
7.2 - Al fine di assicurare costantemente adeguati livelli di servizio ai soci ed in attuazione del 4° comma dell’art. 98 del CCNL si individuano le seguenti necessità di ordine tecnico organizzativo che giustificano il ricorso al lavoro straordinario:
a) assenza di altro personale per malattia, infortunio o altre cause (quando non sia possibile per un periodo di assenza lungo superiore a 20 giorni continuativi sostituire l’assente con altro lavoratore che abbia già avuto una esperienza di lavoro simile);
b) quando ricorrono scadenze amministrative e/o fiscali;
c) situazione di necessità straordinaria e/o imprevista;
d) nuove aperture o ristrutturazioni di punti di vendita soci;
e) quando nella settimana cade una festività infrasettimanale (civile o religiosa);
f) quando opera il divieto di circolazione dei mezzi con portata superiore a 50 q.li o altre cause non prevedibili;
7.3 – La cooperativa può richiedere, una volta discusso con la RSA la necessità di effettuare prestazioni straordinarie e con essa accertata l’esigenza, di far effettuare a ciascun dipendente, prestazioni straordinarie con un massimo di due ore giornaliere e 30 mensili comunque entro il limite massimo previsto dal CCNL.
7.4 – Del ricorso a prestazioni lavorative festive sarà data preventiva, se non vi è una impossibilità in merito, informazione alla RSU presente in azienda con la quale si svilupperà un confronto di merito;
7.5 – Il lavoro straordinario non può essere effettuato se non autorizzato dal proprio responsabile di reparto e/o di ufficio. La permanenza in azienda oltre il proprio orario normale di lavoro senza autorizzazione non comporta il pagamento delle relative ore.

7.6 – Maggiorazioni del lavoro straordinario feriale – festivo e notturno
1) Sono considerate prestazioni straordinarie quelle, debitamente autorizzate, prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale (compreso e quindi considerato anche quello definito dal capitolo flessibilità) così come definito nel CCNL. Le prestazioni straordinarie sono retribuite con la maggiorazione prevista dal vigente CCNL.
2) Le prestazioni lavorative prestate nei giorni delle festività nazionali ed infrasettimanali e le prestazioni domenicali sono considerate prestazioni straordinarie festive e come tali retribuite, la maggiorazione per tali prestazioni è del 55%;
si concordano le seguenti eccezioni:
7.6.1 - in occasione della festività del S. Patrono (se cadente in giorno infrasettimanale) poiché la cooperativa opera prevalentemente in zone ove tale festività non è riconosciuta, si conviene sulla necessità di garantire il servizio reperimento, preparazione e consegna merci ai propri soci. A tale scopo si concorda di attivare turni di lavoro, atti a garantire tale servizio, salvaguardando la funzionalità dei vari reparti con la presenza minima necessaria di personale concordata fra la Direzione e la rappresentanza sindacale unitaria. Verranno comunque salvaguardate le esigenze personali e particolari che singoli lavoratori manifesteranno.
In tale occasione sarà erogata, oltre alla normale retribuzione mensile, una maggiorazione pari al 55%, anziché del 35%, calcolata sulla retribuzione normale di cui all’art. 151 del CCNL ed il diritto del lavoratore a fruire di un periodo di riposo compensativo corrispondente al 60% delle ore lavorate. Qualora il personale volesse optare per un maggior riposo compensativo in luogo dell’aumento della maggiorazione (da 35 al 55%) questo sarà pari al doppio delle ore effettivamente prestate in tale festività;

7.6.2 - Per tutto il personale, nel caso che si verifichino eventi eccezionali, assolutamente non prevedibili, tali da richiedere l’uso delle maestranze in un turno di lavoro aggiuntivo, compresi gli inventari purché effettuati in un turno aggiuntivo, previo confronto con la RSU, le prestazioni così effettuate saranno remunerate con la maggiorazione dell’80% nel caso si tratti di ore notturne considerate tali, esclusivamente in questa ipotesi, quelle effettuate dalle ore 20 alle ore 6; con la maggiorazione del 45% negli altri casi purché le prestazioni superino le 3 (tre) ore;
7.6.3 - Per il lavoro ordinario prestato dalle ore 22 alle ore 6 sarà erogata la maggiorazione del 30% in vece di quella contrattuale nazionale;
7.7 – Si conviene che le prestazioni straordinarie eccedenti le 150 ore annue saranno recuperate in riposi compensativi entro il mese successivo (escluso i mesi di luglio e di agosto in cui parte del personale è in ferie), fermo restando il diritto alla maggiorazione; lo stesso su richiesta del lavoratore per prestazioni straordinarie fino alle 150 ore a condizione che il lavoratore richiedente non abbia un residuo ferie dell’anno precedente superiore a 60 ore.
7.8 - Il lavoro straordinario sarà annotato cronologicamente nell’apposito registro previsto dall’art. 91 del CCNL il quale sarà messo a disposizione della rappresentanza sindacale unitaria su richiesta;
7.9 - Tutte Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all’art. 151 del CCNL. (escluso la Ind. Funz.) e si intendono comprensive di ogni istituto contrattuale o legale differito, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto.

Art. 8) INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
8.1 – Le parti riconoscono l’opportunità di utilizzare gli inquadramenti previsti dal CCNL del III° livello super e del IV° livello super anche per figure che operano nei magazzini. In apposito incontro su iniziativa della RSU sarà attivato il confronto per la individuazione di tali figure relativamente a funzioni che prevedono responsabilità di coordinamento o con particolari professionalità nel ruolo e nella funzione;
8.2 - Al personale che sarà inquadrato con tali nuove attribuzioni di livello, sarà riassorbito fino a concorrenza eventuali quote di salario aggiuntivo a quello nazionale (IV° S).
8.3 - Ai lavoratori per i quali, per i compiti affidati, non sia possibile quantificare e controllare l’orario di lavoro per cui vige compenso fisso mensile di indennità di funzione, tale indennità è comprensiva della non limitazione di orario; qualora questi lavoratori svolgono le loro mansioni nelle giornate festive di cui all’art. 102 del CCNL e nelle domeniche, le ore così lavorate saranno recuperate in riposo compensativo (entro 30 giorni) fermo restando il pagamento della maggiorazione, come prevista dal vigente CCIA, da calcolarsi sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 151 del CCNL (escluso la Ind. Funz.). Nel caso di mancato recupero sarà provveduto al pagamento delle ore lavorate.

