Mercatone Uno, M.Quattro Srl Curtarolo, Accordo, 18/01/1999

Decorrenza: 01/01/1999
Scadenza: 12/31/2000

VERBALE DI ACCORDO

In data 18 gennaio 1999 presso la sede dalla M.QUATTRO in CURTAROLO si sono incontrati:
      • Per la M.QUATTRO S.r.l. i Sigg.ri: Bustreo Luigino, Benasi Luciano

      • Per la FISASCAT CISL i Sigg.ri: Piovesan Mario, Marchesin Lucio, Fiorot Ferruccio

      • Per la FILCAMS-CGIL il Sig.: Squizzato Luciano

      • Per la RS.A - R.S.U. i Sigg.ri: Morcos Angela, Cabrele Lorenziana, Glover Terry, Faoro Giancarlo, Pellizzato Claudio.

Premesso
    • Che il seguente accordo va considerato ad integrazione dei precedenti accordi del 26.06.92 e del 03.03.97.
    • Che il presente accordo rientra nel quadro di quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo di cui al protocollo del 23.07.93.
    • Che le premesse qui riportate fanno parte integrante di quanto sotto convenuto.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) RELAZIONI SINDACALI

Le parti convengono sull’utilità di un sistema di relazioni sindacali che, fermo restando le reciproche autonomie e responsabilità, si fonda sul riconoscimento del pieno ruolo di ciascuna delle parti, al fine di creare condizioni di positivo ed utile confronto finalizzato alla soluzione dei problemi ed alla prevenzione dei conflitti.

2) DIRITTO DI INFORMAZIONE

L’azienda fornirà semestralmente alle OO.SS. e alle RSU le informazioni che avranno carattere preventivo su:

      • Politiche aziendali, ristrutturazioni, ampliamenti, nuovi insediamenti.

      • Consistenza degli organici e loro inquadramento.

      • Andamento occupazionale ed organizzazione del lavoro.

      • Modifica degli orari di apertura

3) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Le parti concordano sulla validità e sull’importanza di attivare eventuali incontri in ogni singolo Punto Vendita in materia di organizzazione del lavoro per fornire congiuntamente un migliore servizio alla clientela, un più razionale utilizzo delle strutture, un miglioramento dei livelli di efficienza e produttività, una ottimizzazione dei tempi e carichi di lavoro ed, infine, una migliore crescita individuale e collettiva dei livelli di professionalità dei dipendenti. Iniziative straordinarie saranno oggetto di eventuale confronto con le RSU, al fine di individuare modalità di gestione diverse degli orari dì lavoro e della flessibilità.

4) MERCATO DEL LAVORO

Apprendistato e contratti formazione lavoro

Le parti convengono di esaminare in appositi incontri, di norma dopo 12 mesi dall’assunzione, l’andamento formativo di ogni lavoratore assunto in apprendistato o contratto di formazione lavoro. L’azienda informerà almeno 30 giorni prima gli interessati sull’esito del percorso formativo e sulla conferma a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda l’apprendistato, le parti concordano di applicare l’accordo firmato in provincia di Treviso tra Confcommercio e OO.SS. il 19 maggio 1998. Lo stesso viene riconosciuto quale parte integrante del presente accordo integrativo aziendale e, allo scopo, allegato in copia.

Part-time
Fermo restando quanto disciplinato dal C.C.N.L. del 1994, Seconda parte, Titolo VII, si conviene di stabilire una priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale e viceversa tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

      • Anzianità della richiesta.
      • Carichi di famiglia.
      • Particolari situazioni familiari.
      • Anzianità di servizio.
Qualora si rendessero necessarie assunzioni di lavoratori part-time, al fine di garantire il presidio nelle domeniche o festività di apertura al pubblico, si concorda sulla necessità di attivare contratti a P.T. Week-End.

Annualmente si procederà ad una verifica dei part-time presenti in azienda, per gli eventuali nuovi inserimenti o assunzioni a P.T.

5) LAVORO DOMENICALE E FEST1VO

Nelle giornate di apertura domenicale e festiva, definite con deroghe natalizie, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati una maggiorazione pari al 60% della retribuzione di fatto di cui all’art. 115 del C.C.N.L. 1994. Il calendario di intervento dei lavoratori interessati a dette aperture ed ai relativi riposi compensativi previsti dalla legge, saranno motivo di confronto preventivo con la RSU.

