Mercatone Uno, M.Quattro Srl Curtarolo, Accordo, 25/02/2000

Decorrenza: 02/25/2000
Scadenza:

VERBALE D'ACCORDO M. QUATTRO


In data 25 febbraio 2000 presso la sede della M. QUATTRO S.R.L. si sono incontrati:

- La M. QUATTRO S.r.l., rappresentata dai signori: Luigino Bustreo, Ilaro Ghiselli, Luciano Benasi;

- La FISASCAT - CISL rappresentata dai signori: Lucio Marchesin, Ferruccio Fiorot e Mario Piovesan;

- La FILCAMS CGIL rappresentata dal signor Luciano Squizzato;

- La R.S.A. del Magazzino di Curtarolo rappresentata alle signore Gottardo Francesca, Cabrele Lorenziana e il signor Faoro Carlo. La R.S.A. del Magazzino di Noventa P. rappresentata dalle signore Rigato Barbara, Pavanello Isabella e Danieli Katiuscia. La R.S.A. del Magazzino di Castelfranco V.to rappresenta dalla signora Perozzo Elisa e dal signor Pelizzato Claudio.
Premesso che:

- l’Azienda ritiene te la propria attività, avendo prevalenza nella vendita di mobili, rientri nella tipologia regolamentata dall’art. 13 del D.L 114 del 31.3.98 e considera quindi la Domenica quale giorno di lavoro ordinario. Nei propri magazzini di Curtarolo, Noventa Padovana e Castelfranco Veneto propone un orario di lavoro settimanale comprensivo della Domenica, considerandola fondamentale per il raggiungimento dei suoi obiettivi;

- le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo considerano irrinunciabile la domenica quale giorno di riposo settimanale e considerano comunque legato alla volontarietà il lavoro domenicale;

- in questo contesto le parti ritengono importante ricercare tutte le soluzioni che portino ad una ricomposizione delle diverse posizioni sulla prestazione di lavoro domenicale e
concordano quanto segue:

1. di dare carattere sperimentale al presente accordo, che avrà validità fino al 31.12.2000. Durante tale periodo le parti effettueranno, su proposta di una di loro, incontri al fine di esaminare i problemi che potrebbero insorgere nell’attuazione della nuova normativa sugli orari settimanali di lavoro. In tali incontri le parti esamineranno la problematica legata agli orari di lavoro peri dipendenti full-time assunti dopo il 25/02/00.

2. considerato quanto le parti hanno espresso in premessa, ogni singolo lavoratore, presente alla data del 30 settembre 1999, presterà la propria attività lavorativa la domenica scegliendo tra due regimi d’orario di lavoro a 38 ore medie settimanali.


Detti due regimi di orario (di seguito definiti A e B) si considerano una modalità di applicazione delle 38 ore settimanali, secondo quanto stabilito dagli artt. 32) - 33) - Seconda Parte C.C.N.L., con una distribuzione oraria anche plurisettimanale.
Il regime A prevede la prestazione di lavoro di una settimana a 40 ore e una
settimana a 36 ore; la settimana lavorativa é considerata da Domenica a Sabato secondo turni bisettimanali:


PRIMA SETTIMANA A 40 ORE
SECONDA SETTIMANA A 36 ORE
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
8
R
8
8
8
8
R
R
4
R*
8
8
8
8

* il riposo (R*) della seconda settimana sarà articolato dal martedì al venerdì secondo la turnazione stabilita.