Art. 9) GRAVI MOTIVI FAMILIARI
14.1 8.1 - Si Applica la nuova normativa sui congedi parentali; (Per quei lavoratori che abbiano parenti di primo grado in condizioni di permanente e irreversibile stato di menomazione psicofisica, bisognosi di particolare assistenza non garantita da pubblici servizi ed in grado di produrre le certificazioni mediche del caso attestanti quanto sopra, le aziende, compatibilmente con le proprie esigenze funzionali, accorderanno agevolazioni derivanti da un uso più elastico di specifici istituti contrattuali (ferie, orari di lavoro, permessi non retribuiti).

Art. 10 – ASPETTATIVA
10.1 – Il personale che intende usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita può avanzarne richiesta alla Direzione Aziendale indicando il periodo e le motivazioni. L’azienda si riserva, sentita la Rappresentanza Sindacale, di esaminarla e dare una risposta sulla base delle compatibilità aziendali. Nel caso in cui la richiesta sia accolta il periodo di aspettativa non retribuito non viene considerato anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali e di legge
Art. 10 bis – Servizio civile volontario
10.1 bis – A decorrere dal 1 gennaio 2006 sulla base di quanto previsto D.Lgs. 5 aprile 2002 n. 77 sulla disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell’art. 2 della L. 6 marzo 2001 n° 64, al personale ammesso a svolgere il servizio civile volontario viene concessa un’aspettativa non retribuita pari alla durata massima del servizio civile volontario (dodici mesi) durante la quale non matura nessun istituto contrattuale. L’aspettativa viene concessa considerando il lavoratore interessato fungibile.

Art. 11 - ANTICIPO T.F.R.
11.1 - Il personale che, avendone i requisiti previsti dalla Legge 29-5-82 n°297, vorrà chiedere l’anticipo del T.F.R. dovrà avanzarne richiesta alla Direzione Aziendale indicandone i motivi;
Il limite massimo definito dalla Legge (10% degli aventi titolo e comunque entro il 4% del numero totale dei dipendenti) sarà suddiviso in trimestri. Ogni trimestre e più precisamente entro la fine dei mesi di aprile - luglio - ottobre - gennaio l’Azienda esaminerà le istanze
presentate e, entro il limite trimestrale come sopra definito, saranno erogati, con le competenze del mese successivo agli aventi diritto, gli anticipi di TFR spettanti nel rispetto delle sottoindicate priorità:
a) - Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) - Acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli documentata da atto notarile;
c) - Spese sanitarie odontoiatriche e/o odontotecniche;
Le domande non soddisfatte nel trimestre andranno a cumularsi con quelle del trimestre successivo seguendone lo stesso iter procedurale.

Art. 12 - Anticipo TFR Aziendale
12.1 - In aggiunta a quanto previsto dalla Legge n° 297 del 29 maggio 1982 art. 1 “Modifiche di disposizioni del Codice Civile sulla disciplina del TFR”, viene stabilito che i lavoratori con una anzianità di oltre 12 anni possono chiedere una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta;
12.2 - Le richieste saranno soddisfatte con le modalità dell’art.11 - c. 11.1 - in misura non superiore al 10 % degli aventi diritto e comunque fino al 3% sul numero totale dei dipendenti della U.L.;
12.3 - Le richieste dovranno essere giustificate o da necessità derivanti da reali bisogni familiari (matrimoni, separazioni, lutti, traslochi) spese per studi scolastici, ristrutturazione della propria abitazione, cauzioni e comunque con esclusione di qualsiasi spesa attinente l’acquisto di beni voluttuari. Si conviene che le spese per l’acquisto dell’auto con cilindrata fino a 1.400= c.c. se alimentata a benzina e fino a 1.900= c.c. se alimentata a gasolio, non rappresenti un bene voluttuario. Saranno date le seguenti priorità:
a) - Aspettative non retribuite previste dalla L. 8 marzo 2000 n. 53 – art. 4
b) Ristrutturazione propria abitazione di residenza (compreso l’arredo) purché sia l’unica in proprietà;
c) - Lutti;
d) - Matrimoni;
e) - Spese scolastiche;
f) - Separazioni;
g) - Acquisto dell’auto ;
h) - Traslochi.

Art. 13 - ) Anticipo TFR e Anticipo TFR Aziendale
13.1 - L’anticipo sul T.F.R. non può essere concesso più di una volta, per ulteriori richieste l’azienda si riserva di valutarle di volta in volta;
13.2 - Le spese sostenute per le quali si richieda l’anticipazione dovranno essere debitamente provate con documento fiscale;

Art. 14 - DIRITTO ALLO STUDIO
14.1- In aggiunta a quanto espressamente previsto dagli artt. 114 e 115 del CCNL in
materia di diritto allo studio e con le stesse modalità di godimento, si riconosce la possibilità di utilizzo di permessi non retribuiti in misura non eccedente le 80 ore annue per ciascun corso. Al fine di consentire l’effettivo godimento dei permessi si procederà a verifiche congiunte ove sorgessero difficoltà di carattere organizzativo in sede aziendale;
14.2 - Sarà concesso l’uso delle 150 ore previste dall’art. 115 del vigente CCNL anche per il conseguimento del diploma di media superiore e per i corsi di formazione professionale solo se finalizzati al raggiungimento di una preparazione specifica per ruoli e mansioni presenti o previste nelle funzioni aziendali.

Art. 15 – APPALTI

15.1- Fermo restando la natura della cooperativa di commissionaria per conto dei soci, in attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL, CDT informerà preventivamente la RSU dell’U.L. interessata, con la quale si svilupperà un confronto di merito, sulla natura delle attività da conferire in appalto e sulle caratteristiche delle imprese appaltatrici. Fra i casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, di gestione ed economiche si individuano le opere ed i servizi, da svolgere da parte dell’impresa appaltatrice con organizzazione propria, quali le attività di carico e scarico merci, trasporto e la diversificazione sulle modalità di approvvigionamento delle merci ai propri soci quali parte della movimentazione delle merci e relativa preparazione; l’affidamento in appalto di attività e di servizi aziendali non deve essere sostitutiva di occupazione diretta ma aggiuntiva.
15.2 - La terziarizzazione sarà subordinata all’inclusione nei contratti stessi di clausole che prevedano l’obbligo delle imprese appaltatrici per il loro personale dipendente al rispetto delle norme contrattuali nazionali del settore merceologico in cui è disciplinata l’attività od il servizio rendendosene solidale entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro; del rispetto delle norme previdenziali ed antinfortunistiche, nei contratti di appalto sarà inserito anche, quando la società appaltatrice è una cooperativa, l’impegno a rispettare la legge 3 aprile 2001 n° 142 (revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore). Conad del Tirreno scarl si impegna a concludere contratti di appalto solo con imprese che siano in regola con tutte le licenze ed autorizzazioni richieste per l’esercizio di tale attività; l’appalto sarà subordinato all’inclusione nei contratti stessi di clausole che prevedano: a) l’impegno delle imprese appaltatrici per il loro personale dipendente al rispetto delle norme contrattuali nazionali e/o Comunali - Provinciali (economiche e normative) del settore merceologico di appartenenza; b) il rispetto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (L.626/94 e successive variazioni ed integrazioni); c) il rispetto degli obblighi di legge in materia di assicurazioni sociali (previdenziali ed assistenziali); d) oltre a quanto sopra, quando la società appaltatrice è una cooperativa, il rispetto della legge 3 aprile 2001 n° 142 (revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