6) SANTO PATRONO

La giornata del Santo Patrono di cui all’art.64 del C.C.N.L. del 1994, viene convenzionalmente riconosciuta per tutti i lavoratori dell’azienda nella giornata del 13 giugno di ogni anno.

7) FERIE E PERMESSI RETRIBUITI

Le parti convengono che nei mesi di Dicembre e Gennaio di ogni anno si proceda, in ogni punto vendita, alla programmazione delle ferie, sentite le richieste dei lavoratori. Il programma definitivo sarà esposto in bacheca entro il mese di Marzo.

Le parti, visto quanto previsto dall’art. 69 del C.C.N.L. del 1994, concordano che le ferie annuali potranno essere fruite di norma in non più di tre periodi annui, garantendo comunque un periodo feriale di due settimane consecutive nei mesi estivi, intesi da Giugno a Settembre. Tali due settimane consecutive verranno godute dal personale a rotazione annuale. La programmazione delle stesse dovrà essere compatibile con le esigenze del reparto.

Le parti convengono inoltre che i permessi di cui all’art. 68 del C.C.N.L. del 1994, debbano essere richiesti dai lavoratori di norma con un anticipo di almeno 48 ore al fine di consentire all’azienda una organizzazione del lavoro in grado di sopperire all’assenza momentanea del lavoratore. L’ ;azienda riconosce ai propri dipendenti un giorno di permesso retribuito in caso di morte di un parente prossimo (genitore, coniuge, figli, fratelli, sorelle).

8) TRASFERTE

Al personale che, per esigenze organizzative, sia inviato con il proprio mezzo in missione temporanea in una sede di lavoro diversa dalla propria, comportando un aumento dei chilometri percorsi normalmente per recarsi al lavoro, verrà corrisposta una indennità chilometrica pari a £. 300 per cilindrate uguali o inferiori a l00 cc, £. 400 per cilindrate comprese tra 1000 e 1500 cc, £.500 per cilindrate superiori a 1500 cc per ogni chilometro di percorrenza.

AI lavoratore inviato in missione, con il mezzo proprio, per i danni derivanti da urto, collisione e ribaltamenti determinati da colpa grave del conducente, l’azienda concorrerà alle spese dei danni subiti fino a concorrenza del valore commerciale dell’auto, detratta la franchigia di Lire 900.000 (novecentomila).

Il lavoratore interessato a missioni temporanee, che sia costretto ad utilizzare più tempo di quanto abitualmente necessario per raggiungere il proprio luogo di lavoro, avrà riconosciuta la differenza di tempo di percorrenza, dalla sede abituale alla sede della missione. Detto tempo di percorrenza si recupererà, di norma, entro la settimana.

Al lavoratore in missione sarà rimborsato a piè di lista il costo del pasto. Qualora siano presenti locali convenzionati con l’azienda, il lavoratore dovrà fame uso ed avrà diritto ad un rimborso fino a £. 20.000 (ventimila).

Al lavoratore, prima dell’invio in missione, sarà corrisposta una anticipazione di cassa, per le spese che dovrà sostenere.

9) PREMIO AZIENDALE

Si conviene di istituire un premio legato ad obiettivi, così come previsto dall’art. 12 del C.C.N.L. del 1994, nonché dall’ accordo del 23/07/1993. Le parti concordano di individuare come unico obiettivo per gli esercizi relativi agli anni 1999 e 2000, le differenze inventariali (D.I.).

La graduatoria di corresponsione del premio legato al raggiungimento dell’ obiettivo è così strutturata:
D.I. da 0 a 0.20% premio di £. 1.300.000 lorde
D.I. da 0.21 a 0.30% premio di £. 1.200.000 lorde
D.I. da 0.31 a 0.40% premio di £. 900.000 lorde
D.I. da 0.41 a 0.50% premio di £. 800.000 lorde
D.I. da 0.51 a 0.60% premio di £. 700.000 lorde
D.I. da 0.61 a 0.70% premio di £. 600.000 lorde
D.I. da 0.71 a 0.80% premio di £. 400.000 lorde.

Il premio spettante sarà erogato con la retribuzione del mese di marzo, corrisposto per dodicesimi e riproporzionato per il lavoro part-time.

