Mercatone Uno, M.Uno Srl Rovigo, Accordo, 27/07/1999

Decorrenza: 05/16/1999
Scadenza: 12/31/2001

VERBALE DI ACCORDO

M. UNO S.r.l.


In data 27 luglio 1999 presso la sede della CISL di Rovigo si sono incontrati:

  • La MERCATONE UNO, rappresentata dai sig.ri Ilaro Ghiselli, Luciano Benasi e Catterina
Franchin;
  • La FISASCAT CISL rappresentata dai sig.ri Mario Piovesan e Maurizia Rizzo unitamente alla sig.ra Carla Pellegrinelli

PREMESSO CHE:
      • il presente accordo rientra nel quadro di quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo di cui al protocollo del 23.07.93.
      • il “mobile” rientra in quella tipologia di vendita regolamentata dall’art. 13 del DL. 114 del 31.03.1998 normativa “Bersani” e quindi non soggetta alla disciplina degli orari commerciali;
      • la direzione aziendale considera importante per il successo dell’ attività l’apertura del punto anche nelle domeniche, e pertanto intende avvalersi delle prerogative previste dall’art. 13 dello stesso Decreto;
      • l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo considera irrinunciabile la domenica quale giorno di riposo per i lavoratori;
      • le parti riconoscono esservi una situazione particolare nel punto vendita di Occhiobello in materia di orario di lavoro domenicale e festivo;
      • le premesse qui riportate fanno parte integrante di quanto sotto convenuto.
      • con il presente accordo le parti, nella convinzione delle rispettive posizioni, hanno voluto ricercare una intesa;

      Tutto ciò premesso:
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) RELAZIONI SINDACALI

Le parti convengono sull’utilità di un sistema dì relazioni sindacali che, fermo restando le reciproche autonomie e responsabilità si fonda sul riconoscimento del pieno ruolo di ciascuna delle parti, ai fini di creare condizioni di positivo ed utile confronto finalizzato alla soluzione dei problemi ad alla prevenzione dei conflitti.

2) DIRITTO Dl INFORMAZIONE

L’azienda fornirà semestralmente alle OO.SS. e alle R.S.U. le informazioni che avranno carattere preventivo su:

      • Politiche aziendali, ristrutturazioni, ampliamenti. nuovi insediamenti.
      • Consistenza degli organici e loro inquadramento.
      • Andamento occupazionale ed organizzazione del lavoro.
      • Modifica degli orari di apertura,
      • Orari di lavoro
3) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Le parti concordano sulla validità e sull’importanza di attivare incontri aziendali in materia di organizzazione del lavoro per fornire congiuntamente un migliore servizio alla clientela, un più razionale utilizzo delle strutture, un miglioramento dei livelli di efficienza e produttività, una ottimizzazione dei tempi e carichi di lavoro ed, infine, una migliore crescita individuale e collettiva dei livelli di professionalità dei dipendenti. Iniziative straordinarie saranno oggetto di confronto con le RSU, al fine di individuare modalità di gestione diverse degli orari dì lavoro e della flessibilità.

4) ORARIO DI LAVORO

a) Ad ogni dipendente in forza al 31/12/98 è stata data la facoltà di scegliere l’orario di lavoro settimanale, nell’ambito delle 38 ore settimanali, compresa la prestazione domenicale, all’interno di tre possibili regimi dì orario:

    • regime con prestazione domenicale una su due;
    • regime con prestazione domenicale una su tre;
    • regime con prestazione domenicale una su quattro;

e che quindi, all’interno dei suddetti tre regimi, le 38 ore settimanali si effettueranno su 5 o 6 giornate lavorative con:
    • una giornata di riposo coincidente con la domenica o il lunedì, se la domenica ha prestato la sua attività;
    • una ulteriore intera giornata di riposo, ovvero due mezze giornate programmate in modo definito;

b) solo in presenza di comprovati e oggettivi motivi, potrà essere richiesta la modifica del proprio turno di lavoro, di durata da definire, previo accordo con la direzione e le R.S.U. in armonia con l’ organizzazione del lavoro e le necessità aziendali;

c) le parti si incontreranno entro la metà del mese di novembre di ogni anno per definire i turni di lavoro del periodo natalizio, fermo restando la necessità di lavorare per turni di 38 ore con la disponibilità di tutto il personale alla prestazione domenicale e festiva;

d) La direzione e le R.S.U. convengono di incontrarsi per definire eventuali modifiche ai turni di lavoro qualora si verificassero oggettive e particolari necessità e/o esigenze aziendali.