Si conviene altresì che, fermo restando e riconfermando la volontà delle parti di esperire tutti i tentativi per addivenire ad una conciliazione delle controversie che dovessero determinarsi attraverso il dialogo e la contrattazione sia a livello aziendale che territoriale, CDT non potrà utilizzare i servizi della società appaltatrice per sostituire il proprio personale durante forme di agitazione sindacale e comunque CDT si impegna a non richiedere prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro.
In presenza di necessità ad effettuare prestazioni straordinarie, CDT informerà la RSU e aprirà con la stessa un confronto di merito per una verifica sulle reali necessità di tali maggiori prestazioni; a verifica fatta e definiti i reali bisogni, CDT chiederà prestazioni straordinarie al personale suo dipendente e, nel caso di insufficiente disponibilità dello stesso, CDT chiederà disponibilità alla società appaltatrice.
15.3 - Le parti prendono atto del reciproco rispetto delle norme sulla materia che hanno consentito un’ottimale gestione delle attività e delle condizioni di vita e di lavoro del personale. A fronte di maggiori necessità sull’utilizzo dell’appalto, sarà attivato un confronto di merito con la RSU/RSA interessata al fine di regolare il raggiungimento delle necessità sopravvenute. In ogni caso sono salvaguardati gli attuali occupati diretti.

Art. 16 - RISORSE UMANE E STRATEGICHE
16.1 - Nell’ottica di quanto disposto dalla L. n° 190 del 13 maggio 1985 e dal CCNL viene normato, con il presente articolo, il capitolo “quadri”, gli impiegati con funzioni direttive (art. 96) ed i lavoratori altamente qualificati, stabilendone i criteri di identificazione, i trattamenti economici diretti a tali riconoscimenti; con queste definizioni le parti si danno reciprocamente atto di aver compiuto gli adempimenti richiamati;
16.2 - L’azienda si impegna a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria i nominativi ed i criteri identificativi anche per i futuri passaggi a tali livelli;
16.3 - Ai quadri, in apposite riunioni, verrà assicurata una specifica informazione nell’ambito delle materie previste oggetto di diritto di informazione del CCNL e sugli elementi necessari al più adeguato svolgimento delle funzioni affidate loro e sulle politiche aziendali che li riguardano.
Saranno oggetto di particolare attenzione:
· le strategie ed i programmi aziendali;
· la progettazione, l’adozione e l’applicazione delle innovazioni tecnologiche più rilevanti;
· la struttura ed il funzionamento organizzativo dell’azienda: scelte e strumenti;
· l’andamento aziendale complessivo e la verifica dei risultati aziendali raggiunti;
· le politiche commerciali.
16.3 - In materia di aggiornamento professionale l’azienda disporrà iniziative formative idonee a supporto del ruolo e delle responsabilità dei quadri; eventuali trasferimenti saranno attuati attraverso procedure comunicate e discusse con la RSU;
16.4 - Per i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, sarà corrisposta una indennità di funzione mensile lorda erogata per 14 mensilità non inferiore ad €.129,11 (centoventinove/11).
In conformità a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 55 del CCNL, detta indennità potrà, in relazione al peso ed alla funzione assegnata nonché alla professionalità conseguentemente espressa, essere elevata fino ai valori seguenti:
· fascia A” da €.129,11 ad €.413,17
· fascia “B” da €.371,85 ad €.929,62
· fascia “C” da €.495,80 ad €.1.291,14
· fascia “D” da €.619,75 ad €.1.549,37
esse sono comprensive di ogni altra indennità o quota salariale aggiuntiva preesistente (I.F. - S.F. Ad.P. ecc.).
La suddetta indennità di funzione deve intendersi corrisposta e quindi comprensiva, in relazione alle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa come definito dall’art. 96 c. 3 - del CCNL , della non limitazione di orario ai sensi dell’art. 1 RDL 15 marzo 1923 n° 692;
16.5 - Analogamente a quanto previsto dal CCNL per l’attribuzione della categoria di quadro e della corrispondente funzione, anche l’indennità funzione verrà attribuita secondo la procedura fissata dall’art. 54 del CCNL. Le medesime procedure saranno seguite anche per le eventuali successive modifiche;
16.6 - Le parti si danno atto che, con l’istituzione delle sopra-citate indennità di funzione, non hanno inteso mettere in discussione la scala classificatoria stabilita dal vigente CCNL. Pertanto esse riconfermano il principio dell’equivalenza delle mansioni all’interno dei rispettivi livelli di inquadramento a tutti gli effetti contrattuali. Il lavoratore nell’assegnazione della Indennità di funzione può chiedere l’assistenza della RSU e/o delle OO.SS.

Art. 17 - LAVORATORI CON FUNZIONI DIRETTIVE ED ALTAMENTE QUALIFICATI
17.1- lavoratori con funzioni direttive sono inquadrati al I° livello, quelli altamente qualificati sono inquadrati al II° livello.
A tali lavoratori potrà essere corrisposta una indennità di funzione mensile lorda per 14 mensilità, in relazione al peso della funzione assegnata ed alla professionalità conseguentemente espressa, fino ai seguenti valori:
· I° LIVELLO
fascia “A” da €. 00,00 ad €. 154,94
fascia “B” da €. 92,96 ad €. 309,87
fascia “C” da €.154,94 ad €. 516,46
fascia “D” da €.247,90 ad €. 671,39
· II° LIVELLO
fascia “A” da €. 00,00 ad €. 103,29
fascia “B” da €. 51,65 ad €. 258,23
fascia “C” da €.103,29) ad €. 309,87
Esse sono comprensive di ogni altra indennità o quota salariale preesistente fino a copertura (I.F. - S.F. -Ad.P. ecc);