Il regime B, prevede le l’effettuazione dell’orario di lavoro in un ciclo di tre settimane: una settimana a 40 ore, due a 36 ore con una media di 38 ore settimanali secondo il seguente schema:
la settimana lavorativa è considerata da Domenica a Sabato secondo turni trisettimanali:


I SETTIMANA A 40 ORE
II SETTIMANA A 36 ORE
III SETTIMANA A 36 ORE
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
8
R
8
8
8
8
R
R
4
R*
8
8
8
8
R
4
R*
8
8
8
8

* Il riposo (R*) della seconda e della terza settimana sarà articolato dal martedì al venerdì secondo la turnazione stabilita.
Al fine di mantenere inalterata la media delle 38 ore settimanali nella seconda settimana a 36 ore, l’azienda assorbirà due ore dal monte ore di festività abolite previsto dall’art. 68 del C.C.N.L. di settore, fino ad un massimo di 32 ore annue.
Al fine di consentire all’Azienda la programmazione degli orari settimanali, e di procedere alle assunzioni di lavoratori sufficienti a garantire la totale applicazione dei suddetti regimi, ogni dipendente comunicherà alla Direzione aziendale entro il 12 marzo 2000 quale regime d’orario intende scegliere.
I dipendenti full-time assunti nel periodo dal 01/10/99 al 25/02/00 seguono unicamente il regime di orario A.

2.bis) le parti si incontreranno entro il 15 novembre c.a. per ridefinire la programmazione degli orari di lavoro settimanale per il periodo natalizio.

3. Viene istituita una banca ore individuale alimentata da un’ora di P.I.R per ogni settimana con prestazione lavorativa di 40 ore a partire dal 23/01/2000.

4. Al fine di consentire una maggiore disponibilità individuale di permessi retribuiti, per il periodo di sperimentazione dell’accordo, le festività . del 2 giugno e del 4 novembre, di cui all’art. 64 del C.C.N.L., vengono trasformate in P.I.R., consentendo così al dipendente di aumentare la propria banca ore di ulteriori 16 ore.

5. L’uso di tali permessi sarà regolamentato secondo quanto previsto dall’art. 68 del C.C.N.L.. Detti permessi di cui ai punti 3) e 4) non fruiti entro il 31/12, per l’anno 2000, seguiranno le modalità previste dall’art.68 del CCNL.

6. Per necessità individuali, i dipendenti potranno farsi sostituire nella prestazione di lavoro della domenica, o nella giornata di riposo individuale (dal martedì al venerdì) prevista dal regime d’orario A o B, da un altro lavoratore dello stesso reparto, concordando con la Direzione aziendale l'intercambiabilità.


7. ad integrazione di quanto previsto dall’art. 7 dell'accordo aziendale del 18.1.99 sulla normativa delle ferie, si concorda che le due settimane consecutive di ferie estive iniziano dalla domenica lavorativa (settimana a 40 ore). Le altre due settimane di ferie (primavera e autunno), una sarà programmata nella settimana a 40 ore, l’altra nella settimana a 36 ore. Il rimanente periodo di ferie sarà fruibile concordando le modalità con la Direzione aziendale.


8. (Quota di salario variabile). Di introdurre il budget ad integrazione del salario variabile, quale obiettivo a cui legare un premio aziendale.
I valori di raggiungimento del budget, per l’esercizio 2000, sono i seguenti indicati per i magazzini di:
Curtarolo totale anno = 25.6 miliardi mensilizzati*
Noventa Padovana totale anno 24.0 miliardi mensilizzati*
Castelfranco Veneto totale anno = 15.9 miliardi mensilizzati*
*vedi tabulato allegato.
Il premio lordo complessivamente convenuto per ogni Punto Vendita sarà dell’1 (uno) per mille sul dato finale del fatturato al 31/12 di ogni anno; che non potrà essere inferiore al budget di competenza, salvo quanto previsto al punto 11.) del presente accordo.

Il premio lordo, complessivamente calcolato per ogni Punto Vendita al raggiungimento dell'obiettivo, sarà diviso in tante quote, quante risultano dalla seguente somma degli equivalenti full-time, di seguito definiti EFT.