5) MERCATO DEL LAVORO

Apprendistato e contratti formazione lavoro

Le parti convengono di esaminare in appositi incontri, di norma dopo 12 mesi dall’assunzione, l’andamento formativo di ogni lavoratore assunto in apprendistato o contratto di formazione lavoro.

L’azienda informerà almeno 30 giorni prima gli interessati sull’esito deI percorso formativo e sulla loro conferma a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda l’apprendistato, le parti concordano di applicare l’accordo firmato in provincia di Treviso tra Confcommercio e OO.SS. il 19 maggio 1998, in allegato. Lo stesso viene riconosciuto come parte integrante del presente accordo.

Part-Time

Fermo restando quanto disciplinato dal C.C.N.L. 94 Seconda parte Titolo VII, si conviene di stabilire una priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale e viceversa tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

      • Anzianità della richiesta
      • Carichi di famiglia
      • Particolari situazioni familiari
      • Anzianità di servizio
Qualora si rendessero necessarie assunzioni di lavoratori part-time, al fine di garantire il presidio nelle domeniche o festività di apertura al pubblico, si concorda sulla necessità di attivare contratti a P.T. e contratti definiti “Week End”.

Al fine di offrire più opportunità lavorative ai dipendenti è concessa la possibilità, previo esame congiunto con la presenza della R.S.U., di trasformare il lavoro full - time in part - time o viceversa, anche in virtù del diritto di precedenza previsto dal CCNL. Successivamente l’azienda procederà ad assumere dipendenti con contratto part - time necessari a garantire una ottimale organizzazione del lavoro.

Annualmente si procederà ad una verifica dei part-time presenti in azienda, per gli eventuali nuovi inserimenti o assunzioni.

6) LAVORO DOMENICALE E FESTIVO

a) Nel programmare il calendario annuo di lavoro comprese le giornate festive e domenicali, le parti convengono che il magazzino rimanga chiuso nelle seguenti festività:

      Primo dell’anno
      Domenica di Pasqua
      25 aprile *
      1 maggio *
      15 agosto
      25 e 26 dicembre
* Per quanto riguarda le eventuali aperture nelle festività deI 25 aprile e 1 maggio le parti concordano di incontrarsi con l’Amministrazione Comunale di Occhiobello al fine di conoscerne le decisioni che la stessa intende assumere, e di decidere nel merito;

b) per il periodo gennaio - novembre ogni dipendente che presterà la propria opera nelle giornate festive o domenicali verrà retribuito con:

      • la retribuzione oraria così come prevista dall’art. 118, maggiorata di quanto previsto dall’articolo 66 del CCNL Terziario;
      • per i soli dipendenti in forza alla data del 31/12/98 verrà, riconosciuto un importo forfetario giornaliero di L. 40.000 a titolo di premio domenicale - festivo. Tale importo verrà riproporzionato in percentuale per i lavoratori con contratto part-time. Detto importo avrà decorrenza con la domenica del 16/5/99.
A partire dal 16/5/99 la presente normativa sostituisce e annulla ogni altro accordo in materia normativa e retributiva del lavoro domenicale e festivo ed ogni altro importo che precedentemente veniva erogato;

c) per le domeniche e le festività lavorate nel periodo natalizio, definite come deroghe natalizie, prescritte dall’ordinanza dell’ Amministrazione Comunale, l’Azienda riconoscerà una maggiorazione pari al 60% della retribuzione oraria di fatto.

7) SANTO PATRONO

La giornata del Santo Patrono di cui all’art.64 del CCNL del 1994 viene convenzionalmente riconosciuta per tutti i lavoratori dell’azienda nella giornata del 14 febbraio di ogni anno.

8) FERIE E PERMESSI RETRIBUITI

a) Le parti visto quanto previsto dall’art. 69 del CCNL del 1994, concordano che le ferie annuali potranno essere fruite di norma in non più di tre periodi annui, garantendo comunque un periodo feriale di due settimane consecutive nei mesi estivi, intesi da Giugno a Settembre. Tali due settimane consecutive verranno godute dal personale a rotazione annuale;

b) per una migliore pianificazione dell’attività commerciale e per consentire a tutti i dipendenti di godere delle proprie ferie all’interno dello stesso anno solare, le parti concordano che ogni dipendente programmi le ferie secondo il seguente schema:

      • il calendario ferie sarà concordato ed esposto entro gennaio di ogni anno;
      • due settimane consecutive nel periodo giugno - settembre;
      • compatibilmente con la programmazione di cui al punto precedente le parti concordano sulla necessità di programmare due settimane non consecutive nel periodo gennaio -maggio ed il residuo nel restante periodo ottobre - novembre;
c) le parti convengono inoltre che i permessi di cui all’art 68 dei C.C.N.L. 1994 debbano essere richiesti dai lavoratori di norma con un anticipo di almeno 48 ore al fine di consentire all’azienda una organizzazione del lavoro in grado di sopperire all’assenza momentanea del lavoratore;

d) l’azienda riconoscerà ai propri dipendenti un giorno di permesso retribuito in caso di morte di un parente prossimo (genitore, coniuge, figli, fratelli, sorelle).