Sarà considerato mancato dodicesimo, ai fini della corresponsione del premio, l’assenza superiore a sedici giorni nel mese; non concorrono a questi fini le assenze per ferie e per infortunio. Nel caso di lunga e continuata malattia, dovuta a particolari stati morbosi, di norma non sarà detratto più di un dodicesimo di premio. Eventuali casi particolari, che comportino un’assenza dal lavoro superiore ai due mesi consecutivi, saranno oggetto di valutazione tra le parti.

Durante l’assenza per il periodo di maternità la lavoratrice maturerà due dodicesimi del premio eventualmente spettante.

Per l’anno 1998, considerato che l’obiettivo posto dall’azienda, basato sullo stesso meccanismo, è stato raggiunto per un valore pari allo 0.80%, la relativa corresponsione economica di £. 400.000 lorde sarà erogata con la retribuzione del mese di gennaio 1999.

L’azienda fornirà alle R.S.U. ed alle OO.SS. tutta la documentazione necessaria nonché gli strumenti utili alla valutazione del raggiungimento dell’obiettivo e si rende disponibile ad incontri periodici per l’esame dello stesso.

10) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1999 e avrà durata fino al 31 dicembre 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

L’AZIENDA LE OO.SS. LE RSA/RSU


EBICom

ENTE BILATERALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Commercio Turismo Servizi
CONFCOMMERCIO - CGIL CISL UIL

      UNIONE COMMERCIO TURISMO FILCAMS - C.G.I.L.
      E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI FISASCAT- CISL
      TREVISO - CONFCOMMERCIO UILTuCS - UIL
ACCORDO SINDACALE PROVINCIALE
SULL’APPRENDISTATO
per i dipendenti da imprese del Terziario

Addì 19 maggio 1998 presso ‘Unione commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso

tra

L‘Unione commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso - Confcommercio - rappresentata da:
- il Presidente Sig. Renato Salvadori
- e dai Presidenti delle Associazioni Mandamentali:
- Sig. Simeoni rag. Luigino Castelfranco Veneto
- Sig. Andreatta Bruno Oderzo
- Sig. Bernardi Alessandro Vittorio Veneto
- Sig. Cuzziol Giuseppe Conegliano
assistiti dai rispettivi Direttori: Sig. Dott. Piero Tedesco, Sig. Brunati rag. Aldo, Sig. Chiara rag. Enrico, Sig. Brusadin Luigi e Sig. Rizzo rag. Paolo; presenti inoltre il Sig. Carnio rag. Valter e il Sig. Colleoni Luciano in rappresentanza dell’EBiCom

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo rappresentate dai rispettivi Segretari Provinciali:
sig. Biscaro Virgilio per la FILCAMS - CGIL
sig. Piovesan Mario per la FISASCAT - CISL
sig. Marchetti Massimo per la UILTuCS - UIL

premesso

che le parti intendono modificare “in meius” la normativa prevista dal CCNL e dall’Accordo Sindacale Territoriale Provinciale sottoscritto in data 27 marzo 1992 che disciplina il rapporto di Apprendistato per i dipendenti del settore Terziario;

considerato

che le caratteristiche del sistema distributivo della Provincia di Treviso richiedono l’inserimento

di manodopera giovane e che le difficoltà nel reperirla condizionano le aziende del Terziario ad assunzioni non conformi alle loro aspettative;

che a seguito della Legge 196/97 “pacchetto Treu” l’elevazione dell’età massima per l’assunzione di apprendisti ed il sistema formativo che caratterizza queste nuove figure di lavoratori, potrà dare nuovi impulsi all’utilizzo dell’apprendistato in tutte le sue forme;

che le parti ritengono necessario modificare “in meius” la proporzione numerica del numero degli apprendisti nelle aziende del terziario prevista dall’art 19 - seconda parte del CCNL al fine di una maggiore occupazione giovanile, ed al fine di promuovere il recepimento del presente accordo da parte delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il CCNL del settore;


Le parti convengono quanto segue:

Art 1) Durata del periodo di Apprendistato
      Fermo restando quanto previsto in materia dal 1° comma dell’art. 29, - seconda parte - del CCNL relativamente alle aziende del settore alimentare o reparti di esse;

      le parti, ritenuta la necessità dl un elevato livello di qualificazione professionale per le concrete esigenze delle aziende del Terziario, anche in previsione della prossima attuazione del libero mercato europeo, ai sensi

      degli artt. 28 e 29 - seconda parte - del vigente C.C.N.L. del 3/11/1994, stabiliscono di fissare, a decorrere dal 1 giugno 1998, la durata del periodo di Apprendistato per tutti gli altri settori merceologici nelle seguenti rispettive misure:
      - 24 mesi per le qualifiche comprese nel Quinto livello;
      - 36 mesi per le qualifiche comprese nel Quarto Livello.