17.2 - Sia per il personale inquadrato al primo che al secondo livello le suddette quote salariali devono intendersi relative alle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa come definito dall’art. 16 del CCNL, nonché, sulla base di quanto previsto dall’art. 96 c.3 - la cui applicazione viene estesa anche ai lavoratori con funzioni direttive ed ai lavoratori altamente specializzati come prima individuati (I e II livello), comprensive della non limitazione di orario ai sensi dell’art. 1 RDL 15 marzo 1923 n° 692. Pertanto a questi lavoratori viene estesa la deroga in materia di limitazioni dell’orario di lavoro prevista dal D.Lgs. 8.4.2003 n° 66.
In considerazione della fondamentale importanza degli aspetti individuali della professionalità, il presente articolo non istituisce alcun automatismo di semplice aggancio al ruolo ricoperto;
17.3 - Per l’attribuzione concreta ai singoli lavoratori delle fasce in questione si procederà come segue:
a) L’azienda effettuerà una propria valutazione dei lavoratori interessati e la verificherà annualmente con la RSU;
b) l’attribuzione delle fasce salariali avverrà sulla base dei seguenti criteri:
· capacità propositiva;
· capacità di partecipare, nell’ambito delle funzioni assegnate, ai processi decisionali ed alla organizzazione dei settori e dei servizi aziendali;
· capacità di corrispondere qualitativamente alle funzioni e alla responsabilità assegnata;
· capacità di svolgere efficacemente procedure gestionali complesse.
17.4 - Le parti concordano inoltre sulla esigenza di individuare particolari figure aziendali di lavoratori, che per il loro ruolo ed il livello di responsabilità aziendale, pur identificandosi nella categoria Quadri, svolgono funzioni di responsabilità strategica all’interno della organizzazione aziendale; per tali figure l’azienda si riserva di determinarne i ruoli, i carichi di lavoro e la relativa retribuzione anche in relazione agli obiettivi di budget elaborato con il loro concorso e verificato con la loro responsabilità. Per tali figure individuate e caratterizzate come “risorse strategiche” alle rappresentanze sindacali sarà comunicato il solo variare della retribuzione, fermo restando l’attribuzione della indennità di funzione della fascia D. Su richiesta degli interessati si potrà avviare un confronto fra le parti per esaminare gli effetti dell’applicazione del presente comma;
17.5 - Appartengono alla categoria quadri (in base alla L. 13.5.85 n° 85) quei lavoratori subordinati aventi funzioni di carattere direttivo con i relativi poteri decisionali e che le svolgono in modo continuativo, essendone titolari; che richiedono un elevato contenuto professionale e dotati di spiccate capacità gestionali, di parti di sistema, di attitudine alla gestione ed utilizzazione delle risorse umane;
17.6 - Per lavoratori con funzioni direttive si intendono quei lavoratori aventi funzioni di carattere direttivo provvisti, nell’ambito del reparto o settore in cui operano, seguendo le direttive aziendali, delle necessarie capacità e professionalità nonché dei poteri decisionali per il conseguimento degli obbiettivi loro assegnati, i quali contribuiscano alla definizione e realizzazione dei risultati economico-produttivi-organizzativi-amministrativi-finanziari;
17.7 - Per lavoratori con funzioni altamente qualificati si intendono quei lavoratori aventi mansioni di concetto che svolgono compiti di coordinamento e controllo ed in grado di sopperire a momenti di emergenza aziendale nell’ambito dei settori e/o reparti in cui operano che sono di supporto e di aiuto ai lavoratori di cui ai punti precedenti;
17.8 - Ad ogni lavoratore (quadro – I° e II° livello) cui saranno assegnate mansioni e compiti come sopra descritti, competerà il livello salariale contrattualmente previsto dopo un periodo di sperimentazione che sarà preventivamente concordato con la rappresentanza sindacale e comunque non superiore a mesi sei. Al termine di questo periodo con l’assegnazione del livello, sarà concordata la indennità di funzione per le specifiche funzioni svolte;
17.9 - Nell’allegato “A” sono individuati, alla data odierna i lavoratori classificati alla
categoria quadri, I° livello e II° livello con la relativa indennità funzione;
17.10 - L’indennità di funzione assegnata a ciascun dipendente, potrà essere assorbita fino a concorrenza nel caso di promozione al livello o categoria superiore e dalla contrattazione collettiva nazionale e/o aziendale;
17.11 –, Restando invariato il rispetto dell’art. 2103 del c.c. e dell’art. 49 del CCNL l’indennità di funzione potrà non essere più corrisposta nel caso in cui si determinasse una delle seguenti condizioni:
1) venire meno all’assegnazione del ruolo che determini la perdita dell’autonomo e discrezionale uso delle prestazioni lavorative;

2) venire meno delle ragioni e/o condizioni per le quali l’indennità è stata istituita;
3) modifiche dei parametri salariali o dell’inquadramento delle figure professionali;

17.12 Al verificarsi dei casi espressi ai precedenti punti l’indennità di funzione verrà trasformata, per il 50% del suo valore, in indennità ad personam il cui importo verrà progressivamente assorbito da futuri aumenti retributivi sia aziendali sia nazionali anche derivanti da rinnovo del CCNL; Al personale classificato nella categoria dei Quadri sarà salvaguardato l’importo minimo previsto dal CCNL;
17.13 - I lavoratori inquadrati al II° livello il cui orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni la settimana, qualora siano costretti, per le funzioni assegnate e previa autorizzazione della direzione, a svolgere prestazioni lavorative nella giornata del sabato, fruiscono di un periodo corrispondente di riposo compensativo da effettuarsi entro 30 giorni pena decadenza, quando invece si verifichino in via eccezionale e previa autorizzazione della direzione, prestazioni lavorative notturne e festive, si procederà al pagamento delle stesse con la relativa maggiorazione o della sola maggiorazione in caso di recupero; la maggiorazione è calcolata sulla retribuzione di cui all’art. 151, con l’esclusione della IF.