9) TRASFERTE

Al personale che per comprovate esigenze organizzative sia inviato, con il proprio mezzo, in missione temporanea in un sede di lavoro diversa dalla propria, comportando un aumento dei chilometri percorsi normalmente per recarsi al lavoro, verrà corrisposta una indennità chilometrica pari a £. 300 per cilindrate uguali o inferiori a 1000 cc, £. 400 per cilindrate comprese tra 1000 e 1500 cc, £.500 per cilindrate superiori a 1500 cc per ogni chilometro di percorrenza.

Al lavoratore inviato in missione, con il mezzo proprio, per danni derivanti da urto, collisione e ribaltamenti determinati da colpa grave del conducente, l’azienda concorrerà alle spese dei danni subiti fino a concorrenza del valore commerciale dell’auto, detratta la franchigia di Lire 900.000 (novecentomila).

Il lavoratore interessato a missioni temporanee che sia costretto ad utilizzare più tempo di quanto abitualmente necessario per raggiungere il proprio luogo di lavoro, avrà riconosciuta la differenza di tempo di percorrenza, dalla sede abituale alla sede della missione. Di norma si recupererà entro la settimana.

Al lavoratore che per necessità organizzative debba rimanere fuori sede sarà rimborsato a piè di lista il costo del pasto. Qualora siano presenti locali convenzionali con l’azienda, il lavoratore dovrà farne uso ed avrà diritto ad un rimborso fino a £.20.000 (ventimila).

Al lavoratore prima dell’invio in missione sarà corrisposta una anticipazione di cassa, per le spese che dovrà sostenere

10) PREMIO AZIENDALE

Si conviene di istituire un premio legato ad obiettivi, così come previsto dall’art. 12 del CCNL del 1994 nonché dall’accordo del 23/7/93. Le parti concordano di individuare come unico obiettivo per gli esercizi relativi agli anni 1999, 2000 e 2001 le differenze inventariali (D.I).

La gradualità di corresponsione del premio legato al raggiungimento dell’obiettivo è così strutturata:

Obiettivo Lire
Da 0 a 0.20 % 1.300.000 lorde
Da 0.21 a 0.30 % 1.200.000 lorde
Da 0.31 a 0.40% 900.000 lorde
Da 0.41 a 0.50 % 800.000 lorde
Da 0.51 a 0.60% 700.000 lorde
Da 0.61 a 0.70 % 600.000 lorde
Da 0.71 a 0.80 % 400.000 lorde

Detto premio verrà erogato con la mensilità del mese di maggio e sarà corrisposto per dodicesimi e riproporzionato per il lavoro part-time.

Sarà considerato mancato dodicesimo ai fini della corresponsione del premio l’assenza superiore a sedici giorni neI mese; non concorrono a questi fini le assenze le ferie e per infortunio. Nel caso di lunga e continuata malattia, per particolari stati morbosi, di norma non sarà detratta più di un dodicesimo dì premio. Eventuali casi particolari che comportino una assenza dal lavoro superiore ai due mesi consecutivi, saranno oggetto di valutazione tra le parti.

Durante l’assenza per il periodo di maternità la lavoratrice maturerà due dodicesimi del premio eventualmente spettante.

Per l’anno 1998, considerato che l’obiettivo posto dall’azienda, basato sullo stesso meccanismo, è stato raggiunto per un valore pari allo 0.80%, la relativa corresponsione economica di Lire 400.000 lorde sarà erogata con la retribuzione del mese di agosto 1999.

L’azienda fornirà alle R.S.U. ed alle 00. SS. tutta la documentazione necessaria nonché gli strumenti utili alla valutazione del raggiungimento dell’obiettivo e si rende disponibile ad incontri periodici per l’esame dello stesso.

11) SCONTO DIPENDENTI

L’azienda concorda con la richiesta formulata dal sindacato sulla necessità di promuovere una normativa interna che regolamenti anche una scala sconti per i propri dipendenti a partire dal mese di ottobre 1999.

12) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 16 maggio 1999, fino a tale data rimangono in vigore le condizioni precedentemente attuate, e avrà durata fino al 31 dicembre 2001.

Letto, confermato e sottoscritto

L'AZIENDA LE OO.SS. LE RSU



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