Art 2) Proporzione numerica
      Ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 - prima parte - e a modifica di quanto previsto dal

      l’art. 19 del CCNL del 3/11/94, la proporzione numerica degli apprendisti occupati nelle aziende del Terziario della Provincia viene cosi stabilita:

      un apprendista per ogni due lavoratori non apprendisti comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’ apprendistato non è ammesso.

      in applicazione di quanto previsto dall’art. 21 della legge 26/2/1987, n. 56, è tuttavia consentita l’assunzione di apprendisti in numero non superiore a tre nelle aziende che non hanno alle proprie dipendenze lavoratori qualificati, o ne occupano in numero non superiore a cinque.

Art 3) Trattamento economico
      A modifica di quanto stabilito dall’art. 27 - seconda parte - punto a) - del CCNL vigente, agli Apprendisti sarà riconosciuta una paga base determinata con le seguenti percentuali della paga base tabellare nazionale corrisposta ai lavoratori qualificati:
75%

90%

95%
per i primi 8 mesi di tirocinio per le qualifiche del V livello,
per i primi 12 mesi di tirocinio per le qualifiche del IV livello
dal 9° al 16° mese di tirocinio per le qualifiche del V livello,
dal 13° al 24° mese di tirocinio per le qualifiche del IV livello
dal 17° al 24° mese di tirocinio per le qualifiche del V livello
dal 25” al 36° mese di tirocinio per le qualifiche del IV livello.

L’indennità di contingenza sarà comunque corrisposta secondo le misure e le modalità previste dalla Legge 26 febbraio 1986, n. 38.

Art.4) Malattia

      Fermo restando quanto previsto in materia degli art. 90, 91, 92 e 93 -seconda parte- del CCNL per i dipendenti del Terziario deI 3/11/1994, e a modifica di quanto previsto dall’ultimo comma delI’art. 94 dello stesso CCNL, durante il periodo di malattia l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore Apprendista il seguente trattamento economico:
      100% - della normale retribuzione per i primi 3 giorni di malattia;
      35% - della normale retribuzione dal 4° al 20° giorno di malattia;
      50% - della normale retribuzione daI 21° al 180° giorno di malattia.
Art.5) Osservatorio Provinciale
      Al fine dell’aggiornamento dell’Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro, nonché al fine di una maggiore trasparenza e regolamentazione del rapporto di Apprendistato, le Aziende sono tenute a dare conferma della trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato dandone comunicazione al lavoratore e all’EBiCom - Ente Bilaterale Provinciale - entro due mesi prima della scadenza del contratto stesso.
Art. 6) Formazione professionale
      Con riferimento a quanto previsto dall’art. 16 della Legge 24/6/1997, n. 196, relativamente alla prevista partecipazione degli apprendisti ad iniziative di formazione esterna all’azienda, le parti si impegnano ad incontrarsi e definire quindi la possibilità di gestione di corsi specifici in merito, anche tramite finanziamenti dall’EBiCom - Ente Bilaterale Provinciale-, non appena saranno emanate precise disposizioni sui contenuti della formazione stessa.
Art. 7) Decorrenza e durata
      Il presente Accordo entra in vigore dal 1° giugno 1998 e le norme in esso contenute sono applicabili relativamente ai contratti di Apprendistato posti in atto successivamente alla stessa data. I contratti di Apprendistato in atto alla data di entrata in vigore del presente accordo restano regolati secondo la normativa precedente.

      Il presente Accordo scadrà con il 31 dicembre 1999 e si intenderà rinnovato di anno in anno dalla data medesima salvo disdetta da una delle parti firmatarie da comunicarsi almeno 2 mesi prima della scadenza.

Art. 8) Dichiarazione delle parti
      Qualora nel periodo di vigenza del presente Accordo intervengano modifiche legislative o contrattuali, le parti si impegnano ad incontrarsi al fine di armonizzare le nuove norme con l’accordo stesso.

      Copia del presente accordo sarà notificata alla DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO e alle sedi provinciali degli istituti previdenziali I.N.P.S. e l.N.A.l.L.

Letto, confermato e sottoscritto


UNIONE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
CONFCOMMERCIO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL



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