Il riposo (R*) della seconda settimana sarà articolato dal martedì ; al venerdì secondo la turnazione stabilita.
I riposi effettuati nelle giornate di Sabato e Domenica, sono considerati riposi di cui alla legge 370 del 22 febbraio 1934 e successive modificazioni.
La giornata di riposo cadente in altri giorni della settimana è da considerarsi riposo di conguaglio. Pertanto le festività infrasettimanali di cui al vigente Ccnl cadenti nei giorni di riposo di Sabato e Domenica danno diritto alla corresponsione di 1/26 aggiuntivo alla normale retribuzione.
In occasione della settimana lavorativa a 36 ore, la festività coincidente con la giornata di riposo non di legge, da diritto al recupero e/o alla corresponsione di 2 ore della normale retribuzione. A tal fine l’ azienda si impegna entro i tempi tecnici necessari ad effettuare gli eventuali conguagli insorti a partire dal 5 settembre 1999.
Detto regime di orario si considera una modalità di applicazione delle 38 ore settimanali, con un orario quindi di 38 ore medie settimanali, secondo quanto stabilito dagli articoli 32) e 33) -Seconda Parte C.C.N.L. - con una distribuzione oraria plurisettimanali.
Per le Domeniche e le festività del periodo Natalizio, l’Azienda si impegna a mantenere inalterata la turnazione salvo diversa necessità da concordare con le RSU del punto vendita.
Inoltre per le domeniche e festività rientranti nel periodo delle deroghe natalizie e quindi nei mesi di novembre, dicembre e 6 gennaio, sarà riconosciuta, come negli anni precedenti, una maggiorazione oraria del 60% oltre la normale retribuzione.
2.)Per necessità individuali e documentate, i dipendenti potranno farsi sostituire nella prestazione di lavoro della domenica da un altro lavoratore dello stesso reparto, previa informazione alla Direzione aziendale, nonché concordando con la stessa l’intercambiabilità della prestazione.
3.)Sulla normativa delle ferie, si concorda che le due settimane consecutive di ferie estive iniziano dalla domenica lavorativa di norma della settimana a 40 ore. Le altre due settimane di ferie (primavera e autunno), una sarà programmata nella settimana a 40 ore, l’altra nella settimana a 36 ore. Il rimanente periodo di ferie sarà fruibile concordando le modalità con la Direzione aziendale.
4.)Le ore di lavoro prestate oltre l’ordinario, secondo i turni di cui al punto
1.), è data facoltà al dipendente di recupero, solo previo accordo con la Direzione, con il vincolo di recupero entro lo stesso mese, secondo le procedure esistenti in Azienda e con il pagamento della sola maggiorazione.
5.)Nel programmare il calendario annuo di lavoro, il punto vendita rimarrà chiuso nelle seguenti festività di cui all’art. 64 C.C.N.L. sotto riportate:
- 1° Gennaio;
- Domenica e Lunedì di Pasqua;
- 1° Maggio;
- 15 Agosto;
- 25 e 26 dicembre;
6.)Entro il mese di febbraio 2001, le parti si incontreranno per definire in via definitiva le chiusure del 25 aprile e 1 novembre.
Altresì si conviene che le presenze del 25 aprile, del 1° novembre, del Santo Patrono ed eventualmente del 6 Gennaio (se lavorato con apertura), saranno a copertura di domeniche scambiate durante l’anno a richiesta dei dipendenti sia a Tempo Pieno che Part-Time con modalità verticale o orizzontale, compatibilmente al reparto e di norma non oltre ad una persona per reparto.
7.) Viene individuata la festività del Santo Patrono il 23 di Luglio di ogni anno.
8.)Le parti convengono che al fine di quanto previsto al punto 6) del presente accordo, entro il mese di ottobre 2000, saranno assunte un numero adeguato di persone per consentire una corretta operatività dell’organizzazione del lavoro.
9.)Sugli acquisti di tutti i dipendenti viene applicato uno sconto del:
5% sui prodotti a libero servizio;
7% sui mobili.
10% sull’oro
A tal fine l’azienda si impegna alla realizzazione di una procedura per la corretta gestione degli acquisti sul punto vendita.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’AZIENDA LE OO.SS. LE R.S.U.
Russi, 21 novembre 2000