- sui dipendenti nominativamente in forza al 30.09.99 verranno determinati gli EFT calcolati sul numero delle ore settimanali prestate in relazione al tempo pieno e corrispondenti alla nuova organizzazione del lavoro, di cui al punto 2.), alla data del 12.03.2000;
che si sommeranno
- ai dipendenti assunti tra il 01.10.99 e il 25.02.2000, nominativamente in forza al 25.02.00, sui quali verranno determinati gli ulteriori EFT, corrispondenti a contratto in essere al 12.03.2000 e calcolati sul numero di ore settimanali prestate in relazione al tempo pieno. EFT che verrà conteggiato in misura pari all’80%.
Questa sommatoria costituisce il DIVISORE FISSO per l‘anno 2000 e per gli anni successivi.

Esempio: n.50 EFT al 12/03/00 (per i nominativi presentì al 30/9/99) +
      n.10 EFT al 12/03/00 (per gli assunti dal 1/10/99 al 25/2/00) x 80%=
n.8 EFT
Totale n. 58 EFT = DIVISORE FISSO

La quota premio lordo individuale è determinata dal seguente esempio:

Esempio:
Noventa Padovana =24 miliardi x 1 per mille = 24 milioni
24 milioni: somma EFT (DIVISORE FISSO come definito al comma precedente) =
quota premio lordo
individuale per il full time:
    e viene quindi attribuita, secondo i criteri indicati al successivo punto 10.), a:
    tutti i dipendenti in forza alla data del 30/09/99 ed ancora in forza alla data della erogazione del premio;
    tutti i dipendenti assunti nel periodo dal 01/10/99 al 15/02/00 e ancora in forza alla data della erogazione del premio, che sono considerati ai fini della determinazione delle quote e come attribuzione, in misura pari all'80% dell’EFT calcolato secondo i criteri di cui al punto 10.).

    La quota residua risultante tra il premio complessivamente convenuto e quanto effettivamente erogato ai dipendenti in forza alla data del 31dicembre 2000 e anni successivi, sarà erogata ai lavoratori assunti dopo la data del 25/02/00 ed in forza alla data di erogazione della quota individuale. Le modalità di erogazione saranno definite in un incontro che si effettuerà entro il mese di gennaio 2001.

    9. (Quota dì salario variabile aggiunta) Per i soli dipendenti in forza alla data del 30 settembre 1999 che avranno scelto il regime di orario A e in forza alla data dell’erogazione del premio, verrà corrisposta una ulteriore quota premio lorda aggiunta pari allo 0,5 per mille, sempre al raggiungimento del budget previsto per ogni Punto Vendita, secondo i criteri definiti al precedente punto 8).

    Il premio lordo aggiunto, complessivamente convenuto per ogni Punto Vendita, al raggiungimento dell’obiettivo, sarà diviso in tante quote quante risultano dal calcolo del DIVISORE FISSO di cui al punto 8), prendendo a riferimento solo coloro che, in forza al 30/9/99, avranno scelto il regime d’orario A e che lo avranno mantenuto.

    Esempio:
    Noventa Padovana=24 miliardi x 0,5 per mille = 12 mln
            12 milioni: somma EFT (DIVISORE FISSO Regime A), di cui al presente articolo 9 =
            = quota premio lordo individuale aggiunta per il full time.

    Detta quota premio sarà quindi attribuita esclusivamente a coloro che rientrano nelle condizioni di cui al presente punto 9.) secondo i criteri indicati al successivo punto 10.) lettere a), b), c).

    10. Al fine di individuare gli EFT, come unità di attribuzione delle singole quote, e quindi la conseguente quota premio individuale da corrispondere al raggiungimento del budget, si seguiranno i seguenti criteri:

    A. chi al 30/09/99 e’ titolare di un rapporto di lavoro full-time e resta tale per tutto il 2000 (o anno di competenza del premio), è considerato pari a 1 EFT e quindi gli verrà corrisposta una intera quota premio lordo individuale;
    B. chi al 30/9/99 e' titolare di un rapporto di lavoro part-time e resta uguale in termini di ore per tutto il 2000 (o anno di competenza del premio), è considerato come EFT pari alla percentuale media della retribuzione ordinaria corrisposta in busta paga rispetto al tempo pieno nel periodo 01/01/00 - 31/12/00 (o diverso anno di competenza del premio) e in tale misura sarà proporzionata la quota individuale;
    C. chi al 30/9/99 è titolare di un rapporto di lavoro full-time e/o part-time e nel corso del 2000 (o anno di competenza del premio) interviene una trasformazione part-time, e/o full-time, viene preso a riferimento, come EFT, la percentuale media della retribuzione ordinaria corrisposta in busta paga rispetto al tempo pieno nel periodo 1/1/00 - 31/12/00 (o diverso anno di competenza del premio) e in tale misura sarà proporzionata la quota individuale.
    D. per i dipendenti assunti nel periodo dal 01/10/99 al 25/02/00 valgono i criteri dei precedenti punti a)-b)-c), con riferimento alla percentuale media della retribuzione ordinaria corrisposta in busta paga rispetto al tempo pieno nel periodo 1/1/00 - 31/12/00 (o anno di competenza del premio) e in tale misura sarà proporzionata la quota individuale, con il correttivo dell'80% di cui al punto 8).

    I full-time e i part-time in forza al 30/9/99 che non fossero in condizioni di scegliere tra il regime A o il regime B saranno oggetto di valutazione tra le parti entro il 31/03/00; e i full-time assunti dal 01/10/99 al 25/2/00 avranno tutti il regime A.

    Ai fini della corresponsione del premio, non sono considerati coloro che, in forza alla data del 30/09/99 rientrassero in quanto previsto al comma precedente.

    L'Azienda comunicherà entro il 15/03/2000 l’elenco dei dipendenti che hanno scelto il regime di orario A e il regime di orario B, il tipo di contratto in essere al 25.02.2000 (part-time o full-time) ed il totale degli EFT da considerarsi come DIVISORE FISSO.

    11. L'obiettivo si intende raggiunto ai fini del premio aziendale con un margine di tolleranza del meno due per cento (-2%).

    12. Al raggiungimento dell’obiettivo di budget di metà esercizio, verificato sui dati cumulativi mensili al 30 giugno, sarà erogata una prima tranche del premio aziendale con la busta paga di luglio 2000.
    Analoga operazione sarà effettuata a fine esercizio, al 31 dicembre, ed il premio equivalente sarà erogato con la busta paga di gennaio 2001.
    Le parti si impegnano, durante le verifiche periodiche, ad attuare i correttivi necessari al raggiungimento dell’obiettivo utile per erogare il premio aziendale.

    13. Il dipendente part-time, che dia la disponibilità a prestare la propria attività anche di domenica ha facoltà di scegliere:
      a) il regime di orario settimanale A o B;
      b) di prestare la propria attività nella giornata di domenica a otto ore oppure quattro ore al pomeriggio.

    14. Con l'introduzione dei nuovi regimi d’orario viene data facoltà ai dipendenti full-time di scegliere di cambiare il proprio rapporto di lavoro in part-time previo accordo con la Direzione.
    Nel caso in cui il part-time volesse trasformare il suo contratto in full-time, verrà esaminata la fattibilità con la Direzione aziendale e la RSA.

    15. Nel programmare il calendario annuo di lavoro, i magazzini rimarranno chiusi nelle seguenti festività di cui all’art. 64 C.C.N.L. sotto riportate:
  • 1° Gennaio;
  • Domenica e Lunedì di Pasqua;
  • 1° Maggio;
  • 15 Agosto;
  • 25 e 26 Dicembre.

    16. Sugli acquisti di tutti i dipendenti sarà applicato uno sconto del:
    5% sui prodotti a libero servizio;
    10% sui prodotti Borsari Sport;
    7% sui mobili.


    Letto, confermato e sottoscritto

    L'AZIENDA LE OO.S.S. LE RSU


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