Art. 18 - MERCATO DEL LAVORO
18.1 – Per quanto attiene a future necessità di nuovi inserimenti di risorse umane le parti convengono di dare priorità alla valorizzazione delle risorse esistenti. Sulla base delle scelte aziendali sarà sviluppato un confronto di merito con la rappresentanza sindacale unitaria;
18.2 - Al fine di promuovere ulteriori occasioni di lavoro e di consentire costantemente un livello adeguato di servizio ai soci e di efficienza nella gestione aziendale, le parti convengono sull’opportunità di ricorrere al contratto di lavoro a tempo determinato in applicazione del D.Lgs. n° 368 del 6 settembre 2001, in tutte le circostanze individuate dalla contrattazione nazionale (art. 80), sulla base di criteri motivazionali tecnico-organizzativi-produttivi ovvero per le ipotesi sostitutive nonché per tutte le occasioni così come previste dall’art. 10 dello stesso decreto legislativo individuate dalla cooperativa. Il contratto a tempo determinato deve essere stipulato in forma scritta consegnandone una copia al lavoratore.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra i casi tecnico-organizzativo-produttivo rientrano:
a) iniziative commerciali che comportino momentanei rilevanti incrementi delle vendite;
b) ristrutturazioni delle ns. UU.LL. o di punti di vendita associati;
c) aperture di punti vendita associati;
d) sia riguardo le attività logistiche che quelle impiegatizie rientrano nella norma trattata dal presente articolo, tutte le situazioni straordinarie o impreviste oppure realizzazione di progetti, casi di riorganizzazione interna anche derivanti dall’assunzione di nuovi servizi e/o clienti o dall’introduzione di nuove tecnologie che rendano necessario un temporaneo incremento degli organici;
e) tutte le attività connesse allo svolgimento di specifici progetti e/o programmi di lavoro non rientranti nella normale e comune attività;
18.3 - Avvalendosi della facoltà prevista dall’ultimo comma dell’art. 80 del CCNL e fermo restando i casi di esenzione a qualsiasi limite numerico previsti dal D.Lgs. e dal CCNL, le parti convengono di elevare la percentuale di lavoratori assumibili con contratto di lavoro a tempo determinato, prevista dallo stesso articolo, al 25% dell’organico in forza a tempo indeterminato nella U.L. la percentuale suddetta non potrà superare il 35% con i contratti di somministrazione a tempo determinato;
18.4 – Diritto di precedenza: Si concorda che il personale che abbia avuto almeno due rapporti di lavoro a tempo determinato presso la cooperativa hanno diritto di priorità sul 50% delle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, di addetti aventi la stessa mansione, a condizione che:
· abbiano superato il periodo di prova;
· abbiano prestato almeno 12 mesi di lavoro effettivo nell’ultimo triennio (per le assunzioni a tempo indeterminato);
· non siano trascorsi più di 12 mesi dalla conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
· il lavoratore ne faccia richiesta scritta alla cooperativa entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine.
Per questi lavoratori non si applicherà il periodo di prova.
Il diritto di precedenza non è riconosciuto ovvero decade per i lavoratori che:
Ø abbiano risolto il rapporto di lavoro con l’azienda prima della scadenza pattuita senza rispettare il periodo di preavviso nella misura prevista dal CCNL;
Ø abbiano rifiutato una proposta di assunzione da parte della cooperativa, senza giustificazione idonea;
Ø siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
18.5 – contratti di inserimento/reinserimento: il CdI/R è uno degli strumenti utili per sviluppare la politica occupazionale. La finalità del Contratto di Inserimento è quella di realizzare l’inserimento od il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti individuati nel D.Lgs 10 settembre 2003 n° 276. Prima dell’assunzione la cooperativa definirà con il consenso del lavoratore un progetto
individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo; in relazione a ciò sarà indicata la durata del progetto di inserimento che non potrà essere inferiore a mesi 9 e superiore a mesi 18 (sono esclusi i periodi di maternità, di servizio militare volontario); per i lavoratori di cui all’art. 54, c.1. lettera f) del decreto, la durata massima potrà essere estesa fino a 36 mesi.
18.5.1 – trattamento economico del CdI: il trattamento economico è quello previsto dal CCNL.
18.5.2 – la percentuale massima dei CdI rispetto al personale in forza assunto con contratto a tempo indeterminato non potrà superare il 25%.
18.5.3 – Il progetto individuale di inserimento, redatto secondo lo schema allegato, dovrà contenere:
1) la condizione del lavoratore da inserire tra quelle previste alle lettera a) – b) – c) –d) – e) –f) dell’art. 54 del D.Lgs 10.09.2003 n° 276;
2) la durata dell’inserimento/reinserimento;
3) l’eventuale apposizione del patto di prova;
4) gli obiettivi e le modalità di inserimento, con particolare riferimento alle attività ed alle operazioni che dovranno essere svolte nonché all’area o alle aree aziendali in cui l’inserendo sarà impegnato;
5) l’eventuale formazione prevista e le modalità di svolgimento della stessa.
18.5.4 – Le organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCIA, su loro specifica ed unitaria richiesta, potranno, concordandolo con la Direzione Aziendale, effettuare due ore di riunioni con i CdI per informazioni su materie inerenti i diritti e le normative previdenziali, contrattuali e di sicurezza sul lavoro.
18.5.5 – al termine del CdI, l’azienda consegnerà al lavoratore ed agli Enti Pubblici competenti un’attestazione dell’attività svolta specificando le condizioni di accesso iniziali del lavoratore, l’attività e l’eventuale formazione svolta e le conoscenze maturate.
18.5.6 - Pur ribadendo che il CdI è un contratto di lavoro a tempo determinato, CDT conferma, compatibilmente con le esigenze aziendali del momento, la volontà di trasformare tutti i Contratti di Inserimento in scadenza in contratti a tempo indeterminato. In questo caso Cdt ne darà convalida all’interessato almeno quarantacinque giorni prima mediante lettera raccomandata; qualora entro questo termine il soggetto non avesse manifestato risultati positivi per l’inserimento nel mondo del lavoro relativamente alla mansioni assegnate non sarà confermato nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato; qualora l’azienda non effettui la comunicazione di convalida il rapporto di lavoro non sarà trasformato in contratto a tempo indeterminato, in questo caso sarà informata la rappresentanza sindacale con la quale sarà attivato un confronto sulle motivazioni che impediscono la trasformazione del CdI in contratto di lavoro a Tempo Indeterminato;
Tuttavia i CdI non trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato per problemi aziendali, non riconducibili quindi alla positività dimostrata del lavoratore, saranno privilegiati a fronte di nuove e future esigenze, aventi le stesse qualifiche e mansioni, che dovessero manifestarsi entro 12 mesi dalla scadenza del CdI/R.
18.6 – Contratti a tempo parziale: fermo restando che i contratti di lavoro a tempo parziale sono disciplinati dal D.Lgs 25.2.2000 n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, ne consegue che essi debbono contenere l’indicazione precisa della prestazione lavorativa quanto alla durata ed alla collocazione temporale dello stesso con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno; le prestazioni lavorative supplementari, non possono superare settimanalmente il normale orario di lavoro di un equivalente lavoratore a tempo pieno; le prestazioni che superano tale limite sono da intendersi straordinarie per le quali si applica la vigente disciplina legale e contrattuale; Su richiesta della RSU sarà effettuata, una volta l’anno, una verifica sull’utilizzo delle prestazioni supplementari e/o straordinarie. In quella occasione la RSU potrà avanzare richieste compreso quella sull’esame di un consolidamento dell’orario supplementare
18.6.1 – Le prestazioni supplementari sono consentite in relazione al verificarsi di specifiche esigenze organizzative o produttive, a titolo indicativo e non esaustivo si indicano i seguenti eventi:
a) assenza di altri lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, infortunio, ferie, altre cause);
b) situazioni di necessità straordinarie o impreviste;
c) forti incrementi dell’attività lavorativa legati all’andamento delle vendite, alla realizzazione di particolari progetti o iniziative o a fasi particolari del lavoro sia c.d. amministrativo sia logistico;
d) nuove aperture di pdv associati o ristrutturazioni;
e) esigenze non programmate o programmabili
18.6.2 – Con la previsione in cui necessitino prestazioni supplementari per un periodo significativo CDT potrà trasformare temporaneamente il contratto P.T. in tempo pieno oppure incrementare temporaneamente il numero delle ore ordinarie del contratto P.T. stipulando uno specifico atto scritto con l’interessato;
18.6.3 - In caso di assunzione di personale con contratto a tempo parziale ed indeterminato, l’azienda ne darà preventiva informazione, almeno entro cinque giorni dalla prevista decorrenza, al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno mediante affissione in bacheca e consegnandone copia alla RSU, in modo che l’azienda possa prendere in considerazione, tenendo conto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale dei lavoratori a tempo pieno; trascorso il termine di cinque giorni dall’affissione in bacheca senza che nessun lavoratore abbia manifestato il suo diritto, l’azienda procederà ad effettuare la nuova assunzione.
18.6.4 - In caso di assunzione di personale con contratto a tempo pieno ed indeterminato, l’azienda ne darà preventiva informazione, almeno cinque giorni dalla prevista decorrenza, al personale assunto con contratto a tempo parziale avente la medesima qualifica, mansione ed il medesimo inquadramento mediante affissione in bacheca e consegnandone copia alla RSU, in modo tale che detti lavoratori possano esercitare il diritto di precedenza per trasformare il proprio contratto da part-time a full-time; trascorso il termine di cinque giorni dall’affissione in bacheca, senza che nessun lavoratore abbia manifestato il suo diritto, l’azienda procederà ad effettuare la nuova assunzione.
18.6.5 - Di norma l’orario di lavoro degli assunti con contratto di lavoro a tempo parziale (compreso i Contratti di inserimento e di apprendistato) non potrà essere inferiore a 4 ore giornaliere e 24 ore settimanali , per i part-time annuali a 6 mesi , eventuali esigenze di assunzioni con orario inferiore saranno preventivamente esaminate con la rappresentanza sindacale unitaria e/o le OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo integrativo aziendale;
18.6.6 – il personale assunto con contratto Part-Time non può superare il 25% del personale Full – Time fatto salvo i casi in cui è il lavoratore a chiedere il rapporto di lavoro a tempo parziale.
18.6.7 – clausole flessibili: si conviene di regolamentare l’istituto delle clausole flessibili in ordine allo svolgimento della prestazione lavorativa: in relazione a quanto precede, rispetto all’indicazione della prestazione lavorativa indicata nel patto individuale, l’azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale dell’orario di lavoro dei singoli rapporti a tempo parziale, così come previsto dall’art. 3, c.7, del D.Lgs. 61/2000 e successive verifiche, dando un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, - recesso: il lavoratore può recedere, ai sensi dell’art. 1373 c.2 del c.c, recedere dal patto della clausola flessibile per le seguenti ragioni: a) esigenze familiari conseguenti a paternità o maternità – b) inabilità del figlio, del coniuge o del convivente - c) per tutelare la propria salute quando ciò è certificata dal competente S. S. Pubblico – d) per attendere ad altra attività lavorativa sia subordinata che autonoma – e) esigenze legate alla necessità di agevolare e/o permettere la frequenza scolastica. Il recesso sarà manifestato per scritto con un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi; l’azienda è disponibile ad esaminare altre causali purché debitamente e validamente documentate;
18.6.8 - Per le sole ore di lavoro prestate a seguito dell’esercizio aziendale del potere di variazione della collocazione temporale rispetto agli orari fissati nel contratto individuale, compete in favore del lavoratore una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto della suddetta ora o frazione di ora, nella misura del 3%.
18.6.9 - L’azienda si impegna a discutere con la rappresentanza sindacale unitaria eventuali trasformazioni di lavoro a tempo parziale in applicazione di quanto previsto dall’art. 77 del CCNL vigente;
18.7 - Lavoro temporaneo: Nella necessità di usufruire del servizio di fornitura di lavoro temporaneo a tempo determinato, nel rispetto dei casi previsti dalla legge 196 del 1997 e dal CCNL, CDT informerà preventivamente la RSU/RSA interessata;
18.8 - Apprendistato: si riconferma l’utilità dell’utilizzo dell’apprendistato quale leva importante per promuovere lo viluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati e per dare un impulso alla necessità di un costante aggiornamento professionale rispetto alle mutevoli esigenze dei soci e della clientela degli stessi. Conad del Tirreno si impegna a far frequentare all’apprendista gli impegni formativi esterni all’azienda organizzati dalle strutture autorizzate durante il normale orario di lavoro; è facoltà dell’azienda anticipare, anche in parte, le ore di formazione previste per gli anni futuri;
18.8.1 - Obiettivo di CDT è di formare il giovane e di mantenerlo in servizio al termine del periodo di apprendistato posto che sia ritenuto idoneo in relazione alle mansioni oggetto dell’apprendistato. Comunque, qualora al termine del periodo di apprendistato l’azienda non da disdetta a norma dell’art. 2118 del c.c., l’apprendista è mantenuto in servizio, di ciò CDT informerà 30 giorni prima della scadenza l’apprendista e la RSU con la quale potrà essere attivato un confronto di merito;
18.8.2 Conad del Tirreno informerà la RSU periodicamente sui risultati della formazione dell’apprendista.

