Mercatone Uno, M.Sette Srl Legnago, Accordo, 20/07/1992 |
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Decorrenza: 06/01/1992 | |
Scadenza: 12/31/1995 | |
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Legnago, 20.07.92
Tra la Società M. Sette S.r.l. rappresentata dai Signori Scordamaglia Francesco e Bonesi Sandro e la RSA di aziendale con l’assistenza della FILCAMS-CGIL di Legnago si è raggiunto il seguente accordo.
DIRITTI DI INFORMAZIONE
1) L’Azienda fornirà annualmente alla RSA un prospetto con la classificazione dei livelli del personale presente al 31/12 di ciascun anno, quello delle ferie e dei riposi (compreso quelle residue) (ROL), e mensilmente il rendiconto dello straordinario.
L’Azienda garantirà lo svolgimento delle assemblee sindacali anche tramite il pagamento delle ore ordinarie previste qualora detta assemblea dovesse svolgersi fuori dall’orario di lavoro.
STRAORDINARI PRESENZE FERIE - ROL PERMESSI BREVI
I permessi brevi verranno richiesti di regola con 24 ORE di anticipo e non potranno essere conguagliati con eventuali ore straordinarie.
Le presenze giornaliere e gli straordinari eventuali verranno segnati su apposita modulistica.
L’Azienda di concerto con la RSA e le OO.SS., presenterà entro il mese di Marzo di ogni anno il calendario ferie per tutto il personale del Punto Vendita e lo affiggerà in apposita bacheca, garantendo la continuità del servizio nei confronti della clientela e privilegiando il principio della rotazione dei dipendenti per non svantaggiare qualcuno nella scelta del periodo di fruizione delle ferie spettanti.
RETRIBUZIONE
La Società si impegna ad erogare dal 01.03.92 un premio aziendale non assorbibile pari a £ 25.000 (venticinquemila) lorde mensili per quattordici mensilità; il premio verrà calcolato al 4° livello e riparametrato come da contratto collettivo nazionale di lavoro. (Vedi allegato)
CLASSIFICAZIONE
Entro il 30.06 di ciascun anno le parti si incontreranno per valutare eventuali passaggi di livello o gratifiche individuali.
PART-TIME
Fatte salve le esigenze aziendali, verranno esaminati le richieste di lavoro a tempo parziale ed aspettativa non retribuita da parte del personale a tempo pieno, salvaguardando in ogni caso i servizi essenziali e funzioni non fungibili.
In ogni caso:
— l’accoglimento della domanda di lavoro a tempo parziale e di aspettativa non retribuita è subordinato alla presentazione di una domanda scritta che l’interessato dovrà fare pervenire all’Azienda 30 giorni prima dell’inizio della concessione;
— il numero complessivo di dipendenti fruenti i suddetti istituti non potrà superare il 2% dell’organico di reparto e di aree omogenee di lavoro; potranno perciò essere attuate, in presenza di casi urgenti e gravi, forme di avvicendamento;
— la concessione dell’autorizzazione di lavoro a tempo parziale è subordinata alla presenza nel Punto Vendita negli orari in essere;
Verrà data comunicazione alla RSA e alle OO.SS. dell’elenco delle richiedenti e della data della richiesta.
DOMENICHE DI NATALE
Nelle domeniche natalizie lavorate verrà corrisposta una maggiorazione pari al 60% della retribuzione di fatto di cui all’art.107 del CCNL. L’Azienda s’impegna ad effettuare i riposi di leggi secondo un calendario che verrà presentato e concordato con la RSA entro il 15.11. di ciascun anno.
In detta occasione verranno verificate le eventuali necessità di personale a termine.
AMBIENTE DI LAVORO
L’Azienda , vista riconosciuta dalla RSA e dalle OO.SS., la positività degli interventi posti in essere e l’impegno nel proseguire nell’azione mirata di intervento rivolto a salvaguardare costantemente la salute dei lavoratori e dell’ambiente nel rispetto delle norme contrattuali e di legge.
In occasione di un incontro previsto con cadenza annuale l’Azienda fornirà alla RSA e alle OO.SS. dati sulle malattie ed infortuni.
Si impegna inoltre a trovare una soluzione compatibile con le esigenze di vendita, alla polverosità del pavimento del PV ed al ricambio dell’aria in particolare nell’area mobili.
DURATA E DECORRENZA
Il presente accordo decorre dal 01.06.92 ed avrà validità di anni 3 con scadenza al 31.12.95; le parti a far data dal 01.06.95 potranno attivarsi per il rinnovo del presente accordo fatto salvo che fino al 31.05.95 per tale titolo non potranno essere attuate azioni conflittuali.
Letto firmato e sottoscritto.
LE O.O.S.S. LA R.S.A. L’AZIENDA
di Legnago
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