Art. 19 – ATTIVITA’ FORMATIVE
19.1Come per gli anni appena trascorsi, anche quelli prossimi venturi sono interessati da profondi cambiamenti economici che investono tutte le attività e quindi anche quella commerciale. Questi cambiamenti determinano la necessità di portare avanti processi di riorganizzazione e ristrutturazione della cooperativa e delle aziende associate, consapevoli che è l’unico modo per difendere, mantenere e sviluppare le quote di mercato e con esse i livelli occupazionali. Le parti convengono che Conad del Tirreno dovrà portare avanti momenti e progetti formativi tesi anche a facilitare, quando è possibile, un diverso posizionamento e riqualificazione del personale; questi processi ed i relativi progetti saranno oggetto di confronto con le RSU e/o le OO.SS. finalizzato alla loro approvazione anche per l’eventuale presentazione degli stessi ai Fondi Formativi; si conviene altresì che Conad del Tirreno, progetti e presenti, in virtù dell’obbligo sociale che la lega alla base della cooperativa, anche progetti formativi e di stage indirizzata verso la propria base sociale per consentire loro di adeguarsi ai cambiamenti sopra enunciati, non solo per difendere la loro occupazione ma anche per incrementarla; questi progetti saranno presentati alle OO.SS. delle rispettive località con la finalità dell’approvazione sia che vi sia o meno il coinvolgimento dei Fondi e/o degli Enti Pubblici preposti alle attività formative.
19.2 - Tirocini di orientamento (stages) e formativi: Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 196/97 e del Decreto attuativo 142/98, allo scopo di facilitare l’ingresso al lavoro di giovani agevolandone le scelte professionali, CDT potrà ospitare giovani che abbiano già assolto l’obbligo scolastico, per tirocini di orientamento (stages) e formativi, verificando che le convenzioni siano effettuate da Enti ed organismi autorizzati. Di ciò ne darà informazione alla RSU/RSA interessata. Su richiesta CDT si incontrerà per verificare il progetto e per esaminare la % di possibili assunzioni nelle forme consentite dalla legge. Ad esclusione dei tirocini promossi da Istituti scolastici, CDT si fa carico di erogare un rimborso delle spese ai giovani tirocinanti in misura forfetaria non inferiore ad €.350,00= mensili;
19.3 - Nei progetti formativi vi è l’impegno a prevedere 2 ore di attività svolta unitariamente da parte delle OO.SS. firmatarie.

Art. 20 - COLLOCAMENTO DI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE
20.1 - La Coop.va CDT si impegna a consegnare alla rappresentanza sindacale unitaria, su richiesta, i prospetti inviati all’Uff. Prov.le del lavoro inerenti le categorie protette. La rappresentanza sindacale sarà altresì informata, in un apposito incontro, sulla eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, durante il periodo di prova, di un lavoratore assunto in base alla L. 12 marzo 1999 n° 68. Nel corso dell’incontro sarà verificato se sono stati esplicitati tutti i tentativi atti a facilitarne l’inserimento;
    Art. 21 - TRATTAMENTI RETRIBUTIVI
    21.1 - Le parti confermano quanto in precedenza convenuto mantenendo l’istituto del premio aziendale;
    21.2 - L’importo del premio aziendale, da erogare a tutto il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato è di €. 92,96 (novantadue/96) lorde mensili base IV° livello di inquadramento - parametro 144 - per 14 mensilità. Per i lavoratori part-time il premio sarà erogato secondo criteri di proporzionalità;
    21.3 - fermo restando le precedenti normative e scadenze che continuano ad avere validità per il personale attualmente in forza, si concorda, per il personale di nuova assunzione dal 1 luglio 2005 l’importo del premio nella sua totalità sarà erogato come segue:
    · fino al 24° mese di anzianità : nessuna erogazione;
    · dal 25° mese di anzianità: il 25% del premio (€. 23,24)
    · dal 30° mese di anzianità: il 75% del premio (€. 69,72)
    · dal 37° mese di anzianità: il 100% del premio (€. 92,96)
    21.4 - L’anzianità decorre da quando il rapporto di lavoro viene determinato o trasformato a tempo indeterminato fatta eccezione per il personale assunto con contratto di Inserimento per il quale l'anzianità decorre dalla data di assunzione se non vi è soluzione di continuità;
    21.5 - Resta inteso e confermato che la differenza fra l’importo del premio aziendale sopra determinato e quello previsto dai precedenti CCIA è mantenuta, per il personale che ne ha beneficiato, ad personam non assorbibile.

    Art. 22 - SALARIO VARIABILE
    22.1 - Nello spirito della partecipazione e della responsabilità dei lavoratori sugli obbiettivi dell’Azienda con particolare riferimento alla produttività, redditività, efficienza, competitività ed allo sviluppo aziendale, ed in coerenza con quanto previsto dall’accordo interconfederale del 23 luglio 1993 recepito dal CCNL ed avente le caratteristiche di totale variabilità previste dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n° 67 convertito in L. 23 maggio 1997 n° 135 e dall’art. 6 lett. E) del D.Lgs. 2 settembre 1997 n° 314, viene concordato di attivare un sistema retributivo variabile a valere per gli anni 2005 (dal 1 luglio 2005 per le UU.LL. di Pistoia e di Altopascio e dal 1 gennaio 2005 per la unità locale di Cecina) - 2006 - 2007 - 2008 e 2009 le cui quote retributive, uguali per tutti e quindi non riparametrabili, saranno corrisposte al raggiungimento o al superamento degli obbiettivi annuali e/o periodici secondo quanto disposto dai successivi commi;
    22.2 - La quota di retribuzione variabile maturata sarà corrisposta al più tardi con la retribuzione del mese di giugno dell’anno successivo a quello di maturazione al personale in forza a tale data - impiegati ed operai compreso i CdI e gli apprendisti - (con esclusione dei quadri e dei lavoratori con funzioni direttive così come individuati agli artt. 16 –17, i quali saranno assoggettati a specifici D.P.O.) assunto con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di inserimento. Nel mese di settembre di ogni anno sarà effettuato un preconsuntivo dei risultati raggiungibili, conseguentemente lo stesso mese sarà erogato un acconto pari al 70% delle previsioni;
    22.3 - Al personale con contratto a tempo parziale, la quota di retribuzione variabile sarà corrisposta proporzionalmente alle ore di lavoro previste dal contratto individuale;
    22.4 - Al personale il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio nel corso dell’anno, la quota di retribuzione variabile sarà corrisposta per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati;
    22.5 - La retribuzione variabile non ha effetto ai fini della determinazione delle mensilità aggiuntive e di nessun altro istituto contrattuale e di legge compreso il TFR;
    22.6 - Il premio di retribuzione variabile collettivo e individuale (di azienda, di ufficio e/o di reparto) sarà commisurato alla presenza del lavoratore ciò significa che saranno esclusi dal computo i periodi di assenza non retribuita per i quali contrattualmente non maturano ferie e gratifiche (aspettative per motivi personali e familiari, aspettative per puerperio facoltativo, per servizio militare anche in caso di richiamo, aspettative per cariche sindacali e politiche, assenze giustificate o non giustificate, sospensioni disciplinari ecc.) Riguardo alle assenze in cui maturano le gratifiche, ferie, ecc. Il premio spettante, al netto dei valori attribuiti alla presenza, verrà diminuito di 1/300°== per ogni giorno di assenza annua dal lavoro. A questo fine non si considerano giorni di assenza dal lavoro quelli causati da malattia fino ad un massimo di 10 giorni in un anno, quelli causati da malattia con una prognosi di oltre 15 giorni consecutivi attestati da uno o più certificati medici; le assenze dovute a maternità (periodo obbligatorio); infortuni (escluso quelli il cui evento ha avuto luogo fuori dal perimetro aziendale - infortunio in itinere - salvo che il lavoratore non sia comandato in missione o, comunque , per gli infortuni non denunciati lo stesso giorno dell’evento al capo reparto/ufficio), le ferie, i permessi sindacali retribuiti, le assemblee retribuite, le cure termali. Per le malattie continuative “lunghe”, intendendo quelle che superano i 30 giorni, il premio variabile sarà riproporzionato in dodicesimi, considerando mese interno quello superiore a 15 giorni.
    22.7 - Con l’istituzione della retribuzione variabile le pari non hanno inteso vincolare o limitare in alcun modo le rispettive autonomie, poteri e responsabilità. Ai sensi dell’art. 14 c. 4 del CCNL le parti hanno istituito , con il presente C.C.I.A. sistemi di retribuzione variabile che hanno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo previdenziale previsto dal protocollo del 23 luglio 1993 e successive integrazioni, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in caso contrario gli importi saranno riproporzionati tenendo conto del maggior costo aziendale. Le parti si impegnano inoltre ad apportare in futuro le modifiche che in tal senso si rendessero necessarie per effetto di nuove normative;
    22.8 - Al modificarsi dei sistemi organizzativi dovuti sia all’inserimento di nuove tecnologie che una diversa organizzazione del lavoro, è impegno delle parti incontrarsi e rivedere le modalità del salario variabile oggi determinate;

    22.9 - Il nuovo impianto di retribuzione variabile sarà determinato individuando parametri di risultati gestionali della cooperativa, di redditività e di prestazioni individuali per tutto il personale impiegatizio (escluso quello che opera nei magazzini) vedi schema allegato. Per il personale che opera nei magazzini il salario variabile viene definito a livello di ogni singola unità locale e resterà in vigore fino a sei mesi dopo l’attivazione dell’U.L. di Montopoli con l’impegno delle parti a doverlo ridefinire tenendo conto della nuova organizzazione
    a) impiegati
    .a.1- Per ogni ufficio e/o centro di costo sarà predisposta una scheda indicante gli obiettivi da raggiungere, come da allegato, sarà inoltre chiesto il gradimento e la valutazione dei risultati e del lavoro svolto nonché dell’apporto dato in collaborazione/soluzione dei problemi, da sottoporre al giudizio delle altre direzioni il cui gradimento e la cui valutazione da esprimere è basata su tre quesiti: soluzione dei problemi – competenza – rapporto con le altre direzioni e con i punti vendita associati. Al raggiungimento del punteggio massimo conseguito sarà corrisposto individualmente con i parametri di cui al c. a.2- un importo di salario variabile di €. 1.050,00= (millecinquanta/00) lorde in ragione di anno intero per il periodo 1 luglio 2005 – 31 dicembre 2007 e di €uro 1.100,00 (millecento/00) lorde in ragione di anno intero per il periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2009.
    a.2- Per ogni dipendente sarà predisposta una scheda per la valutazione delle prestazioni individuali come da allegato. Il premio di salario variabile di cui al c. a.1- sarà corrisposto in base al punteggio individualmente conseguito. La valutazione sarà effettuata dal superiore gerarchico e/o dal Dirigente e comunque dallo stesso dirigente vistata ed approvata, sarà presentata al lavoratore interessato e con lo stesso discussa, nel caso in cui vi fossero dei valori divergenti circa la valutazione data, il lavoratore potrà chiedere un incontro con la direzione R.U. facendosi assistere dalla RSU e/o le OO.SS.. I risultati medi raggiunti da ogni singolo centro di costo saranno portati, semestralmente, a conoscenza della RSU in un apposito incontro.

    b) - addetti ai magazzini (operai ed impiegati)
    Un meccanismo applicabile al personale dei magazzini salumi e latticini, carni, extra alimentari e generi vari di ogni U.L. che premi la produttività individuale e/o collettiva che, data la diversità logistica ed organizzativa di ogni U.L., i valori e gli obiettivi di produttività da raggiungere ed i relativi valori sono determinati in accordo con le rispettive R.S.U. entro 20 giorni da oggi.

    Art. 23) DECORRENZA E DURATA
    23.1 - Il presente contratto collettivo integrativo aziendale, salvo quanto diversamente stabilito nei singoli articoli, decorre dal 1 luglio 2005 e scade il 31 dicembre 2009. Per gli addetti ai magazzini la scadenza del salario variabile coincide con lo scadere del semestre successivo alla data del trasferimento delle attività nella nuova costruenda sede di Montopoli.

    23.2 - Le OO.SS. sono impegnate a presentare istanza di rinnovo del presente CCIA entro mesi tre dalla scadenza. Ambedue le parti sono vincolate ad iniziare le trattative entro 20 giorni dalla richiesta e, possibilmente, definire nuovi parametri entro mesi sei dalla scadenza. Per questo periodo il presente contratto si intende automaticamente prorogato, trascorsi mesi sei dalla scadenza senza che si sia giunti al rinnovo il presente contratto scade definitivamente.

    Letto approvato e sottoscritto
    Le OO.SS : Conad del Tirreno scarl
    Filcams- Cgil

    Fisascat – Cisl

    Uiltucs - Uil

    Le Rappresentanze sindacali aziendali

    Allegati al CCIA del 20.10.2005  salario variabile e  C.d.I..doc - Allegati al CCIA del 20.10.2005 salario variabile e C.d.I..doc




    Altri accordi della stessa azienda:
    Two documents IconConad del Tirreno, Accordo integrazione CIA unità locali . . .

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